A stabilirlo il decreto Mef 17 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta n. 147 del 27 giugno.
Il decreto è stato emanato in base alle disposizioni dell'articolo 32 del Tuir, che considera attività agricole ricomprese nel reddito agrario (assoggettate quindi a regime fiscale forfetario, con tassazione su base catastale) quelle dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione di "prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali" e prevede il periodico rinnovamento della lista dei beni da parte del ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta del ministro delle Politiche agricole e forestali.
Ecco la nuova tabella (che sostituisce quella allegata al decreto Mef del 5 agosto 2010):
- produzione di carni e prodotti della loro macellazione
- produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami
- lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di purè di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate
- produzione di succhi di frutta e di ortaggi
- lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi
- produzione di olio di oliva e di semi oleosi
- produzione di olio di semi di granturco (olio di mais)
- trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte
- lavorazione delle granaglie
- produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio commestibile
- produzione di pane
- produzione di vini
- produzione di grappa
- produzione di aceto
- produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
- produzione di malto e birra
- disidratazione di erba medica
- lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele
- produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce
- manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16, 01.19, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28 e 01.30, nonché di quelli derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi.