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Attualità

Applicazione del regime di franchigia ai produttori agricoli esonerati

Interessati coloro che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o prevedono di realizzare, in caso di inizio di attività, un volume d'affari inferiore a 7mila euro

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Una delle novità più rilevanti per il settore agricolo contenute nel decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante "Disposizioni urgenti di carattere finanziario", è l'eliminazione del regime di esonero previsto, per i produttori agricoli, dall'articolo 34, comma 6, del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633.
Prima della modifiche normative, i produttori agricoli che avevano realizzato nell'anno solare precedente un volume d'affari non superiore:

  • a 2.582,28 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici, compresi nella prima parte della tabella A), allegata al citato decreto n. 633 del 1972
  • a 7.746,85 euro, se gli stessi esercitavano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti, e nelle zone con meno di cinquecento abitanti ricompresi negli altri comuni montani, individuati dalle rispettive Regioni come previsto dall'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97

erano esonerati dal versamento dell'Iva e da tutti gli obblighi documentali e contabili (fatturazione, registrazione, liquidazione), compreso quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale, fatta eccezione per l'obbligo di numerazione e conservazione delle fatture e delle bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonché delle copie delle fatture emesse per loro conto dai cessionari o committenti che avevano acquistato beni o utilizzato servizi nell'esercizio di impresa.

A seguito delle modifiche normative apportate dall'articolo 4, comma 1, del citato decreto legge sia al comma 6, primo periodo, dell'articolo 34, sia all'articolo 32-bis, comma 3, del Dpr n. 633 del 1972, i produttori agricoli che hanno realizzato, nell'anno solare precedente, o che prevedono di realizzare, in caso di inizio di attività, un volume d'affari inferiore a 7mila euro, devono applicare, a partire dal 1° gennaio 2007, il regime previsto dall'articolo 32-bis del medesimo Dpr n. 633 per i contribuenti minimi in franchigia.

Con l'applicazione di tale regime i produttori agricoli mantengono l'esonero dal versamento dell'Iva e da tutti gli obblighi previsti nel Dpr n. 633 del 1972, ma avranno, oltre al predetto obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, anche l'obbligo di certificazione (mediante scontrini, ricevute fiscali o fatture se richieste dal cliente) e comunicazione telematica dei corrispettivi.

I produttori agricoli assoggettati al regime di franchigia, inoltre, non possono addebitare l'imposta a titolo di rivalsa, detrarre l'imposta assolta sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni, né i loro cessionari o committenti che acquistano beni o utilizzano servizi nell'esercizio dell'impresa possono emettere autofattura.
Sarà, comunque, possibile rinunciare all'applicazione del regime di cui all'articolo 32-bis esercitando l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

Qualora venga superato il previsto limite di 7mila euro, verrà meno l'applicazione del regime di franchigia:

  • a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui si è superato detto limite
  • a decorrere dallo stesso anno solare se il volume d'affari dichiarato dal contribuente o rettificato dall'ufficio avrà superato i 7mila in misura del 50 per cento del limite stesso; in quest'ultimo caso i soggetti interessati dovranno ricalcolare l'imposta dovuta secondo le regole ordinarie a partire dall'inizio dell'anno.

Nell'ipotesi in cui viene meno il presupposto per l'applicazione del regime di franchigia, i produttori agricoli saranno assoggettati al regime cosiddetto "semplificato", previsto dal comma 6, terzo periodo, dell'articolo 34 del menzionato Dpr n. 633 del 1972, che si differenzia dal regime speciale ordinario per l'agricoltura, caratterizzato dall'applicazione della detrazione forfetaria in misura corrispondente alle percentuali di compensazione e dall'assoggettamento alle aliquote Iva normali delle cessioni di prodotti agricoli e ittici, solo dal punto di vista degli adempimenti contabili (esonero dall'obbligo di effettuare le liquidazione periodiche e gli eventuali relativi versamenti).

Pertanto, alla luce delle modifiche normative contenute nel decreto legge in commento, la disciplina del regime Iva speciale per il settore agricolo dal 1° gennaio 2007 cambierà nel modo di seguito illustrato:

  • i produttori agricoli con volume d'affari non superiore a 7mila euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A) allegata al decreto n. 633 del 1972, applicheranno il regime previsto dall'articolo 32-bis per i contribuenti minimi in franchigia, oppure potranno optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari
  • i produttori agricoli con volume d'affari superiore a 7mila euro, ma non a 20.658,28 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A) allegata al decreto n. 633 del 1972, applicheranno il cosiddetto regime "semplificato", di cui all'articolo 34, comma 6, secondo periodo, oppure potranno optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari
  • i produttori agricoli che realizzano un volume d'affari superiore a 20.658,28 euro continueranno ad applicare il regime speciale per i produttori agricoli contenuto dall'articolo 34, oppure potranno optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.


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