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Attualità

Anche per i casinò privati niente Iva

L'esenzione per i giochi d'azzardo opera a prescindere dall'identità del gestore

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La recentissima sentenza della Corte di giustizia, emessa il 17 febbraio e riguardante i procedimenti C-453/02 e C-462/02, affronta una questione afferente al mai sopito dibattito in ordine alla effettiva portata dei poteri riconosciuti agli Stati membri di circoscrivere la operatività delle esenzioni in materia Iva.

In particolare, l'articolo 13, parte B, della sesta direttiva elenca tassativamente le operazioni che, per evidenti ragioni di politica economica e opportunità sociale, sono esenti dall'applicazione del tributo, prevedendo altresì, per gli Stati membri, la facoltà di regolamentare l'esonero da Iva, secondo le condizioni da essi ritenute necessarie per assicurare la corretta e semplice applicazione dell'imposta e per prevenire ogni possibile frode, evasione e abuso.

Tale facoltà assume una connotazione più decisa e ampia alla lettera f), quando il legislatore comunitario, riconoscendo l'esenzione per le operazioni relative alle scommesse, alle lotterie e altri giochi di azzardo con poste di danaro, dispone espressamente la facoltà per ciascuno Stato membro di apporre "condizioni e limiti" all'operatività del predetto esonero da imposta.
Ed è proprio sulla specificazione e quantificazione dei limiti predetti che la Corte è stata chiamata a esprimersi in due distinti procedimenti aventi a oggetto una questione similare.

In particolare, nella causa C-453/02 la questione concerne la gestione di sale da gioco presso cui sono installati apparecchi automatici per giochi d'azzardo e di intrattenimento, mentre nella causa C-462/02 si verte in ordine alla gestione di un casinò in cui si organizzano giochi di roulette e giochi di carte. In entrambi i casi, l'Amministrazione finanziaria tedesca ha ritenuto che tutti i proventi derivanti dalla gestione delle predette attività dovessero essere assoggettate a imposta, in quanto tali attività venivano svolte in modo illecito perché sprovviste delle prescritte autorizzazioni.

La questione è stata sottoposta al vaglio dei giudici comunitari al fine di valutare la legittimità dell'operato dell'Amministrazione fiscale tedesca, la quale considera la sussistenza dell'autorizzazione come discrimen per ritenere esente o meno da Iva la gestione di giochi di azzardo.

La Corte ha osservato, in via preliminare, che gli Stati membri hanno certamente il potere di stabilire condizioni e limiti di esenzione per le attività predette, ma devono tener conto, a tal proposito, del principio di neutralità fiscale posto a base del sistema comune dell'Iva.
Secondo una costante giurisprudenza tale principio si oppone a che merci e prestazioni di servizio tra loro omogenee - e che si trovano, quindi, in condizioni di concorrenza - siano trattati in modo diverso ai fini Iva, con la conseguenza che detti beni e servizi devono essere assoggettati a un'aliquota uniforme.

Pertanto, prosegue la Corte, una regolamentazione come quella tedesca, che fa dipendere la operatività della esenzione da imposta dalla circostanza che le operazioni da gioco si svolgano in luoghi autorizzati, contrasta chiaramente con il predetto principio di neutralità fiscale. A tal proposito, difatti, i giudici rilevano che, già in precedenti pronunzie, è stato affermato che tale principio non consente "in materia di riscossione dell'Iva, una distinzione generale tra le operazioni lecite e le operazioni illecite", a meno che tale distinzione non comporti un sostanziale mutamento delle condizioni commerciali in cui viene offerto il bene.

Nella fattispecie in esame, la Corte osserva che la circostanza che i giochi di azzardo si svolgono senza le prescritte autorizzazioni non li differenzia in modo sostanziale da quelli "leciti", atteso che "la caratteristica intrinseca comune a tutti i giochi d'azzardo con poste di danaro è in ogni caso il fatto che sono finalizzati alla distribuzione di un premio che è collegato al corrispettivo del giocatore, la giocata, mediante un elemento di fortuna, cioè la possibilità di vincita".
Pertanto, poiché essi rispondono alle stesse esigenze del consumatore, disporne un distinto trattamento tributario potrebbe portare a distorsioni della concorrenza.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte afferma che l'operatività della esenzione in parola non è subordinata né alla forma giuridica dell'operatore commerciale né alle modalità con cui le attività sono gestite. Pertanto, il beneficio dell'agevolazione fiscale compete pienamente anche in presenza di attività di case da gioco svolte in assenza di qualsiasi autorizzazione.

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