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Attualità

Avvocati comunali liberi dall’Irap

I compensi concorrono alla base determinazione della base imponibile dell’ente

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Le somme che il Comune corrisponde in qualità di datore di lavoro agli avvocati in relazione al patrocinio di cause, in cui l’ente risulti vittorioso, sono percepite dagli avvocati a fronte di un’attività esercitata sulla base di un rapporto di lavoro dipendente e rappresentano parte della loro retribuzione. Pertanto, non si realizzano i presupposti per l’applicazione dell’Irap in capo agli avvocati, ma, trattandosi di compensi erogati al personale dipendente, devono concorrere alla determinazione della base imponibile del Comune.
Queste le conclusioni cui è pervenuta l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 327/E del 14 novembre.

Si tratta, in particolare, dei compensi derivanti dalle somme (onorari e spese) che il giudice stabilisce in sentenza a carico della parte soccombente, a favore del Comune vittorioso.
La questione trae origine dalla richiesta di un Comune che, asserendo la natura professionale di detti emolumenti, riteneva di escluderli dal calcolo della propria base imponibile Irap. A sostegno di questa tesi, l’istante richiamava una disposizione della Finanziaria 2006 (articolo 1, comma 208, della legge 266/2005) concernente il contenimento degli oneri di personale a carico degli enti, la quale stabilisce che la corresponsione dei compensi professionali (onorari) al personale dell’Avvocatura interna delle Amministrazioni pubbliche deve essere effettuata al netto degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, tra i quali, ad avviso del Comune, va compresa, oltre ai contributi previdenziali, anche l’Irap.

Per quanto riguarda la qualificazione delle somme dovute dagli enti locali ai propri legali, l’esame della giurisprudenza sull’argomento aiuta a chiarire i termini della questione. In particolare, il Consiglio di Stato (sentenza 32/1994) ha rilevato che tra gli elementi costitutivi della retribuzione utile per la contribuzione previdenziale rientrano anche l'indennità di toga e le quote di riparto degli onorari spettanti agli avvocati e procuratori degli enti locali. In tal senso, anche la Corte costituzionale (sentenza 624/1988), secondo la quale dette somme rappresentano una forma di integrazione della retribuzione.

Peraltro, la Corte dei conti in sede consultiva (delibera 34/2007), esprimendosi in merito all’interpretazione del comma 208 della legge finanziaria 2006, ha affermato che sui compensi professionali corrisposti ai legali interni delle Pubbliche amministrazioni non può gravare alcuna somma a titolo d’Irap, sia perché il legislatore avrebbe dovuto prevederlo in modo espresso, sia in quanto i lavoratori dipendenti non sono contemplati tra i soggetti passivi del tributo in questione. Ad avviso della Corte dei conti, pertanto, la nozione di oneri riflessi non può riferirsi all’imposta in esame.

Va inoltre ricordato sul piano normativo che, ai fini Irpef (articolo 51 del Tuir), il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, in relazione al rapporto di lavoro, salvo che il legislatore non disponga diversamente in modo esplicito.

In relazione a ciò, la risoluzione 327/2007 ha escluso che gli emolumenti corrisposti agli avvocati abbiano natura professionale, dato che il diritto dei legali a percepirli trova causa nel rapporto di lavoro intercorrente con l’ente locale. Si tratta, pertanto, di redditi di lavoro dipendente in relazione ai quali il presupposto impositivo Irap si realizza in capo al Comune, contemplato, quale pubblica amministrazione, tra i soggetti passivi dell’imposta regionale.

Al riguardo, merita di essere ricordato l’insegnamento della Corte costituzionale (sentenza 156/2001), secondo il quale l’Irap colpisce "con carattere di realità un fatto economico diverso dal reddito comunque espressivo di capacità contributiva in capo a chi, in quanto organizzatore dell’attività, è autore delle scelte dalle quali deriva la ripartizione della ricchezza prodotta tra i diversi soggetti che, in varia natura, concorrono alla sua creazione".
Significativo in tal senso è che la base imponibile sulla quale viene calcolata l’Irap per le Amministrazioni pubbliche è data dalla somma delle retribuzioni erogate ai lavoratori dipendenti, ai collaboratori coordinati e continuativi e ai lavoratori occasionali.

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