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Auto e fisco - 2

Acquisto: disciplina ai fini delle imposte sui redditi, disciplina ai fini Iva

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4. ACQUISTO
L'acquisto costituisce la modalità tradizionale di fornirsi di una autovettura da parte di una impresa o di un lavoratore autonomo.
Il principale vantaggio di tale forma di approvvigionamento è che il soggetto, essendo proprietario del veicolo, può decidere liberamente quando e come rivenderlo, percependone l'eventuale guadagno.
Inoltre il veicolo, costituendo un bene strumentale, può essere ammortizzato in base alle regole di cui si dirà appresso.
Va da sé che il principale svantaggio dell'acquisto è dovuto al fatto di dover disporre di una notevole liquidità; ciò non vale in caso di acquisto rateale, anche se, in tale ipotesi, si deve sopportare il costo aggiuntivo degli interessi sul finanziamento ricevuto.
Inoltre, rispetto ad altre forme di approvvigionamento, l'acquirente sostiene tutti i costi diretti e accessori, quali il pagamento del bollo, dell'assicurazione, della manutenzione, eccetera.

4.1 Disciplina ai fini delle imposte sui redditi
In caso di acquisto diretto, ai fini delle imposte sui redditi, trova applicazione l'articolo 164 del Dpr n. 917/1986.
Tale norma disciplina le spese e gli altri componenti negativi sostenuti per l'utilizzo di taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.
Si tratta, in particolare, delle autovetture, degli autocaravan, dei ciclomotori, dei motocicli e, qualora si tratti di beni destinati a essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attività propria dell'impresa, anche degli aeromobili da turismo, delle navi e delle imbarcazioni da diporto.

L'articolo 164 prevede due diverse forme di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi agli autoveicoli utilizzati nell'esercizio di imprese:
- piena
- limitata.

Va comunque premesso che, relativamente alle spese e agli altri componenti negativi sostenuti per l'utilizzazione di veicoli non disciplinati dall'articolo 164 del Dpr n. 917/1986, la loro deducibilità è ammessa sempreché risulti soddisfatto, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il principio generale dettato dall'articolo 109, comma 5, del Dpr n. 917/1986, per il quale le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono alla formazione del reddito.

4.1.1 Deducibilità piena
E' deducibile il 100 per cento del costo di acquisto e di utilizzo per le seguenti tipologie di automezzi:

  • autovetture e autocaravan (lettere a) e m) dell'articolo 54, comma 1, del codice della strada) destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa
  • autoveicoli adibiti a uso pubblico
  • autoveicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Ai fini dell'esatta individuazione dei veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, si considerano tali i veicoli senza i quali l'attività dell'impresa non può essere esercitata (cfr. circolari 10 febbraio 1998, n. 48/E, e 13 febbraio 1997, n. 37/E).
Rientrano, ad esempio, nella fattispecie in esame le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse.

Riguardo, invece, agli autoveicoli adibiti a uso pubblico, rientrano nella previsione normativa gli stessi veicoli espressamente indicati nelle lettere a) e m), dell'articolo 54, comma 1, del Dlgs n. 285/1992 e precisamente:

  • autovetture (lettera a)
  • autocaravan (lettera m).

Per tali veicoli, generalmente, non si pongono particolari problemi in merito alla loro individuazione, in quanto la destinazione a tale uso viene espressamente riconosciuta attraverso un atto proveniente dalla pubblica amministrazione.
Rientrano, ad esempio, nella fattispecie in esame le autovetture adibite a servizio taxi.

4.1.2 Deducibilità limitata
Qualora non ricorra alcuna delle fattispecie indicate nel paragrafo precedente, trova applicazione il criterio di deduzione limitato indicato nella successiva lettera b) dell'articolo 164 del Tuir.
In base a tale disposizione, le spese e ogni altro componente negativo relativo all'utilizzo di autovetture e autocaravan, di cui alle lettere a) e m) dell'articolo 54, comma 1, del Dlgs n. 285/1992, ciclomotori e motocicli, sono deducibili nella misura del 50 per cento.
Al contrario di quanto previsto per i lavoratori autonomi (per i quali la deduzione è possibile per un solo veicolo), per le aziende non è stabilito alcun limite in riferimento al numero dei veicoli ammessi in deduzione, e ciò indipendentemente dalla natura giuridica rivestita dal soggetto che esercita l'impresa (imprenditore individuale, società di persone o di capitali).
In tali ipotesi, il costo ammortizzabile ai sensi dell'articolo 102 del Dpr n. 917/1986 è riconosciuto in misura non superiore a 18.075,99 euro.
Va ricordato che nel costo di acquisto da confrontare con il limite massimo di 18.075,99 euro deve essere compresa anche l'Iva non ammessa in detrazione.
Nel caso di motocicli e ciclomotori, inoltre, i suddetti limiti relativi al costo deducibile sono pari a 4.131,66 euro per i motocicli e 2.065,83 euro per i ciclomotori.

