Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Attualità

Arbitrato obbligatorio nel nuovo protocollo tra Usa e Germania

E’ una delle sostanziali modifiche introdotte alla Convenzione contro la doppia imposizione e al precedente accordo del 1989

L’articolo 25, paragrafo 5, della Convenzione prevedeva infatti il ricorso facoltativo all’arbitrato. Il nuovo accordo internazionale stabilisce invece che l’arbitrato dovrà essere obbligatoriamente richiesto con riferimento a residenza, stabile organizzazione, utili delle imprese, imprese associate e canoni. Il 1° giugno 2006 Usa e Germania hanno siglato un nuovo protocollo che apporta modifiche sostanziali alla Convenzione contro la doppia imposizione e al precedente protocollo del 1989. Le principali modifiche riguardano: il trattamento dei dividendi, la clausola Lob (clausola di limitazione dei benefici), l’introduzione dell’arbitrato obbligatorio quale mezzo di soluzione di possibili controversie. Le disposizioni del protocollo avranno efficacia con riferimento all’applicazione delle ritenute alla fonte dal 1° gennaio dell’anno in cui il protocollo entra in vigore. Con riferimento all’applicazione delle imposte sul reddito e sul capitale le disposizioni avranno efficacia a partire dall’anno fiscale in cui il protocollo entra in vigore.

Il trattamento dei dividendi
La disciplina dei dividendi è contenuta all’articolo 10 che stabilisce: "1. Dividends paid by a company that is resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. 2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the law of that State, but if the beneficial owner of the dividend is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed: a) 5 percent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company that holds directly at least 10 percent of the voting shares of the company paying the dividends; b) 15 percent pf the gross amount of the dividends in all other cases".
Le novità del protocollo
Il nuovo protocollo ha introdotto nel successivo paragrafo 3 una tassazione allo 0 per cento per i dividendi ricevuti da società (o da fondi pensione) che detengono direttamente almeno l’80 per cento dei diritti di voto del soggetto pagatore per l’anno antecedente alla distribuzione dei dividendi. A fini antielusivi è previsto che il socio della società controllante debba soddisfare uno dei test della clausola Lob (clausola di limitazione dei benefici) o ricevere una attestazione dell’autorità competente dello Stato alla fonte che l’operazione non è posta in essere con il solo scopo di ottenere benefici convenzionali. Il protocollo ha introdotto una nuova versione della clausola Lob (limitation on benefits) contenuta all’articolo 28 della Convenzione che prevede nuovi test:
- publicly traded: questo test è soddisfatto se le azioni ordinarie della società sono trattate in una o più Borse Valori riconosciute; le azioni della società sono trattate in una Borsa Valori dello Stato di residenza o la sede di direzione è nello Stato di residenza. Il test si considera soddisfatto anche quando cinque società residenti detengono, direttamente o indirettamente, il 50 per cento dei diritti di voto o del valore della azioni;
- base erosion: il test è soddisfatto se almeno il 50 per cento di ciascuna classe di azioni è detenuta direttamente o indirettamente da residenti qualificati o se meno del 50 per cento del reddito imponibile della società è corrisposto sotto forma di pagamenti deducibili nello Stato di residenza a soggetti che non sono residenti qualificati dell’altro Stato contraente;
- derivative benefit: il test è soddisfatto quando almeno il 95 per cento dei diritti di voto e delle azioni è detenuto direttamente o indirettamente da soggetti residenti in uno Stato membro dell’Ue, dell’Eea o del Nafta (equivalent beneficiares) la cui Convenzione contro la doppia imposizione prevede, con riferimento a un elemento di reddito, una aliquota inferiore a quella prevista dalla Convenzione Usa-Germania o per cui risulti applicabile l’esenzione in applicazione di direttive Ue;
- active trade or business: il test è soddisfatto quando la società svolge un’attività commerciale nello Stato di residenza; il reddito realizzato dalla società deriva dall’esercizio di tale attività; l’attività svolta nello Stato di residenza deve essere effettiva rispetto all’attività svolta nello stato alla fonte;
- competent Authority: il test è soddisfatto quando l’Autorità competente dello Stato alla fonte attesta che le operazioni non sono poste in essere con lo scopo precipuo di ottenere i benefici convenzionali.

L'arbitrato obbligatorio
L’innovazione forse più rilevante sta nell’introduzione dell’arbitrato obbligatorio. L’articolo 25, paragrafo 5, della Convenzione prevedeva infatti il ricorso facoltativo all’arbitrato: "Disagreements between the Contracting States regarding the interpretation or application of this Convention shall, as far as possibile, be settled by the competent authorities. If a disagreement cannot be resolved by the competent authorities it may, if both competent authorities agree, be submitted for arbitration. The procedures shall be agreed upon and shall be established between the Contracting States by notes to be exchanged through diplomatic channels". Il protocollo stabilisce invece che l’arbitrato dovrà essere obbligatoriamente richiesto con riferimento all’applicazione dei seguenti articoli della Convenzione: articolo 4 (residenza); articolo 5 (stabile organizzazione); articolo 7 (utili delle imprese); articolo 9 (imprese associate); articolo 12 (canoni).
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/arbitrato-obbligatorio-nel-nuovo-protocollo-usa-e-germania