Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Attualità

Artisti e professionisti, determinazione del reddito

Il criterio generale di imputazione dei compensi e delle spese nel regime analitico è quello di cassa

Per gli artisti e i professionisti sono previsti due regimi di determinazione del reddito, analitico e
forfetario, la cui applicazione dipende dalle dimensioni dell
'attività esercitata e a cui conseguono
obblighi contabili diversi a seconda del regime adottato.
L'articolo 54 del Tuir, rubricato "determinazione del reddito di lavoro autonomo", prevede che il
reddito derivante dall
'esercizio di arti e professioni sia costituito dalla differenza tra l'ammontare
dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta anche sotto forma di
partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso.
Enuncia, in sostanza il fondamentale principio di cassa.

Il reddito determinato analiticamente è dato dalla differenza tra l'ammontare dei compensi
percepiti e quello delle spese sostenute nel periodo d'imposta, nell
'esercizio dell'arte o della
professione, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico di chi li corrisponde.
Il criterio generale di imputazione dei compensi e delle spese nel regime analitico è, dunque,
quello di cassa, che presenta, specialmente con riferimento alle spese sostenute deducibili,
talune eccezioni, relative, ad esempio, all'ammortamento dei beni strumentali mobili di valore
superiore a 516,46 euro, ai canoni di
leasing e alle quote di Tfr dei dipendenti e dei collaboratori
annualmente maturate.

Tra i compensi rientrano sia quelli in danaro sia quelli in natura, gli interessi moratori e per
dilazione di pagamento, le indennità o i risarcimenti conseguiti per la perdita di redditi
(i), le
spese rimborsate, tra cui biglietti di viaggio, ricevute di ristoranti e alberghi, i contributi Enpals a
carico degli artisti e la percentuale dei contributi Inps addebitata per rivalsa ai clienti.
(2)

Non concorrono, invece, alla formazione del reddito le plusvalenze scaturenti dall'alienazione di
beni strumentali, i rimborsi relativi a spese analiticamente documentate, anticipate per conto del
cliente, come i rimborsi dei pagamenti di tasse, carta bollata e diritti di cancelleria, nonché
interessi attivi su conti correnti, i contributi previdenziali e assistenziali dovuti alle Casse
professionali addebitati al cliente.
Non concorrono, infine, il corrispettivo della cessione di parte della propria attività professionale
da parte del professionista, perché confluisce nei redditi diversi
(3), così come i compensi
percepiti dal professionista dopo la cessazione dell
'attività anche se si riferiscono a prestazioni
effettuate durante l
'esercizio dell'attività.
Non concorrono neppure, perché soggetti a tassazione separata, le indennità percepite da
sportivi professionisti al termine della propria attività, le indennità per la cessazione da funzioni
notarili prelevate da un apposito fondo alimentato anche con versamenti degli stessi aventi
diritto, le somme percepite dai fondi pensione autorizzati e i compensi di lavoro autonomo
percepiti da eredi o legatari.

Le spese relative all'esercizio di arti professioni sono deducibili se inerenti all'esercizio
dell'attività svolta dal lavoratore e non al singolo compenso percepito e se debitamente
documentate
(4).
Per le seguenti spese la legge prevede la deducibilità in maniera forfetaria: alberghi e ristoranti,
spese di rappresentanza, convegni, corsi di aggiornamento del professionista e congressi, spese
relative all
'utilizzo di beni strumentali adibiti a uso promiscuo.
Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici
esercizi sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento
dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.
Le spese di rappresentanza sono deducibili nel limite dell'i per cento dei compensi percepiti nel
periodo d'imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per
l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati
come beni strumentali per l
'esercizio dell' arte o professione.
Le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento
professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50 per cento
del loro ammontare.

Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione sono ammesse in deduzione quote
annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall
'applicazione al costo dei beni dei
coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del ministro delle Finanze. E'
tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute,
delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 516,46
euro.

Il costo di acquisto di un bene strumentale immateriale concorre alla formazione del reddito di
lavoro autonomo per quote costanti in misura non superiore a un terzo secondo il principio di
competenza (articolo 103 del Tuir), perché, in assenza di una specifica disposizione riguardante
la fattispecie delle immobilizzazioni immateriali, è stata accolta per analogia la normativa
dettata per i beni materiali
(5).

