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Attualità

Auto per disabili. Il beneficio non esce dai binari della norma

Niente agevolazioni per il veicolo intestato non al soggetto handicappato ma al genitore fiscalmente a carico del coniuge, anche se i due sono in comunione di beni

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Con la risoluzione n. 4/E del 17 gennaio, l'Agenzia delle entrate esprime il proprio parere in riferimento alla possibilità di applicazione analogica o estensiva di norme agevolative, nello specifico, in riferimento ai benefici fiscali relativi al settore auto per i disabili.

La norma di riferimento è l'articolo 8 della legge 27/12/1997, n. 449, che dispone una serie di agevolazioni fiscali relativamente all'acquisto di "...mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione...", destinati a soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ampliate, dall'articolo 30, comma 7, della legge n. 388/2000 anche ai "...soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo".
Già in precedenza, inoltre, l'articolo 50 della legge n. 342/1990 aveva esteso la possibilità di usufruire delle agevolazioni anche ai: "...soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico...".

Per usufruire dei benefici fiscali è necessario che la situazione di handicap grave sia certificata con verbale della apposita commissione, di cui all'articolo 4 della legge n. 104/1992. La stessa commissione certifica, inoltre, l'appartenenza alla categoria dei soggetti affetti da pluriamputazioni per i quali non si rendono necessari gli adattamenti del veicolo. L'adattamento funzionale del veicolo alle necessità del portatore di handicap rimane, invece, fondamentale, per quei soggetti che, pur affetti da una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non siano stati dichiarati portatori di "grave limitazione della capacità di deambulazione" da parte delle commissioni mediche competenti.

I soggetti con handicap psichico o mentale (per i quali non è mai necessario che il veicolo sia adattato in funzione delle limitazioni da cui il portatore di handicap è affetto), devono produrre la seguente documentazione:

  • verbale di accertamento emesso dalla commissione di cui sopra, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave, derivante da disabilità psichica
  • certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, di cui alle leggi n. 18/1980 e n. 508/1988, emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990.

Ai fini delle agevolazioni Iva, i certificati devono essere esibiti al venditore all'atto dell'acquisto del veicolo (circolare n. 197/E del 31/7/1998 del dipartimento delle Entrate - circolare n. 46 dell'11/5/2001 dell'Agenzia delle entrate).

Nel tempo si sono succedute circolari e risoluzioni esplicative della norma in esame.
Si ricordano le maggiormente esemplificative:

  • circolare n. 7/2001: non spetta l'agevolazione ai fini Iva per i veicoli non rientranti nelle fattispecie previste dalle lettere a), c) ed f) dell'articolo 54, Dlgs 285/92 (nel caso all'esame della circolare non spetta l'aliquota agevolata ai fini Iva per l'acquisto di autocaravan)
  • risoluzione n. 110/2001: le agevolazioni fiscali, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 4, legge 104/1992, spettano anche agli stranieri residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale, se le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali. Inoltre, non essendo ricompreso tra i requisiti soggettivi quello della cittadinanza italiana, il beneficio in argomento può estendersi anche agli stranieri che si trovino in Italia con permesso di soggiorno, purché in possesso di tutti i requisiti necessari, compreso il riconoscimento dell'invalidità, ai sensi della legge 104/1992.
  • circolare n. 15/2005:
    • possono essere detratte le spese di manutenzione straordinaria se le stesse sono sostenute nei quattro anni dall'acquisto dell'autoveicolo, ma non possono essere rateizzate
    • non si perde il diritto alle rate di detrazione successive alla prima, in caso di omessa dichiarazione relativa all'anno in cui viene acquistato il veicolo
    • in caso di furto dell'autoveicolo acquisito con agevolazioni, non opera la limitazione prevista dalla norma relativamente alla spettanza della detrazione una sola volta ogni quattro anni
    • si prescinde dal vincolo dell'unico acquisto nei quattro anni in altri due casi particolari descritti nella circolare
  • risoluzione n. 117/2005: l'optional acquistato contestualmente all'autovettura è parte integrante della stessa e, conseguentemente, fruisce dell'applicazione della medesima aliquota Iva
  • risoluzione n. 66/2006: nell'ipotesi in cui più disabili siano fiscalmente a carico di un soggetto, il medesimo può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l'acquisto di autovetture per ognuno dei portatori di handicap a suo carico.

La risoluzione n. 4/2007 chiarisce che, per espressa previsione della norma, le agevolazioni spettano qualora il veicolo sia intestato al disabile o al familiare possessore di reddito di cui risulti a carico.
Il caso trattato dal documento di prassi riguarda la possibilità di riconoscere - previa annotazione sul libretto di circolazione della cointestazione del veicolo tra i genitori - le agevolazioni in capo all'autoveicolo intestato alla moglie, fiscalmente a carico, con il figlio disabile, del coniuge.
L'Agenzia delle entrate, proprio in virtù della chiarezza della norma, non ritiene possibile l'interpretazione per cui la stessa possa essere applicata anche in caso di cointestazione del veicolo, anche se i due coniugi risultano in comunione dei beni. L'Amministrazione fa, inoltre, presente che "poiché le norme in discorso recano norme agevolative, l'interpretazione delle stesse non può fondarsi su criteri analogici o estensivi".

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