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Attualità

Anche l’Irlanda opta per il reverse charge

Il nuovo sistema si applicherà ad appalti e sub-appalti. Dietro la misura c’è sicuramente la volontà di uniformarsi al resto dell’Europa

L’Irish Revenue ha ufficializzato l’adozione del meccanismo dell’inversione contabile per la rilevazione ai fini Iva delle prestazioni di servizi rese nel settore dell’edilizia e derivanti da operazioni poste in essere fra subappaltatori. Anche l’Irlanda passa al reverse charge per le prestazioni di servizi rese dai subappaltatori nel campo dell’edilizia. Dietro la misura c’è sicuramente la volontà di uniformarsi al resto dell’Europa, ma anche la possibilità di porre un freno all’evasione fiscale in un settore che, come quello delle costruzioni, è afflitto da tale piaga. Il meccanismo contabile dell’inversione contabile, del resto, non è nuovo per gli esperti di contabilità. La modalità tecnica che le compagini aziendali irlandesi dovranno adottare, infatti, è uguale a quella prevista per le operazioni intracomunitarie il cui meccanismo è già noto ai fiscalisti. Ovviamente non poche sono le fattispecie che necessitano di ulteriori chiarimenti e che solo l’intervento delle Autorità nazionali competenti in materia potranno di volta in volta chiarire. Per il momento resta la certezza che riconducendo tutti gli obblighi Iva in capo al cessionario potranno essere evitati alcuni meccanismi fraudolenti quali le frodi carosello. Per far si che tutti si trovino preparati, Dublino ha comunque deciso di posticipare al 1° settembre 2008 l’entrata in vigore delle disposizioni di specie e, conseguentemente, ha provveduto a fornire le prime istruzioni operative a mezzo di alcune guide il cui contenuto è qui di seguito brevemente riportato.

Il reverse charge
Il meccanismo dell’inversione contabile mira a sollevare il cedente dagli obblighi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto concentrandoli sul cessionario. Con tale sistema, infatti, il cedente emette fattura senza addebito di imposta, mentre in carico al cessionario vi è l’obbligo di contabilizzare la fattura ricevuta rilevando sia le posizioni Iva debitorie che quelle creditorie. Diversi sono i motivi a fondamento della disciplina di specie. In primis la normativa tende a evitare al cessionario un immediato esborso finanziario relativo all’Iva che altrimenti gli sarebbe addebitata dal committente. In secondo luogo il reverse charge permette di scongiurare e combattere fenomeni fraudolenti legati alle cosiddette frodi carosello. Tali meccanismi fraudolenti si verificano quando il cedente emette fatture imponibili ai fini Iva omettendo il versamento dell’imposta relativa all’Erario, mentre il cessionario detrae l’Iva assolta sugli acquisti. Il reverse charge, attribuendo la doppia qualifica di debitore e creditore d’imposta al cessionario, evita tale effetti discorsivi e limita al minimo il rischio di evasione fiscale.

Il sistema ante riforma
Prima della riforma, la rilevazione delle prestazioni di servizi nel campo dell’edilizia era soggetta a normale fatturazione in capo al subappaltatore e al contestuale pagamento della fattura al lordo di Iva da parte dell’appaltatore. A meno che il subappaltatore avesse a disposizione una relevant payments card, l’appaltatore era tenuto a dedurre dalla prestazione fatturata la relevant contracts tax (imposta basata sul meccanismo delle deduzioni che colpisce il settore delle costruzioni edili e l’industria del confezionamento delle carni) pari al 35 per cento dell’importo complessivo del servizio al lordo della relativa Imposta sul valore aggiunto. L’Iva incassata dal subappaltatore rilevava ai fini delle liquidazioni periodiche di quest’ultimo come debito nei confronti dell’Erario ed era quindi lo stesso soggetto che, compensandola con l’imposta a credito assolta sugli acquisti, era tenuto a versarla.

La normativa in vigore dal 1° settembre 2008
A partire dal 1° settembre 2008 anche l’Irlanda ha deciso di applicare alle prestazioni rese dai subappaltatori nel settore dell’edilizia il meccanismo del reverse charge. Le modifiche saranno diverse e radicali rispetto al precedente sistema. Le fatture del subappaltatore conterranno le stesse informazioni, ma saranno rese senza addebito di imposta sul valore aggiunto. Per formalizzare appieno l’operazione, sui documenti fiscali andrà apposta una dicitura attestante l’obbligo in capo all’appaltatore principale di provvedere agli adempimenti Iva relativi all’operazione di specie che letteralmente cita: “VAT on this supply to be accounted for by the principal contractor”. L’appaltatore, conseguentemente, provvederà al pagamento della prestazione senza addebito di Iva e a trattenere, se dovuta, la relevant contracts tax che sarà calcolata applicando la percentuale del 35% al solo valore imponibile della prestazione. Sarà lo stesso appaltatore, inoltre, attraverso il meccanismo della doppia annotazione a debito e a credito nei registri Iva ad assolvere gli obblighi di registrazione, dichiarazione e versamento dell’imposta sul valore aggiunto relativa alla stessa operazione. L’Iva a debito ed a credito contabilizzata, infatti, rileverà unitamente alle altre operazioni attive e passive poste in essere nel periodo di riferimento per le liquidazioni periodiche previste dalla normativa Iva.
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