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Attualità

Attività di controllo nei market, niente Iva sulla merce restituita

Per i cibi consumati sul posto, i costi riaddebitati concorrono alla formazione della base imponibile

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Con risoluzione n. 335/E del 16 novembre, l'agenzia delle Entrate definisce il trattamento Iva per le operazioni di acquisto e di restituzione merci, nonché di consumazione di cibi presso i locali della società committente, nell'ambito dello svolgimento dell'attività di consulenza per la prevenzione e riduzione delle differenze inventariali, operata dalla commissionaria per mezzo di società partecipate.

In particolare, per la restituzione di merci si rende applicabile la procedura di reso e sia il passaggio di merci dalle società partecipate alla società commissionaria e da quest'ultima alla committente sia il rimborso del valore della merce dalla commissionaria alla partecipata sono fuori campo di applicazione Iva.Diversamente, il riaddebito del costo relativo alla consumazione di cibo, effettuato dalle partecipate alla commissionaria e da quest'ultima alla committente, concorrere alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 13 del Dpr 633/1972.La società che ha presentato istanza di interpello (capogruppo) riceve l'incarico dalle società che svolgono attività di commercio al pubblico (committenti) di effettuare controlli presso i punti vendita di quest'ultime, al fine di valutare la regolare contabilizzazione delle vendite.Assunto l'incarico, il lavoro viene attribuito dalla capogruppo alle società partecipate, che lo eseguono operando nell'ambito di competenze territoriali contrattualmente predeterminate.
In particolare, al fine di accertare eventuali anomalie nelle operazioni di incasso e di rilascio degli scontrini fiscali, alcuni dipendenti delle società partecipate, in modo completamente autonomo, effettuano sopralluoghi procedendo a casuali acquisti di merce presso i locali della committente.

Le società territoriali, che hanno effettuano il servizio, trasferiscono i beni acquistati alla capogruppo che provvede a restituirli alla committente, allegando le schede di lavoro e gli scontrini fiscali.La procedura descritta prevede, quindi, che la committente rimborsi il valore degli acquisiti sostenuti alla capogruppo, la quale, a sua volta, rimborsa le somme alle società partecipate, che hanno effettuato il servizio ed anticipato gli importi.La procedura di controllo può interessare anche acquisti di cibi, da consumare sul posto e che, a differenza delle merci, non vengono restituiti, anche se la committente rimborsa il costo sostenuto a semplice presentazione degli scontrini.
Così inquadrata la fattispecie, l'agenzia delle Entrate, ai fini dell'esatta applicazione dell'Iva, effettua una distinzione tra i beni che giuridicamente e fisicamente possono essere trasferiti e quelli che restano nella sfera giuridica del soggetto economico, come il cibo consumato.Nel primo caso, per la restituzione di merci acquistate nei punti vendita della committente, si rende applicabile la procedura di reso merci(1).
Infatti, in caso di totale rimborso del prezzo pagato per i beni acquistati, si configura un'ipotesi di esercizio del diritto di recesso al quale segue la risoluzione, con effetto retroattivo, del contratto di vendita stipulato tra le parti. Ne consegue il venir meno, ex tunc, dell'operazione imponibile.L'Amministrazione precisa, inoltre, che sono fuori campo di applicazione dell'Iva sia il movimento della merce (dalla società territoriale partecipata alla società capogruppo e da quest'ultima al committente) sia il rimborso delle somme da parte della capogruppo alla società territoriale partecipata, atteso che gli acquisti effettuati dalla società incaricata sono fin dall'origine sottoposti alla previsione contrattuale della restituzione della merce acquistata.Al fine di non ostacolare l'attività di controllo dell'Amministrazione, tale procedura si rende applicabile alle seguenti condizioni: la merce deve viaggiare accompagnata da documento di trasporto in cui sia espressa la causale "non traslativa" del trasporto l'operazione di reso deve avvenire entro 30 giorni dall'operazione originaria di acquisto la restituzione della merce deve avvenire nello stesso punto vendita in cui è avvenuto l'acquisto originario.

Diversamente, la procedura di reso non può oggettivamente trovare applicazione per l'acquisto di cibo da consumare sul posto. Infatti, l'acquisto di cibo non può essere ribaltato in capo al mandante, anche se sia previsto contrattualmente il ristoro del relativo costo. In tale circostanza, il riaddebito del costo, effettuato dalla partecipata alla capogruppo e da quest'ultima al committente, concorre alla formazione della base imponibile secondo le previsioni di cui all'articolo 13 del Dpr 633/1972. Ciò in quanto gli stessi costi sono inerenti all'esecuzione del servizio di consulenza soggetto a Iva. Ne consegue che, in tale circostanza, il venditore (committente) non potrà recuperare l'Iva sulla vendita effettuata. NOTE1.

Si ricorda che nel caso di vendita di beni certificata con scontrino fiscale, con la possibilità offerta ai clienti di restituire i beni dietro richiesta da parte degli stessi del rimborso integrale del prezzo a suo tempo pagato, l'Amministrazione consente di regolarizzare l'Iva mediante la seguente procedura: la società che ha venduto la merce, al momento del ritiro del bene e del relativo scontrino fiscale, dovrà emettere uno scontrino fiscale con la causale "rimborso per restituzione vendita" sul quale riportare il numero identificativo della pratica di reso, nonché rimborsare il prezzo pagato con sottoscrizione da parte del cliente di una ricevuta; dovrà, inoltre, riprendere in carico il bene restituito nella contabilità di magazzino con una scrittura contente la causale e l'indicazione del numero identificativo della pratica di reso e rettificare le operazioni originarie mediante opportune registrazioni in contabilità (cfr. risoluzioni 154/E/2001, 219/E/2003, 45/E/2005, 86/E/2007).
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