Esempio
Si consideri il caso di un'azienda che acquista un autoveicolo il cui valore ammortizzabile sia pari a 48.000,00 euro.
Deducibilità massima = 18.075,99
Poiché il costo (48.000,00 euro) è superiore a quello fiscalmente ammesso (18.075,99 euro), la quota deducibile (tramite ammortamento) è pari a 9.037,99 euro (18.075,99 x 50%).

4.1.3 Ammortamento
L'ammortamento è il procedimento mediante il quale il costo di un bene suscettibile di essere utilizzato in più anni viene ripartito in diversi e successivi esercizi.
L'articolo 102 del Dpr n. 917/1986 si occupa della disciplina dell'ammortamento dei beni materiali stabilendo che la deduzione delle quote di ammortamento è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze (Dm 31 dicembre 1988), per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.
Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
Va comunque ricordato che, per il primo esercizio, i coefficienti di ammortamento sono ridotti alla metà.
La misura massima di ammortamento può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore.

Va però rimarcato che, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 36, comma 5, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del Tuir, non è possibile, a decorrere dal periodo di imposta 2006, applicare l’ammortamento anticipato.
La nuova norma si applica, ai sensi del comma 6 del predetto articolo 36, anche per i veicoli acquistati nel corso di precedenti periodi di imposta.

Inoltre, in caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione.
Anche se ciò è difficilmente applicabile per i veicoli, per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute.
I coefficienti di ammortamento da applicare sono i seguenti:

  • autovetture, motoveicoli e simili: 25 per cento
  • autoveicoli per trasporto merce: 20 per cento.

4.1.4 Plusvalenza su cessione del veicolo
In caso di cessione dell'autoveicolo il cui costo d'acquisto è riconosciuto ai fini fiscali solo in parte (poiché eccede il limite di 18.072,99 euro), la plusvalenza o la minusvalenza da alienazione (riconosciuta solo per i titolari di reddito d'impresa) rileva in misura pari al rapporto tra il costo di acquisto fiscalmente riconosciuto e il costo di acquisto effettivamente sostenuto.

4.2 Disciplina ai fini Iva
L'articolo 19-bis 1, lettera c), del Dpr n. 633/1972 prevede, per gli autoveicoli, una disciplina di detraibilità parziale dell'Iva.
Infatti, è previsto che non è ammessa la detrazione dell'Iva relativa all'acquisto delle autovetture e degli autoveicoli indicati alle lettere a) e c) del Dlgs n. 285/1992, nonché dei ciclomotori e dei motocicli non compresi nella tabella B per i quali è presumibile un utilizzo da parte del contribuente, anche in parte, personale.
Tale indetraibilità opera temporaneamente; infatti, da ultimo, la scadenza è stata stabilita al 31 dicembre 2006 (cfr. articolo 1, comma 125, lettera a, n. 1, legge n. 266/2005).
Resta, invece, detraibile il 15 per cento dell'Iva corrisposta, a meno che tali mezzi siano:

  • adibiti a uso pubblico (ad esempio, i taxi)
  • utilizzati per l'esercizio dell'attività propria dell'impresa;
  • acquistati da agenti e rappresentanti di commercio.

La predetta percentuale, sino al 31 dicembre 2005, era stabilita nella misura del 10 per cento.
Nel caso in cui si tratti di veicoli con propulsori non a combustione interna, quali, ad esempio, quelli elettrici, l'Iva è indetraibile al 50 per cento.
Resta ferma l'indetraibilità totale delle altre operazioni afferenti i medesimi mezzi di trasporto quali l'acquisto di componenti e ricambi, le prestazioni di impiego, la custodia, la manutenzione e la riparazione.
L'Agenzia delle entrate ha riconosciuto che la previsione di indetraibilità oggettiva in esame non si applica ai veicoli immatricolati come "autocarro", precisando però che, ai fini della detrazione dell'Iva relativa a tali veicoli, è necessario che vi sia un rapporto di stretta inerenza tra l'attività esercitata e l'utilizzo del mezzo (cfr. risoluzione 23 luglio 2002, n. 244/E).

4.2.1 Veicoli oggetto dell'impresa, a uso pubblico e di agenti di commercio
L'indetraibilità relativa ai mezzi di trasporto non opera qualora formino oggetto dell'attività propria dell'impresa (vendita, noleggio, locazione finanziaria), oppure siano adibiti a uso pubblico (ad esempio, taxi) o siano utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio.

4.2.2 Beni di lusso
L'articolo 19-bis 1, lettere a) e b), del Dpr n. 633/1972 prevede, inoltre, l'indetraibilità dell'Iva per un secondo gruppo di beni considerati "di lusso" elencati nella tabella B, nonché per gli aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto.
Mentre per i beni del primo gruppo sono ammesse specifiche eccezioni laddove l'intento elusivo possa ragionevolmente escludersi (ad esempio, l'autovettura acquistata dal tassista o dall'agente di commercio), nel secondo caso la detraibilità è ammessa solo se il bene forma oggetto dell'attività propria dell'impresa.
L'indetraibilità è, inoltre, estesa anche alle relative spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione.


2 - continua. La terza puntata sarà pubblicata lunedì 10; la prima è su FISCOoggi di lunedì 3

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