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Attualità

Attuazione codice Terzo settore:
come gestire il periodo transitorio

Il ministero del Lavoro ha predisposto una nota in cui sono state fornite utili indicazioni su alcune importanti questioni applicative sollevate da diverse amministrazioni regionali

Dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali arrivano importanti chiarimenti in materia di Terzo settore. Con una lettera direttoriale dello scorso 29 dicembre, infatti, la competente Direzione generale ha fornito preziose indicazioni sulle tematiche di diritto transitorio evidenziate da alcune amministrazioni regionali dopo l’entrata in vigore, il 3 agosto 2017, del nuovo Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017).
Nella nota, indirizzata a regioni, province autonome, nonché al Forum nazionale del Terzo settore, al Csv Net e alla Consulta Co.Ge. (Consulta dei comitati di gestione), sono affrontate molteplici questioni: definizione di ente del Terzo settore, norme organizzative, disciplina del volontariato, regime fiscale, sistema del registro unico nazionale, nuovo sistema di governance dei Centri di servizio per il volontariato (Csv).

Premessa
Innanzitutto, nella nota viene ricordato che, allo scopo di dare agli enti interessati il tempo necessario per adeguarsi al mutato quadro normativo, il codice contiene alcune specifiche disposizioni finalizzate proprio alla gestione del passaggio dalla vecchie alle nuove regole. In particolare: Con specifico riguardo all’istituzione del Registro unico nazionale, inoltre, il Codice detta due disposizioni specificamente destinate a disciplinare il periodo transitorio tra l’entrata in vigore del Dlgs 117/2017 e la concreta operatività del registro. Si prevede, infatti, che medio tempore:
  • continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali (articolo 101, comma 2)
  • il requisito dell’iscrizione si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di riferimento (articolo 101, comma 3).
Il contenuto della lettera direttoriale
Nel documento in esame il ministero del Lavoro, sollecitato dai rilievi di alcune amministrazioni regionali, affronta alcune questioni applicative per garantire l’uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale delle norme sopra descritte, con riguardo alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato.
Nella lettera direttoriale, invece, non si fa riferimento alle Onlus per le quali “è in corso uno specifico approfondimento congiunto con l’Agenzia delle entrate”.

Iscrizione e cancellazione dagli attuali registri pubblici
In attesa della piena operatività del nuovo sistema di registrazione degli enti del Terzo settore, i procedimenti di iscrizione agli attuali registri continueranno a essere regolati dalle norme preesistenti. Tuttavia, per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari all’iscrizione, si precisa che si deve distinguere due diverse ipotesi:
  • enti costituiti prima del 3 agosto 2017 – in questo caso il controllo dovrà essere eseguito sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell’ente e, qualora emergesse una corrispondenza solo parziale delle disposizioni statutarie con le norme del Codice del Terzo settore, il disallineamento non rappresenterà ex se motivo di rigetto della domanda di iscrizione (gli enti, infatti, hanno a disposizione 18 mesi per modificare il proprio statuto adeguandolo alle nuove regole)
  • enti costituiti dopo il 3 agosto 2017 – in tale ipotesi gli enti devono adeguarsi fin da subito alle disposizioni del Codice purché queste siano applicabili in via diretta e immediata. 
Norme non immediatamente applicabili
A tal proposito, nella nota si sottolinea che non sono suscettibili di immediata applicazione le norme direttamente riconducibili all’istituzione e all’operatività del registro unico nazionale (ovvero all’adozione dei successivi provvedimenti attuativi). Vengono segnalate, in particolare, le disposizioni concernenti:
  • la procedura semplificata di acquisizione della personalità giuridica (articolo 22)
  • gli obblighi di pubblicazione sul registro degli atti e degli elementi informativi (articolo 48). 
Norme immediatamente applicabili
Devono essere considerate, invece, immediatamente applicabili le disposizioni in materia di:
  • requisiti sostanziali degli enti del Terzo settore - in particolare, gli articoli 32 e 35 del Codice, rispettivamente dedicati alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale
  • bilancio di esercizio - nelle more dell’operatività del registro unico nazionale, gli enti sono comunque tenuti alla redazione del bilancio di esercizio secondo le regole stabilite dall’articolo 13, commi 1 e 2, ciò nonostante attualmente manchi la nuova modulistica (che sarà adottato con decreto ministeriale)
  • pubblicazione degli emolumenti e dei compensi - si deve ritenere slegato dall’operatività del registro unico nazionale l’obbligo di pubblicazione annuale sul sito internet degli emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti dagli enti del Terzo settore ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e ai propri associati (articolo 14, comma 2). Tuttavia, questo adempimento comincerà a trovare concreta attuazione a partire dal 1° gennaio 2019, con riferimento alle somme corrisposte nel corso del 2018. 
Denominazione sociale
Quanto agli acronimi Ets (ente del Terzo settore), Odv (organizzazione di volontariato), Aps (associazione di promozione sociale), durante il periodo transitorio, nulla osta al loro utilizzo da parte delle organizzazioni che risultano iscritte nei registri di settore (discorso diverso per gli enti non rientranti nelle tipologie particolari sopra indicate o che non hanno la qualifica fiscale di Onlus).
Quanto all’acronimo Ets, dato che la qualificazione giuridica di ente del Terzo settore dipende, tra l’altro, dall’iscrizione nel registro unico nazionale (articolo 4, comma 1), esso, sebbene inserito nella denominazione sociale, non potrà essere utilizzato nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Centri di servizio per il volontariato
In materia di nuovo sistema di governance dei Centri di servizio per il volontariato (Csv), disciplinato dagli articoli 61 e seguenti, si precisa che, in attesa della costituzione del nuovo organo nazionale di controllo, i Csv già istituiti sulla base della previgente normativa continueranno a svolgere i loro compiti fino al loro accreditamento o all’accreditamento come Csv di altro ente.

Comitati di gestione
Il Codice prevede lo scioglimento degli attuati comitati di gestione (Co.Ge) per effetto della costituzione dei nuovi Otc, organismi territoriali di controllo (articolo 101, comma 5). In proposito, viene precisato che qualora nelle more dell’istituzione degli Otc si dovesse verificare la scadenza del mandato biennale del Co.Ge, quest’ultimo potrà continuare a operare in regime di prorogatio fino alla data del suo scioglimento ex lege.

Bilancio sociale
Il Codice prevede espressamente che gli enti di maggiori dimensioni sono obbligati all’adozione del bilancio sociale (articolo 14), stabilendo che esso deve essere redato sulla base delle linee guida, la cui definizione è rimessa a un decreto ministeriale.
La nota in esame precisa che, fino all’adozione delle linee guida, la predisposizione del bilancio sociale si deve ritenere facoltativa.

Per ulteriori approfondimenti sulla riforma del Terzo settore si rinvia agli articoli in precedenza pubblicati su questa rivista.
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