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Attualità

Autotutela e contenzioso, in Francia la garanzia è plurima (5)

Numerose possibilità offerte per interrogare il fisco, correggere una dichiarazione o contestare un avviso d’imposta

Dal primo contatto con il centro delle imposte competente per territorio al conciliatore fiscale dipartimentale. Dopo l’iscrizione a ruolo dell’imposta è possibile depositare un reclamo cosi come è data facoltà al contribuente adire il tribunale amministrativo regionale o presentare un ricorso.

In Francia l'evasione si batte con l'investigazione (4) Se il contribuente ha un problema di dichiarazione, calcolo o pagamento dell’imposta, deve contattare in primo luogo il centro delle imposte competente per territorio in ragione del suo domicilio fiscale. Se dopo questo primo contatto non ha ottenuto soddisfazione, si può rivolgere al conciliatore fiscale dipartimentale e, all’occorrenza, al mediatore del ministero delle Finanze.

Il conciliatore fiscale
Con competenza dipartimentale, tratta problemi fiscali o contestazioni relativi ad impegni dell’Amministrazione finanziaria sulla qualità dei servizi. Può modificare una decisione presa dall’ufficio competente ma non è mai competente in merito a verifiche contabili, contenzioso sulle rendite catastali e richieste di benefici presentate a enti pubblici.

Depositare un reclamo
Se le citate forme di autotutela non hanno posto fine alla contestazione e il contribuente vuole ancora far valere i suoi diritti dopo l’iscrizione a ruolo dell’imposta può depositare un reclamo, teso ad ottenere lo sgravio di un ruolo, una riduzione d’imposta oppure il rimborso di una somma versata spontaneamente senza aspettare l’avviso d’imposta. Sul reclamo, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a statuire entro sei mesi e a comunicarlo mediante notifica di una raccomandata con avviso di ricevimento; oltre questo termine l’inerzia realizza il silenzio rigetto.

Richiedere una grazia fiscale
Se il contribuente non contesta la fondatezza dell’imposta, ma ha una difficoltà comprovata a pagare, può chiedere la remissione di tutta o di una parte della somma dovuta. La remissione è l’abbandono della totalità dell’imposta, la moderazione è l’abbandono di una sua parte. L’istanza può riguardare le imposte dirette (sui redditi o locali), e tutte le sanzioni, a prescindere dal tipo d’imposta cui si riferiscono, con esclusione dei diritti di registrazione e di successione e dell’imposta di solidarietà sulla fortuna, per i quali non si può mai dare luogo a remissione. La domanda di grazia fiscale, presentata personalmente o tramite un mandatario, deve essere sottoscritta dal suo autore. Non sono richieste particolari formalità e addirittura è possibile presentarla verbalmente; in tal caso, è redatta una scheda di visita a cura del centro delle imposte competente, firmata dal richiedente, contenente gli elementi identificativi del contribuente e dell’imposta.

Le variabili del risultato
L’esito dipende dalla situazione complessiva del contribuente, perché se risulta disoccupato nel momento in cui scade il pagamento dell’imposta, oppure si sono verificate circostanze eccezionali, come decesso di un congiunto, separazione o invalidità è probabile che la remissione sia concessa, totalmente o parzialmente in funzione della gravità della situazione economica del soggetto. Comunque, la valutazione dipende molto anche dal comportamento abituale del soggetto: se ha sempre presentato la dichiarazione dei redditi e pagato regolarmente le imposte, l’ufficio compie uno sforzo per liberarlo dal debito, a meno che non emergano delle entrate anche non imponibili che non giustificano la sua richiesta. Vale il silenzio rifiuto: se entro due mesi non giunge risposta vuol dire che la domanda è stata rigettata; in caso di rigetto espresso o parziale, il contribuente può adire il tribunale amministrativo regionale oppure tentare la strada del ricorso gerarchico.

Il tribunale amministrativo regionale
Competente in merito alle imposte dirette e alla Tva, può essere adito sia dai contribuenti sia dall’Amministrazione finanziaria nel termine di due mesi dal ricevimento dell’esito dell’autotutela. Non esistono, dunque, commissioni tributarie specializzate. La procedura è interamente scritta: l’istante deposita copia del ricorso presso il Tar che a sua volta la notifica alla parte avversaria. La causa è istruita con lo scambio di memorie tra le parti, salva la richiesta di supplementi istruttori da parte del giudice. Prima di statuire su una questione nuova, il Tar può trasmettere il fascicolo al Consiglio di Stato. La decisione è notificata alle parti in causa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento; dalla notifica decorre il termine di due mesi per ricorrere alla Corte amministrativa d’appello, davanti alla quale è possibile far valere elementi nuovi. In materia di diritti di registrazione, di tassa sulla pubblicità immobiliare, d’imposta di solidarietà sulla fortuna e di diritti di bollo e tasse assimilate, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
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