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Attualità

Analisi cliniche, esenzione ad ampio spettro

Beneficiano della norma di favore anche le prestazioni effettuate da una società in favore dei laboratori associati

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Con la risoluzione n. 87/E del 12 luglio 2006, si arricchisce il numero dei documenti di prassi vertenti sul tema della possibile applicazione della norma di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, contenuta nell'articolo 10, punto 18), del Dpr n. 633/1972, a specifiche fattispecie prospettate dai contribuenti.

In particolare, nell'interpello da cui è scaturita la risoluzione in commento si chiedeva di conoscere il trattamento fiscale, ai fini Iva, da riservare alle prestazioni rese da una costituenda società di servizi dedicata allo svolgimento centralizzato di analisi di laboratorio in favore delle aziende socie. Più in dettaglio, nel particolare caso rappresentato nell'istanza, le aziende socie si sarebbero occupate della sola raccolta del materiale organico da esaminare, costituito essenzialmente da campioni di sangue e similari, per poi consegnarlo alla società di servizi che, una volta eseguite le analisi di laboratorio richieste, avrebbe restituito i relativi referti a ciascun associato.
Nella sostanza, il laboratorio centralizzato avrebbe avuto rapporti con le sole aziende associate, le quali sarebbero state le sole a curare i rapporti con i clienti provvedendo ai prelievi e rimettendo fattura per le prestazioni rese.

Nel ritenere applicabile la norma di esenzione contenuta nell'articolo 10, punto 18), del Dpr n. 633/1972 alle prestazioni rese dalla descritta società di servizi alle aziende socie, l'Agenzia delle entrate ha richiamato precedenti documenti di prassi con cui sono stati forniti specifici chiarimenti circa l'ambito di applicazione del regime di esenzione riservato dalla disciplina Iva alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza.
In particolare, con la circolare n. 25 del 3 agosto 1979, parte terza, l'Amministrazione finanziaria precisò che le prestazioni rese da laboratori di analisi mediche, in quanto finalizzate all'accertamento diagnostico, sono contraddistinte da una stretta e diretta attinenza con le professioni sanitarie e rientrano, pertanto, tra le attività ammesse a fruire del regime di esenzione. E ciò indipendentemente dalla forma organizzativa prescelta ai fini dell'esercizio dell'attività - è ininfluente, pertanto, che il laboratorio sia costituito in forma autonoma o associativa - e dal fatto che il laboratorio sia diretto da un medico, un biologo o un chimico.

Come più volte affermato dall'Amministrazione, l'elemento che maggiormente rileva ai fini dell'applicabilità del regime di favore contenuto nell'articolo 10, punto 18), del Dpr n. 633/1972, è il carattere oggettivo della disposizione, istituita allo scopo di agevolare le sole prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, a condizione che vengano rese in favore della persona. Rientrano, pertanto, nel campo di applicazione della norma le analisi mediche e le ricerche cliniche effettuate sull'individuo; non così quelle eseguite al fine di stabilire affinità genetiche o quelle fisico-chimiche con cui vengono spesso condotte ricerche sull'inquinamento ambientale, nelle quali è evidente l'assenza dello scopo diagnostico, curativo o riabilitativo della persona.

Parimenti ininfluente, ai fini dell'applicazione della norma di favore, è il soggetto che paga o richiede la prestazione, ben potendo quest'ultimo essere la persona che riceve la diagnosi, la cura o la riabilitazione o anche una struttura intermedia che si inserisce cartolarmente nel rapporto tra il paziente/cliente e il professionista chiamato a rendere la prestazione sanitaria; ne sono esempio le prestazioni rese nell'ambito di convenzioni stipulate tra le aziende sanitarie locali e società o cooperative sociali, qualificate come attività ammesse a godere del regime di esenzione dalla risoluzione n. 119/E del 28 maggio 2003.

Il tutto in considerazione, come anticipato, del carattere oggettivo della disposizione che prevede l'esenzione delle prestazioni sanitarie dirette alla persona; tema, questo, su cui, peraltro, anche la Corte di giustizia europea ha avuto modo di pronunciarsi con la sentenza n. C-141/00 del 10 settembre 2002, affermando che l'applicazione dell'esenzione Iva alle prestazioni sanitarie deve essere valutata in relazione alla natura delle prestazioni fornite, a prescindere dalla forma giuridica che riveste il soggetto che le rende.

Sempre in tema di pronunce comunitarie, degna di nota è la sentenza datata 11 gennaio 2001, causa C-76/99, richiamata dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione in commento, con cui la Corte di giustizia ha ritenuto applicabile l'esenzione Iva alle indennità forfetarie spettanti a un laboratorio che effettuava prestazioni di prelievo e successiva trasmissione a un laboratorio specializzato, nel presupposto che fossero prestazioni strettamente connesse alle analisi, con la conseguenza che dovessero seguire il medesimo regime fiscale di queste ultime, scontando, quindi, l'esenzione dall'Iva.

Il richiamato indirizzo espresso dalla giurisprudenza europea e il conforme orientamento dell'Amministrazione finanziaria non lasciano, pertanto, alcun margine per escludere dall'ambito di applicazione della norma di esenzione contenuta nell'articolo 10, punto 18), del Dpr n. 633/972, le prestazioni di analisi mediche e ricerche cliniche effettuate da una costituenda società in favore dei laboratori associati; prestazioni che possono, a giudizio dell'Agenzia delle entrate, legittimamente beneficiare della norma di favore.

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