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Attualità

Alla salute dei pensionati

I versamenti, rispondenti a un obbligo che sussiste anche successivamente al collocamento a riposo, non concorrono a formare il reddito, per un importo fino a, complessivamente, 3.615,20 euro

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Particolarmente controverso, nell’ambito della determinazione del reddito di pensione, è il problema dei versamenti corrisposti dai pensionati alle Casse di assistenza sanitaria.
Ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a) del Dpr 22/12/1986, n. 917 (Tuir), non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, tra l'altro, i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o regolamento aziendale, per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro, fino all'anno 2002.

Tuttavia, in attesa dell'introduzione dei Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, l'articolo 3, comma 118, legge 24/12/2003, n. 350, ha fissato in 3.615,20 euro il limite massimo di non concorrenza alla formazione del reddito di tali contributi anche per gli anni 2003 e 2004; così come l’articolo 1, comma 505, legge 30/12/2004, n. 311, e l'articolo 1, comma 123, legge 23/12/2005, n. 266, hanno confermato lo stesso limite (3.615,20 euro), rispettivamente, per gli anni 2005 e 2006 (che, diversamente, sulla base del citato articolo 51, comma 2, lettera a), sarebbe diminuito nel 2003 a 3.098,74 euro, nel 2004 a 2.840,51 euro, nel 2005 a 2.582,28 euro e nel 2006 a 2.324,05 euro).

A tal proposito, l’Amministrazione finanziaria, con la circolare 12/5/2000, n. 95, ha precisato che i redditi da pensione hanno il medesimo trattamento tributario previsto per i redditi di lavoro dipendente. Pertanto, per la loro determinazione valgono le regole fissate dal citato articolo 51 del Tuir (“vecchio” articolo 48) e, quindi, se i versamenti in questione sono effettuati per rispondere a un obbligo in capo al pensionato che sussiste anche successivamente al suo pensionamento, tali contributi non concorrono a formare il suo reddito sino al predetto limite di 3.615,20 euro.
Le spese sanitarie eventualmente sostenute dal pensionato stesso, di conseguenza, non si considerano a suo carico e non sono detraibili per la parte rimborsata dalla Cassa di assistenza.

Viceversa, si sottolinea nella citata circolare, nel caso in cui i versamenti fossero fatti per mera facoltà del contribuente, gli stessi concorrerebbero a formare il suo reddito imponibile, ma le spese sanitarie sostenute sarebbero detraibili nella misura e con i limiti stabiliti dal comma 1, lettera c), dell'articolo 15 del Tuir.

L'equiparazione, sotto il profilo fiscale, dei redditi da pensione a quelli di lavoro dipendente, è stata ribadita dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 114/E del 23/5/2003, in cui è stato anche precisato che nel computo del previsto limite rientra sia la quota a carico del pensionato che quella eventualmente versata dall'ex datore di lavoro.

In ultimo, è stato altresì puntualizzato, con riferimento in particolare alla fattispecie dei contributi versati dai dirigenti in pensione al Fasi, che il beneficio in questione, per i pensionati, è da riconoscere, fermo restando il ricorrere delle suddette condizioni, se, in base al funzionamento dei fondi o delle casse, risulti un collegamento diretto tra il versamento contributivo effettuato dal datore di lavoro e la posizione di ogni singolo pensionato (cfr risoluzione 28/5/2004, n. 78/E, e circolare 10/6/2004, n. 24/E).

Pertanto, alle condizioni e nei limiti previsti, detti contributi solo se versati con riferimento alla personale posizione del pensionato non concorrono a formare il suo reddito da pensione. Di conseguenza, se il sostituto d'imposta non ha tenuto conto degli stessi, tali contributi possono essere dedotti dal proprio reddito complessivo Irpef in sede di dichiarazione.
Si deve evidenziare che, in considerazione di quanto precede, il contributo eventualmente versato dal pensionato alla cassa di assistenza per conto di familiari a carico non sarà in alcun modo deducibile dal reddito dello stesso.
Da ciò discende che, sempre alle condizioni e nei limiti sopra richiamati, solo i contributi versati dal pensionato nel proprio interesse devono essere indicati nel quadro E del modello 730 o RP del modello Unico, se non dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, così come peraltro si legge nelle istruzioni allegate ai citati modelli di dichiarazione (cfr risoluzione n. 114/E del 23/5/2003).

Conseguentemente, le spese sanitarie, per la parte che eccede i 129,11 euro, sostenute dal pensionato nell'interesse di un familiare a carico (nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 12, comma 3, del Tuir) si considerano rimaste a suo carico anche se rimborsate per effetto dei contributi, relativi alla posizione del familiare, versati alla Cassa assistenza e che, come sopra detto, non sono deducibili dal reddito di pensione del contribuente stesso.

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