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Attualità

Austria, la residenza "marca" la differenza nei confronti del Fisco

Il reddito imponibile dei contribuenti è calcolato in base ai principi di territorialità e worldwide income taxation

Da tali presupposti nasce la distinzione tra contribuenti a imponibilità illimitata (soggetti a imposizione sul reddito generato a livello mondiale) e contribuenti a imponibilità limitata (soggetti a imposizione sul reddito di fonte austriaca). Il corpus normativo dell'ordinamento tributario austriaco è costituito dalla legge sull'imposta dei redditi societari (Körperschaftsteuergesetz, KStG) e dalla legge sull'imposta sul reddito delle persone giuridiche (Einkommensteuergesetz, EStG) entrambe emanate nel 1988. Come avviene anche in altri ordinamenti il reddito imponibile dei contribuenti è calcolato in base al principio di territorialità e al worldwide income taxation principle. Da questi due presupposti nasce la distinzione tra contribuenti a imponibilità illimitata (soggetti ad imposizione sul reddito generato a livello mondiale) e contribuenti a imponibilità limitata (soggetti ad imposizione sul reddito di fonte austriaca).

Il reddito imponibile delle società
L'imposta sui redditi societari per il reddito prodotto a livello mondiale si applica ai seguenti soggetti:
- persone giuridiche di diritto privato, società per azioni (AG), società a responsabilità limitata (GMbH), fondazioni e associazioni dotate di personalità giuridica;
- fondazioni, associazioni, altre istituzioni prive di personalità giuridica e patrimoni destinati;
- imprese commerciali gestite da enti pubblici.
Il reddito imponibile delle società è dato dalla differenza tra l'attivo netto ad apertura di esercizio e quello risultante alla chiusura, previa rettifica dovuta a conferimenti, distribuzione di dividendi o riporto a nuovo delle perdite. Devono tuttavia essere escluse dalla determinazione del reddito imponibile le seguenti voci: i dividendi infragruppo che rientrano nell'applicazione della disciplina della participation exemption per le partecipazioni detenute in ambito nazionale e internazionale; gli utili derivanti da operazioni straordinarie; i conferimenti effettuati dai soci all'atto di costituzione della società o a seguito di un aumento del capitale, anche se effettuati senza contropartita di azioni o altri diritti di partecipazione.

La riforma fiscale e la riduzione delle aliquote
La riforma fiscale approvata lo scorso 19 maggio 2004 ha introdotto un notevole abbassamento dell'aliquota per i redditi societari, ridotta dal 1° gennaio 2005 al 25 per cento, applicabile anche alle plusvalenze. Le società residenti sono inoltre soggette alle seguenti imposte minime annuali: 3.500 euro per le società per azioni (AG); 1.750 euro per le società a responsabilità (GMbH); 5.452 euro per le banche e le compagnie di assicurazione; 273 euro per trimestre per le società di nuova costituzione.

La tassazione sulle società non residenti
Le società non residenti sono soggette a tassazione con riferimento ad alcuni determinati tipi di reddito e plusvalenze di fonte austriaca ovvero: reddito da attività agricole e forestali svolte in Austria; reddito d'impresa realizzato da una sede secondaria o da una stabile organizzazione residente in Austria; reddito da investimenti in società residenti in Austria; interessi su prestiti garantiti da immobili austriaci; reddito derivante da immobili situati in Austria; reddito da partecipazioni in una società di persone austriaca; royalties su diritti di proprietà o diritti utilizzati nell'ambito dell'attività di impresa; reddito derivante dall'alienazione di beni immobili, se questi sono detenuti da meno di dieci anni; plusvalenze realizzate a seguito della vendita di partecipazioni detenute in una società austriaca, purchè tali partecipazioni siano state superiori all'1 per cento del capitale sociale in qualsiasi momento nei cinque anni antecedenti la cessione.

I dividendi e le royalties
É prevista inoltre l'applicazione di ritenute a titolo di acconto nella misura del 25 per cento sui dividendi e interessi corrisposti a soggetti residenti; le royalties non sono assoggettate ad alcuna ritenuta. In dettaglio la ritenuta si applica ai dividendi se questi sono corrisposti a società residenti e se si tratta di: dividendi derivanti da partecipazioni in società per azioni o in società a responsabilità limitata; rimborsi da quote di partecipazioni in società cooperative; redditi analoghi a utili da partecipazioni. La ritenuta non deve essere versata se i dividendi sono corrisposti a una società residente che controlla almeno per il 25 per cento la società erogante.

La ritenuta sugli interessi
Per ciò che concerne gli interessi la ritenuta è applicabile se si tratta di interessi derivanti da depositi bancari o da altri crediti maturati verso banche; la ritenuta è applicabile anche agli interessi che derivano da: titoli di credito emessi dopo il 31 dicembre 1983 ed espressi in scellini austriaci o in euro; titoli di credito emessi dopo il 31 dicembre 1988 ed espressi in scellini austriaci o in euro; obbligazioni convertibili e obbligazioni derivanti da contratti di cointeressenza; quote detenute in fondi di investimento se gli importi distribuiti possono essere qualificati come reddito ai sensi delle lettere a), b) e c), come interessi su depositi o altri titoli di credito o come capital gains; quote in fondi immobiliari austriaci; quote in fondi di investimento o in fondi immobiliari stranieri.

Gli interessi esenti da ritenuta
Sono considerati esenti da ritenuta i seguenti tipi di interesse: gli interessi derivanti da prestiti infragruppo, gli interessi su depositi interbancari; gli interessi pagati da una stabile organizzazione di una banca residente ad un creditore non residente; gli interessi su titoli, depositi bancari e crediti verso banche se il percipiente dimostra che tali interessi costituiscono reddito d'impresa di una società residente o non residente e che le cedole relative ai titoli di credito sono depositate presso una banca; gli interessi su titoli emessi prima del 1° ottobre 1992 da istituti finanziari internazionali.

L’opzione per il consolidato
La riforma fiscale ha introdotto anche importanti modifiche alla tassazione di Gruppo a seguito delle quali è oggi possibile optare per un consolidato nazionale e mondiale. Ai fini dell'applicazione della disciplina occorre distinguere tra:
- Gruppo verticale;
- Gruppo orizzontale.
Nel primo caso si fa riferimento alla presenza di una società capogruppo (costituita come società per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa, ente assicurativo o istituto di credito) che detiene direttamente o indirettamente (anche per interposta persona) il 50 per cento del capitale di società residenti o non residenti. Gli utili (o le perdite) sono imputati alla casa madre al 100 per cento mentre per le società non residenti l'imputazione è proporzionale alla partecipazione detenuta. Il trasferimento delle perdite da parte delle società non residenti è tuttavia soggetto ad alcune limitazioni quali:
- la determinazione delle perdite avviene ai sensi della normativa interna;
- la perdita è rapportata alla quota di partecipazione della casa madre;
- l'utilizzo delle perdite è limitato temporalmente sino a quando l'impresa produrrà utili che saranno compensati con le perdite pregresse;
- in caso di scioglimento del Gruppo le perdite utilizzate dovranno essere riprese fiscalmente (tranne nell'ipotesi di liquidazione o di scioglimento della società).
Nel secondo caso, invece, non esiste una società capogruppo ma si è in presenza di più società, da due a un massimo di sei, di cui una detiene il 40 per cento del capitale e le altre almeno il 15 per cento. L'imputazione del risultato della partecipata avverrà prima al 100 per cento e, successivamente, in proporzione alle quote di capitale detenute.
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