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Attualità

Alloggi di Poste ai locatari. Cessione molto agevolata

Vendite con Registro in misura fissa e senza imposte ipotecaria e catastale

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La cessione di alloggi di proprietà di Poste Italiane Spa al locatario dell'immobile è riconducibile tra gli atti e i contratti di attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale. Pertanto, l'affittuario può procedere all'acquisto beneficiando del regime di favore, consistente nell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e nell'esenzione di quelle imposte ipotecaria e catastale. E' in sintesi il chiarimento che l'agenzia delle Entrate ha fornito con la risoluzione n. 215/E.

La conclusione cui è giunta l'Amministrazione è stata proceduta da una ricostruzione del quadro normativo in materia.

La norma di cui l'istante aveva chiesto l'applicazione è contenuta nell'articolo 32 del Dpr n. 601/1973, che stabilisce l'agevolazione in questione per gli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei Comuni o loro consorzi, nonchè per "gli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della legge indicata nel primo comma".
A tal proposito, si fa presente che il citato titolo IV, in materia di programmi pubblici di edilizia residenziale, all'articolo 48 stabilisce che "nel triennio 1971-1973, i programmi pubblici di edilizia residenziale, di cui al presente titolo, prevedono: la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori", mentre al successivo articolo 50 stabilisce che "nei comuni che abbiano provveduto alla formazione dei piani di zona ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, le aree per la realizzazione dei programmi pubblici di edilizia abitativa previsti dal presente titolo sono scelte nell'ambito di detti piani".

La nozione di edilizia residenziale pubblica è stata fornita dall'articolo 1, comma 2, del Dpr n. 1035 del 1972, ai sensi del quale: "Sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica gli alloggi costruiti o da costruirsi da parte di enti pubblici a totale carico o con il concorso o con il contributo dello Stato con esclusione degli alloggi costruiti o da costruirsi in attuazione di programmi di edilizia convenzionata o agevolata".
Successivamente, la legge n. 560 del 1993, in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ha ricompreso tra questi, gli alloggi "acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonchè con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonchè dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale".

Il medesimo provvedimento normativo ha esteso l'applicazione delle disposizioni della stessa legge n. 560 del 1993 anche agli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, "costruiti od acquistati ai sensi dell'articolo 1, n. 3), delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 42, della legge 7 giugno 1975, n. 227, e della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e successive modificazioni".

L'agenzia delle Entrate ha poi proceduto all'interpretazione della legge n. 227 del 1975, che ha previsto un programma di interventi straordinari per la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti del ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.
Gli alloggi in questione sono soggetti ad alienazione nel rispetto di una peculiare disciplina.
Nell'articolo 7 di tale legge è contenuto il rinvio ai piani di edilizia economica e popolare di cui alla legge n. 167 del 1962. Il rinvio consente di ricollegare il citato articolo 7 al titolo IV della legge n. 865 del 1971; infatti l'articolo 50 del titolo IV prevede che le aree per la realizzazione dei programmi pubblici di edilizia abitativa di cui allo stesso titolo, sono scelte proprio nell'ambito dei piani di edilizia economica e popolare di cui alla legge n. 167 del 1962.

Inoltre, l'obiettivo esplicitato dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 227 del 1975 ("costruzione di alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni") è riconducibile a quello più ampio dell'articolo 48 della legge n. 865 del 1971, che include, tra i programmi pubblici di edilizia residenziale, la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori.

Inoltre, è stato osservato che la spesa per la costruzione degli alloggi di servizio, da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle Poste, era finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti, allora costituita come Direzione generale presso il ministero del Tesoro, e, quindi, riconducibile (in quanto Stato) al novero dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 560 del 1993.

In base alle considerazioni svolte e ai citati collegamenti normativi si è pertanto giunti alla conclusione che la vendita di alloggi di proprietà di Poste Italiane Spa al locatario dell'immobile è riconducibile tra gli atti e i contratti di attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale. Pertanto, a tale cessione si applica la disciplina contemplata dall'articolo 32 del Dpr n. 601 del 1973, che stabilisce la corresponsione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali.

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