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Attualità

Autoveicoli per disabili: non è tassativo il limite dell'unico acquisto in quattro anni

E' possibile cumulare la propria detrazione con quella spettante per i familiari a carico

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Nella circolare n. 15/E del 20 aprile, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha risposto a questioni interpretative prospettate dai Centri di assistenza fiscale, sono stati forniti alcuni chiarimenti, tra l'altro, in materia di detrazioni per le spese di acquisto di autoveicoli per disabili (articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir). In particolare, le precisazioni hanno riguardato i costi per la manutenzione straordinaria, la detraibilità della seconda rata quando si è saltata la prima, il diritto alla detrazione in caso di furto del veicolo, la possibilità di cumulare il beneficio con quello spettante per i familiari a carico.

Spese di manutenzione straordinaria: detraibili se sostenute entro quattro anni dall'acquisto, e non rateizzabili
Oltre alle spese per l'acquisto degli autoveicoli per particolari categorie di disabili, sono detraibili anche quelle di manutenzione straordinaria (quindi, non il carburante, il lubrificante o il premio assicurativo). Tali costi partecipano, insieme a quello di acquisto del mezzo, al raggiungimento dell'importo massimo consentito sul quale calcolare la detrazione, ossia 18.075,99 euro.
La circolare 15/E precisa che le spese di manutenzione straordinaria danno diritto allo sconto fiscale se sostenute nei quattro anni successivi all'acquisto e non sono rateizzabili, contrariamente a quanto previsto dalla norma per il prezzo di acquisto, che può essere ripartito in quattro quote annuali di pari importo.

Quando non si usufruisce della prima rata di detrazione
Il secondo quesito posto all'attenzione dell'Agenzia riguarda l'eventualità in cui il soggetto portatore di handicap non presenti la dichiarazione dei redditi relativi all'anno in cui ha acquistato l'auto e, in tal modo, non usufruisca della prima rata di detrazione.
Viene chiarito che tale circostanza non fa perdere il diritto all'agevolazione fiscale per gli anni successivi, analogamente a quanto fu precisato nella circolare n. 95/E del 2000 a proposito di una situazione simile con riferimento, però, alla detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia.

Furto e riacquisto dell'auto prima della fine del quadriennio
La limitazione prevista dalla norma circa la spettanza della detrazione d'imposta una sola volta ogni quattro anni, non opera nel caso in cui un contribuente disabile che abbia acquistato un autoveicolo - ripartendo la fruizione del beneficio in quattro quote annuali - subisca il furto dello stesso e provveda a comprarne un altro prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente acquisto.
In tale ipotesi, quindi, il diritto al nuovo "sconto" fiscale non pregiudica quello precedentemente acquisito, potendo, pertanto, verificarsi la contemporanea fruizione delle rate spettanti per l'autovettura rubata e di quelle relative al nuovo veicolo.

Possibilità di cumulare il beneficio con quello spettante per i familiari a carico
L'ultimo chiarimento fornito dall'Agenzia trae origine dall'esame di due casi particolari per i quali viene riconosciuta la non applicabilità del limite dell'unico acquisto in quattro anni.
Nella prima circostanza, il padre, disabile, acquista un'autovettura per sé, che, prima che sia trascorso il quadriennio, rivende, acquistandone un'altra per il figlio a carico, portatore di diverso handicap, intestando la fattura a quest'ultimo.
Nella seconda situazione, il padre, portatore di handicap, acquista un'auto per sé (con fattura a lui intestata) e, dopo due anni, il figlio maggiorenne ma a carico, anche lui disabile, compra un'altra macchina per sé (con fattura a lui intestata).
In entrambe le situazioni descritte, il genitore potrà beneficiare della detrazione relativamente a tutte e due le autovetture.

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