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Attualità

Assicurazioni, servizi di back office con Iva

L'esenzione spetta alle sole attività svolte dall'intermediario

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Il procedimento C-472/03 ha visto impegnata la Corte di giustizia delle Comunità europee in una questione (coinvolgente una delle più grosse società di consulenza e di servizi a livello mondiale, la Arthur Andersen & Co. Accountants) tesa a stabilire se le attività di back office effettuate dalla predetta società a favore di una compagnia di assicurazioni possano essere considerate esenti da Iva, in quanto riconducibili alle "prestazioni di servizi (...relative a operazioni di assicurazione...) effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione" di cui all'articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva.
Tale articolo prevede in modo tassativo e analitico le operazioni che - per un'obiettiva valenza socio-economica - sono esenti dall'applicazione dell'imposta; tra esse rientrano "le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori ed intermediari di assicurazione".

La fattispecie esaminata dalla Corte riguarda l'attività svolta da una società del gruppo Arthur Andersen, la Andersen Consulting Management Consultants (Acmc), a seguito degli accordi conclusi con la società Ul che opera tramite intermediari sul mercato delle assicurazioni sulla vita, in base ai quali la Acmc è tenuta allo svolgimento di alcune attività di back office per la Ul. Tali attività consistono essenzialmente nell'accettazione delle domande di assicurazione, nella contrattazione di eventuali modifiche tariffarie, nella gestione delle polizze e dei sinistri, nell'elaborazione di relazioni per i titolari delle polizze nonché nella gestione dei contatti quotidiani con gli intermediari. Alla Acmc viene anche delegata la decisione per la stipula delle polizze assicurative, con effetti vincolanti per la Ul.

La controversia con l'Amministrazione fiscale olandese, e che ha indotto l'adito giudice del rinvio a rimettere la questione alla Corte di giustizia, nasce dalla circostanza che la Acmc non ha assoggettato a Iva i compensi rivenienti dalla descritta attività di back office, ritenendo tale attività esente in quanto riconducibile alle operazioni di assicurazione e riassicurazione effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione di cui al citato articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva.

La Corte ha affrontato la questione procedendo a un'analisi ermeneutica delle singole voci che compongono l'articolo 13, parte B, lettera a), rilevando preliminarmente che l'esenzione prevista per le attività poste in essere dagli intermediari e mediatori di assicurazione trova una giustificazione precisa, anziché nei lavori preparatori della sesta direttiva, essenzialmente in considerazioni di carattere sociale, politico e di semplificazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto.

A parere della Corte occorre preliminarmente verificare se la Acmc svolge operazioni di assicurazione e se l'attività in concreto svolta per conto della Ul possa essere ricondotta alle operazioni effettuate dagli intermediari di assicurazione.
Quanto al primo punto, la Corte, condividendo la valutazione del giudice del rinvio, ritiene che la Acmc non effettua "operazioni di assicurazione" ai sensi del citato articolo 13.
In particolare, la Corte, rinviando a precedenti giurisprudenziali, osserva che "un'operazione di assicurazione è caratterizzata dal fatto che l'assicuratore si impegna, dietro previo versamento di un premio, a procurare all'assicurato, in caso di realizzazione del rischio, la prestazione convenuta all'atto della stipula del contratto". Ciò implica, a giudizio della Corte, che esista un rapporto contrattuale tra il prestatario del servizio di assicurazione e l'assicurato.
Nel caso di specie non esiste alcun rapporto giuridico di assicurazione tra la Acmc e gli assicurati. Tali rapporti sussistono solo tra la Ul e i titolari delle polizze; pertanto, le attività svolte dalla Acmc di per sé non costituiscono operazioni di assicurazione esentate ai sensi dell'articolo 13 della sesta direttiva.

Per quanto concerne il secondo punto (prestazioni di servizi rese dagli intermediari di assicurazione), la Corte osserva che il legislatore comunitario ha chiaramente limitato la portata dell'esenzione alle sole attività di assicurazione svolte dai predetti intermediari.
Di conseguenza, la qualifica di intermediario diviene presupposto soggettivo imprescindibile per individuare le attività relative alle operazioni di assicurazione esentate ai sensi del citato articolo 13.

In particolare, la Corte osserva che, in una precedente pronunzia (sentenza Taksatorringen), i giudici comunitari avevano qualificato come prestazioni di servizi poste in essere dagli intermediari di assicurazione le sole prestazioni effettuate da professionisti che intrattengono rapporti sia con l'assicuratore che con l'assicurato. Pertanto, per stabilire se una persona sia o meno un intermediario di assicurazione, il criterio essenziale non è solo la natura delle attività interne svolte da quest'ultimo quanto, principalmente, la sua posizione rispetto ai soggetti che egli mette in relazione.

La Corte osserva che nella fattispecie in esame esiste una rete di intermediari che continuano a gestire i rapporti con i clienti della Ul e con i quali la Acmc entra in contatto nello svolgimento delle attività di back office svolte per conto della Ul.
Da ciò emerge che sono tali intermediari a intrattenere rapporti diretti con i titolari della polizza, anziché la Acmc, le cui prestazioni sembrano, piuttosto, circoscritte "alla semplice subfornitura di attività normalmente svolte da un'impresa di assicurazione".
Difatti, la Amcm, anche quando accetta a nome della Ul domande di assicurazione indirizzate a quest'ultima, rimane in ogni caso un semplice mandatario dell'assicuratore per il compimento di determinati atti giuridici nel contesto della preparazione e conclusione di contratti assicurativi.
Ed è di palese evidenza che ciò non è sufficiente per fare della Acmc un intermediario di assicurazione, in quanto l'attività di quest'ultimo deve essere presentata come una prestazione fornita a titolo personale e che ha un contenuto autonomo e distinto rispetto all'attività dell'assicuratore.

Per tali motivi, conclude la Corte, considerare esenti ai sensi del citato articolo 13, parte B, lettera a), le attività poste in essere dalla Acmc per conto della Ul significherebbe estendere ingiustificatamente i termini con cui sono state designate le esenzioni medesime; termini che devono essere interpretati restrittivamente in quanto derogano al principio generale secondo cui l'Iva è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo.
Di conseguenza, le attività riconducibili alla Acmc per conto della Ul sono regolarmente imponibili in assenza sia di un rapporto diretto tra la Acmc e l'assicurato sia di una sostanziale autonomia tra le prestazioni della medesima e quelle del soggetto assicuratore.

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