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Attualità

Appuntamenti di fine settembre:
scadenza per Unico, Iva, Irap e Cnm

È telematico il canale per trasmettere le dichiarazioni fiscali “autunnali”; il contribuente può eseguire i propri adempimenti direttamente da casa o tramite intermediari abilitati

30 settembre
Ultima chiamata per alcuni adempimenti fiscali: la presentazione telematica di Unico 2016, della scheda per l’opzione della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, delle dichiarazioni Iva annuale e Irap relative all’anno d’imposta 2015 e del modello Cnm.
Il contribuente può operare direttamente dal sito dell’Agenzia accreditandosi a Fisconline o Entratel, altrimenti può rivolgersi a un intermediario abilitato.

Ultimo avviso, dunque, per i contribuenti che trasmettono telematicamente il modello Unico, che comprende in forma unificata sia la dichiarazione dei redditi sia quella Iva. Queste le diverse tipologie:
  • Unico Pf 2016, riservato alle persone fisiche
  • Unico Sp 2016, destinato alle società di persone ed enti equiparati (società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, di armamento, società di fatto o irregolari, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, aziende coniugali, gruppi europei di interesse economico)
  • Unico Sc 2016, rivolto a società di capitali, enti commerciali e equiparati (la scadenza riguarda i soggetti che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare)
  • Unico Enc 2016, dedicato a enti non commerciali ed equiparati, enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust, soggetti all’Ires, come pure società ed enti non residenti soggetti alla stessa imposta.
Sono obbligati alla presentazione telematica i contribuenti tenuti: all’invio della dichiarazione relativa all’Iva; alla trasmissione della dichiarazione dei sostituti d’imposta; alla presentazione della dichiarazione Irap; alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione degli studi di settore e dei parametri; gli intermediari abilitati, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori. I contribuenti non obbligati alla presentazione telematica possono presentare il modello Unico cartaceo presso un ufficio postale.

8, 5 e 2 per mille
Può esprimere la scelta di destinare le quote dell’Irpef previste dalla normativa anche chi è esonerato dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, consegnando - entro il 30 settembre - un’unica scheda, in busta chiusa, o a un ufficio postale (il servizio è gratuito) o a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, Caf), che può chiedere il pagamento di un corrispettivo. La busta deve recare l’indicazione “Scheda per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef”, il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente.

Iva e Irap
Il 30 settembre scade anche il termine per l’invio telematico della dichiarazione Iva annuale relativa all’anno d’imposta 2015 e della dichiarazione Irap 2016.

Consolidato nazionale e mondiale
I soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e di stabili organizzazioni di imprese controllate non residenti (“consolidato nazionale”) e i soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti (“consolidato mondiale”) devono presentare il modello Cnm.
Gli istituti del consolidato nazionale e del consolidato mondiale prevedono, per il gruppo di imprese, la determinazione in capo alla società o ente consolidante di un reddito complessivo globale (consolidato nazionale) o di un’unica base imponibile (consolidato mondiale), su opzione facoltativa delle società partecipanti.

Per chi salta l’appuntamento del 30 settembre
I contribuenti che non rispettano la scadenza del 30 settembre hanno la possibilità di rimediare al massimo entro 90 giorni, cioè non oltre il prossimo 29 dicembre.
Per la regolarizzazione, ci si può avvalere dell’istituto del ravvedimento operoso, che consente di beneficiare della riduzione ad un decimo del minimo della sanzione ordinaria (da 250 a 2.000 euro) qualora, entro il termine indicato, si provveda a presentare la dichiarazione omessa e a versare la sanzione di 25 euro.
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