Il risultato della somma algebrica tra compensi incassati e spese sostenute dà luogo al reddito di
lavoro autonomo da dichiarare nell'apposito quadro RE del modello Unico PF. Esso può avere
segno negativo, se le spese sono superiori ai compensi incassati, ma non costituisce una perdita
in senso tecnico.
Tuttavia, tale "perdita" può essere portata in diminuzione degli altri redditi che concorrono alla
formazione del reddito complessivo nel medesimo periodo d'imposta, ma l
'eventuale eccedenza
non può essere portata a nuovo (articolo 8, primo comma, Tuir).

Il principio di cassa per la determinazione del reddito di lavoro autonomo è stato introdotto dalla
riforma fiscale del 1973 a partire dal 1° gennaio 1974, con la motivazione che alcuni compensi
anche rilevanti venivano corrisposti dopo molto tempo, alla conclusione di un complesso lavoro
che aveva impegnato il soggetto per più periodi d'imposta durante i quali aveva sostenuto spese
di produzione.
Secondo i principi di competenza e di inerenza sarebbe stato difficile stabilire in che momento
tassare il compenso, ad esempio per un avvocato, se all'esito di tutta l
'attività professionale o in
concomitanza dei singoli atti processuali posti in essere in nome e per conto del cliente che gli
aveva rilasciato il mandato.

Perciò, il legislatore della riforma scelse di seguire il criterio di cassa per la determinazione del
reddito di lavoro autonomo, per ragioni di opportunità, non potendo mantenere sospese per
lungo tempo posizioni tributarie.
Ciò consente di considerare i compensi nel periodo d'imposta in cui sono percepiti e le spese
nell'esercizio in cui sono sostenute, non in relazione al singolo compenso, come avviene per il
reddito d'impresa per l'inerenza tra ricavi e costi, ma in relazione alla complessiva attività
professionale svolta.

Se è vero che l'imputazione dei proventi per prestazioni pluriennali nel periodo di percezione può
presentare inconvenienti derivanti dalla progressività dell'imposizione, è anche vero che da loro
sono detratti oneri e spese sostenuti nel periodo d'imposta considerato. Inoltre, i redditi
disciplinati riguardano principalmente attività esercitate abitualmente, per cui compensi e spese
sono suscettibili di subire una sufficiente compensazione.

Il principio di cassa può porre problemi applicativi in presenza di pagamenti con assegno, con
bonifico bancario o con carta di credito.
Il compenso percepito mediante assegno bancario si considera riscosso al momento della
ricezione materiale dell'assegno, senza alcuna rilevanza del momento dell'incasso, che sarebbe
difficilmente verificabile.
Il bonifico bancario, specialmente se effettuato alla fine di un anno solare, può presentare
problemi sul momento della percezione, a causa del lasso di tempo che intercorre tra l
'ordine di
bonifico e l'accredito della somma sul conto corrente del beneficiario. Per cui si ritiene
comunemente che rilevi la data in cui la somma è effettivamente disponibile e non la valuta, che
rileva solo per il computo degli interessi maturati sul conto corrente del professionista che ha
ricevuto l'accredito. Di conseguenza, anche la relativa ritenuta d'acconto operata dal sostituto
d'imposta dovrà essere computata nell
'anno in cui è stato percepito il compenso, anche se la
certificazione è dell'anno precedente.
I pagamenti con carte di credito riguardano, invece, le spese sostenute dal professionista,
sempre nell'ipotesi di fine anno. Ad esempio, se la spesa è stata sostenuta a dicembre 2004 e
l'addebito da parte della banca avviene a gennaio 2005, si ritiene che, comunque, questa spesa
confluisca nella determinazione del reddito d'impresa dell'anno 2004, dando rilevanza al
momento in cui è stata effettuata la transazione commerciale, perché la discrasia temporale
concerne il mezzo di pagamento e non costituisce una dilazione di pagamento.

NOTE
1. Ad esempio per maternità.
2. Risoluzioni n. 109/E /1996 e n. 118/E/2001.
3. Risoluzione n. 108/E/2002.
4. La prova documentale deve consentire, oltre all'individuazione dell'emittente dell'atto, anche la riferibilità all'esercente l'arte o la professione che ha sostenuto la spesa.
5. Risoluzione n. 117/E/2002.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/artisti-e-professionisti-determinazione-del-reddito