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Attualità

Auto, regole d’impatto per il mercato parallelo

Dal prossimo 3 dicembre immatricolazione subordinata al riscontrato pagamento dell’Iva

auto nuove
È in corso di pubblicazione il decreto 30 ottobre 2007, emanato di concerto tra il ministero dei Trasporti e l’agenzia delle Entrate, in cui si prevede che, dal 3 dicembre prossimo, le immatricolazioni di autoveicoli acquistati sul mercato parallelo intracomunitario saranno subordinate alla verifica dell’avvenuto versamento dell’Iva dovuta in occasione del primo trasferimento del veicolo in ambito nazionale.
Il decreto è stato preceduto dai due provvedimenti del direttore dell’agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2007 (entrambi nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15/11/2007) relativi, il primo, alla istituzione di un nuovo modello di versamento F24, e l’altro alla decorrenza dei nuovi obblighi e ai casi soggettivi di esclusione dall’applicazione della nuova disciplina.

La serie di interventi normativi, risultato delle attività coordinate tra la direzione centrale Accertamento dell’agenzia delle Entrate e la direzione generale per la Motorizzazione (condotte in attuazione dell’articolo 1, comma 9, del decreto legge 262/2006), va a costituire un ulteriore strumento di contrasto alle frodi nel settore degli autoveicoli introdotti in Italia da canali non ufficiali.

Le nuove norme si innestano sulla vigente disciplina delle immatricolazioni di veicoli di provenienza intracomunitaria, già istituita col decreto 8 giugno 2005, in cui, allo scopo di ottenere una tracciatura dei veicoli nelle varie fasi della commercializzazione, era previsto l’obbligo di dichiarazione telematica di acquisto intracomunitario come prima tappa verso l’immatricolazione.
In particolare, il recente decreto del 30 ottobre 2007 modifica il decreto interdirigenziale in vigore dal 1° settembre 2005, introducendo il riscontro, da parte degli uffici provinciali del dipartimento dei Trasporti terrestri, del versamento dell’imposta come requisito per l’immatricolazione. Si tratta dell’Iva da assolvere in occasione della prima cessione interna: l’incrocio con l’informazione sull’avvenuto versamento può avvenire già al momento della comunicazione telematica, da effettuarsi ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, della norma in esame.

È il caso di precisare che l’avvio delle nuove procedure e, dunque, il riscontro col relativo versamento, verrà effettuato per gli autoveicoli introdotti sul territorio nazionale a partire dal 3 dicembre; potranno, pertanto, essere presentate per l’immatricolazione, anche dopo tale data, tutte le autovetture che siano state oggetto di comunicazione telematica di acquisto intracomunitario antecedente.

Le informazioni acquisite in occasione del versamento andranno a incrociarsi con il flusso di dati relativo agli autoveicoli provenienti, attraverso circuiti non ufficiali di distribuzione, dagli Stati membri dell'Unione europea, trasferito all’agenzia delle Entrate, in applicazione della Convenzione siglata unitamente all’agenzia delle Dogane, e alla Guardia di finanza.

In concomitanza con l’avvio del nuovo sistema di controlli, l’agenzia delle Entrate sta predisponendo le opportune attività di monitoraggio e di soluzione dei casi di assenza di riscontro del versamento e, perciò, di improcedibilità dell’immatricolazione.

Il riassetto della disciplina degli aspetti fiscali dell’immatricolazione riguarda anche gli autoveicoli di provenienza estera a cui si applica la disposizione del secondo provvedimento del 25/10/2007 (decorrenza e casi di esclusione), originata dal comma 11 dell’articolo 1 del decreto legge 262/2006. Al punto 1 del provvedimento citato si dà attuazione al precedente comma 10 che, oltre a richiedere l’attestazione del versamento, introduce l’obbligo di esibizione, all’atto della richiesta di immatricolazione, della certificazione doganale certificante l’assolvimento dell’Iva o dell’eventuale riferimento al plafond dell’importatore.

Rimangono esclusi dall’applicazione delle norme in esame i soggetti non operanti nell’esercizio di imprese arti e professioni, che continueranno a poter richiedere l’immatricolazione dell’autoveicolo acquistato in un Paese dell’Unione europea (o aderente allo spazio economico europeo, attualmente, Norvegia, Islanda e Liechtenstein) mediante l’esibizione della ricevuta cartacea del versamento effettuato con modello F24 ordinario.

Soggiacciono peraltro al nuovo adempimento, come alla preventiva dichiarazione telematica dell’acquisto, anche le immatricolazioni di veicoli usati che siano stati oggetto di acquisto intracomunitario.
L’estensione ai veicoli usati degli adempimenti richiesti dalle novità normative, è richiesta dall’articolo 1, comma 9, del più volte citato Dl 262/2006 (ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, ...anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso).

Può esser utile ricordare in proposito che non costituiscono acquisto intracomunitario le transazioni di veicoli che abbiano già scontato l’Iva in altro Paese europeo quali, ad esempio, le cessioni di auto effettuate da privati, residenti in Paesi Ue, a soggetti nazionali. Al ricorrere dei presupposti, per tali operazioni può trovare applicazione il regime dei beni usati, di cui all’articolo 38 della legge 41/1995.

Un’ulteriore precisazione, di carattere non fiscale, riguarda i veicoli usati immatricolati nei Paesi entrati a far parte della Ue dal 1° maggio 2004 (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria); per questi, dovrà essere in ogni caso, accertata la conformità alle direttive comunitarie vigenti nella Ue al momento della prima immatricolazione, se avvenuta anteriormente al 1° maggio 2004.

Si ricorda che le novità legislative sono dirette a regolare esclusivamente il settore del mercato parallelo degli autoveicoli e che le stesse si occupano di lasciare immutata la procedura di immatricolazione degli autoveicoli che sono immessi per il commercio in Italia attraverso canali ufficiali.
I nuovi adempimenti, infatti, del versamento preventivo dell’imposta per gli acquisti intracomunitari o di esibizione dell’attestato doganale per le importazioni, non operano relativamente a quei veicoli provenienti direttamente dalle case costruttrici e destinati al mercato nazionale, provvisti di codice antifalsificazione.

Le operazioni di trasferimento dei veicoli destinati ai rivenditori delle reti ufficiali dei concessionari delle case costruttrici, inoltre, sono accompagnate da un particolare meccanismo di trasmissione dei dati tecnici che, pre-identificando gli autoveicoli nel sistema informativo della Motorizzazione, non consente l’attuazione delle frodi secondo gli schemi conosciuti.
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