Serviranno per determinare l’imponibile fiscale e previdenziale del fringe benefit dei mezzi a quattro e due ruote aziendali concessi a uso promiscuo ai dipendenti e co.co.co. Si tratta di quei veicoli messi a disposizione del collaboratore anche a scopo personale e che, per questo, costituiscono “compenso” in natura e, quindi, reddito di lavoro dipendente, come indicato dall’articolo 51, comma 1, del Tuir, inclusi nella voce “valori in genere, percepiti, a qualunque titolo dal lavoratore”.
In particolare, per i mezzi di trasporto a uso promiscuo, il valore del “beneficio marginale” è uguale al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile, appunto, dalle tabelle nazionali elaborate dall’Aci, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente (articolo 51, comma 4, del Tuir).
Le tabelle
Le tabelle sono predisposte e inviate dall’Automobile Club d’Italia all’Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre di ogni anno. L’Agenzia, a sua volta, deve “pubblicizzarle” non più tardi del 31 dicembre dello stesso anno. I veicoli sono suddivisi in:
- autoveicoli a benzina in produzione
- autoveicoli ibridi ed elettrici
- autoveicoli a gasolio in produzione
- autoveicoli a Gpl metano in produzione
- autoveicoli benzina fuori produzione
- autoveicoli a gasolio fuori produzione
- autoveicoli a Gpl metano fuori produzione
- motoveicoli.
Casi particolari
Se l’auto è assegnata al lavoratore in uso promiscuo soltanto per un periodo, il calcolo dell’imponibile va fatto esclusivamente per quei giorni.
Nel caso in cui il datore di lavoro trattenga dallo stipendio o riceva direttamente dal lavoratore una somma in cambio dell’uso del mezzo anche a scopo personale, quell’importo deve essere scalato dal reddito imponibile del fringe benefit.
Per il veicolo fornito dall’azienda ma utilizzato solo a uso personale, invece, non può essere applicata la determinazione forfetaria e bisognerà utilizzare la regola generale disciplinata dall’articolo 9 del Tuir, che definisce il criterio del valore normale riferito, in questo caso, al valore di mercato del noleggio del tipo di automezzo utilizzato.
Valutazione dell’imponibile separata, infine, per il box o gli eventuali altri beni o servizi accessori concessi al dipendente e connessi all’uso del mezzo.