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Attualità

Alle terme con il bonus
solo nei centri accreditati

Allo sconto del 100% del prezzo di acquisto, per un massimo di 200 euro, possono accedere tutti i cittadini maggiorenni residenti, senza limiti del reddito Isee e legati al nucleo familiare

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Introdotto dal decreto 1° luglio del ministero dello Sviluppo economico, che da’ attuazione all’articolo 29-bis del decreto “Agosto” (Dl n. 104/2020), il “bonus terme” si rivolge a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza limiti di Isee e senza limiti vincolati alla composizione del nucleo familiare. La misura agevolativa, che intende sostenere un settore particolarmente colpito dall’emergenza sanitaria, consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d'acquisto dei servizi termali scelti, fino a un importo massimo di 200 euro. Ciascun cittadino potrà usufruire di un solo bonus , per un solo acquisto, e potrà richiederlo a partire dalla pubblicazione dell’avviso di apertura delle prenotazioni sui siti internet del Mise e di Invitalia, fino all’esaurimento delle risorse stanziate, che ammontano a 53 milioni di euro.

La prima condizione per fruire dell’abbattimento del costo è proprio la prenotazione presso uno degli stabilimenti termali accreditati, la cui lista sarà pubblicata dal Mise e da Invitalia sui propri siti internet.
All’atto della prenotazione, valida per 60 giorni, lo stabilimento termale rilascerà un attestato: i servizi devono essere utilizzati nel periodo di validità della prenotazione. Dopo la fruizione del bonus da parte del cittadino, l’ente termale può richiedere a Invitalia, per mezzo di una apposita piattaforma informatica, il rimborso del valore del buono utilizzato dal cittadino.

Il bonus, eventualmente riconosciuto, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile e non rileva per il computo dei valori Isee, l’indicatore della situazione economica equivalente.
Il costo della prestazione termale che eventualmente eccede i 200 euro rimane a carico dei fruitori del servizio.

Per rientrare nell’agevolazione le prestazioni termali richieste non devono essere già a carico del Servizio sanitario nazionale o di altri enti pubblici e non devono essere oggetto di qualsiasi tipo di rimborso riconosciuto all’utente.

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