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Attualità

Auto e fisco - 8

Autoveicoli immatricolati per uso speciale. Autoveicoli per agenti e rappresentanti di commercio

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11 AUTOVEICOLI IMMATRICOLATI PER USO SPECIALE
11.1 Autoveicoli immatricolati a uso autocarro o uso ufficio
E' detraibile, secondo le regole generali, l'Iva relativa all'acquisto e alla gestione di autovetture attrezzate e omologate come "autoveicolo ad uso speciale" (articolo 54, lettera g), Codice delle strada).
Va però rilevato che, con il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, è stata introdotta una particolare disposizione al fine di combattere il fenomeno del dilagare dei veicoli immatricolati come autocarro o a uso ufficio e che tali non sono.
Infatti, l'articolo 35, comma 11, del predetto Dl ha disposto che "al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone".

In altre parole, sulla base del predetto provvedimento, sarà possibile individuare correttamente i veicoli che, pur essendo immatricolati come veicoli speciali, sono da considerare a tutti gli effetti come normali veicoli per il trasporto di cose e persone.
Per tali veicoli, a prescindere dal tipo di immatricolazione, si applicano le stesse regole degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 164 del Tuir, ai fini delle imposte dirette, e al comma 1, lettera c), dell'articolo 19-bis1 del Dpr n. 633/1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Pertanto, relativamente alla modifica inerente alla disciplina Iva, si osserva che gli autoveicoli in esame verrebbero a perdere la detraibilità del 100 per cento dell'imposta, sia sul costo d'acquisto, sia per ciò che concerne le spese annue di manutenzione, riparazione e carburante.

12 AUTOVEICOLI DI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
12.1 Disciplina ai fini delle imposte sui redditi
Per gli agenti e rappresentanti di commercio, la deducibilità per le autovetture e gli autocaravan è limitata all'80 per cento.
In tali ipotesi, il costo ammortizzabile ai sensi dell'articolo 102 del Dpr n. 917/1986 è riconosciuto in misura non superiore a 25.822,84 euro.

Esempio
Si consideri il caso di un agente di commercio che acquista un autoveicolo, il cui valore ammortizzabile sia pari a 23.000,00 euro.
Deducibilità massima = 25.822,84
Poiché il costo (23.000,00 euro) è inferiore a quello fiscalmente ammesso (25.822,84 euro), la quota deducibile (tramite ammortamento) è pari a 18.400,00 euro (23.000,00 x 80%).

12.2 Disciplina ai fini Iva
Come accennato, l'indetraibilità relativa ai mezzi di trasporto non opera qualora siano utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio.
L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 13 febbraio 2003, n. 34/E, ha chiarito che la disposizione vale anche per gli agenti o rappresentanti di commercio che svolgono l'attività in forma societaria; anche in tale ipotesi, quindi, in deroga all'indetraibilità oggettiva, è ammessa la detrazione dell'Iva se e nella misura in cui il veicolo sia utilizzato per l'attività dell'impresa.

8 - fine. Le precedenti puntate sono consultabili nella sezione "Riflettori su..."

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