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Attualità

Per banche e assicurazioni, cuneo fiscale meno penetrante

Le nuove deduzioni Irap si rendono applicabili in sede di versamento della seconda o unica rata di acconto

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Sono applicabili anche alle banche, agli altri enti finanziari e alle assicurazioni, le nuove deduzioni dalla base imponibile Irap, previste dalla Finanziaria 2007, che rientrano nella cosiddetta riduzione del cuneo fiscale e che incrementano, nella determinazione del valore della produzione ai fini del tributo regionale, la parte del costo del lavoro che si può portare in deduzione.
L'estensione del beneficio, insieme alla contestuale previsione di una limitata deducibilità degli interessi passivi, rappresenta la principale novità in materia di imposta regionale sulle attività produttive, contenuta nel decreto n. 81/2007, appena convertito in legge.

L'allargamento, necessario per evitare che la Commissione europea considerasse le norme sulla riduzione del cuneo fiscale troppo selettive e contrarie alle regole comunitarie sugli aiuti di Stato, era già stato annunciato nella relazione illustrativa al decreto legge n. 67 del 28 maggio 2007, il quale, eliminando la necessità dell'"autorizzazione delle competenti autorità europee", ha reso di fatto immediatamente applicabili le nuove deduzioni già in sede di versamento della prima rata di acconto Irap 2007.

Le agevolazioni rientranti nella riduzione del cuneo fiscale consistono:

  • nella deduzione dal valore della produzione di un importo forfetario di 5mila euro (elevabile fino a 10mila nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato; da questa deduzione rimangono escluse, per effetto della modifica apportata al Dlgs n. 446/97 "le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti"; Non è invece stata modificata la decorrenza della nuova deduzione: il beneficio si applica a partire dal mese di febbraio 2007 in misura ridotta alla metà fino al mese di giugno 2007 (compreso) e per l'intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio.
    Occorre comunque considerare che per le banche, gli altri enti finanziari e le assicurazioni l'articolo, 15-bis, comma 1, lettera b), del decreto n. 81 del 2007, esclude l'applicazione della deduzione maggiorata di 10mila euro prevista per le regioni del sud, ferma restando, per i dipendenti assunti in tali aree, la deduzione base di 5mila euro.
  • nella deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, sempre in relazione ai lavoratori a tempo indeterminato; anche per tale deduzione vale quanto detto per la precedente in merito a soggetti esclusi e decorrenza.

Va precisato che la deduzione forfetaria per ogni lavoratore a tempo indeterminato e la deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali (sempre riferita ai lavoratori a tempo indeterminato), unitamente alle altre deduzioni previste dall'articolo 11 del Dlgs 446/1997, spetta solo nei limiti del costo del lavoro sostenuto dal datore di lavoro e non è cumulabile con quelle già previste dall'attuale legislazione.
Infatti, in base al comma 4-septies dell'articolo 11, Dlgs n. 446, introdotto dall'articolo 1, comma 266, lettera e), della Finanziaria 2007, per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai commi:

  • 1 (deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, deduzione forfetaria di 5mila o 10mila euro, deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali, deduzione delle spese per apprendisti, disabili, personale assunto con contratto di formazione lavoro e per addetti alla ricerca e sviluppo)
  • 4-bis1 (deduzione di 2mila euro fino a 5 dipendenti)
  • 4-quater (deduzione "base" per incremento della base occupazionale) non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.

Viene previsto, inoltre, che l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a):

  • numeri 2), 3) (deduzione forfetaria di 5mila o 10mila euro)
  • numero 4) (deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali) è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi:
  • 1, lettera a), numero 5) (deduzione delle spese per apprendisti, disabili, personale assunto con contratto di formazione lavoro e per addetti alla ricerca e sviluppo)
  • 4-bis1(deduzione di 2mila euro fino a 5 dipendenti)
  • 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies (deduzione per incremento della base occupazionale).

In concreto, il soggetto passivo, che vuole ottenere il massimo beneficio fiscale in termini di deduzioni dalla base imponibile Irap, dovrà confrontare per ciascun dipendente, l'importo massimo delle deduzioni già esistenti con quello ottenibile in base alle nuove deduzioni, sempre che, ovviamente, in entrambi i casi ricorrano le condizioni di applicabilità delle deduzioni stessi.

La disposizione che estende alle banche, agli enti finanziari e alle imprese assicurative le deduzioni rientranti nel cosiddetta riduzione del cuneo fiscale si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge e comporterà la compilazione dei righi denominati "deduzione per lavoro dipendente a tempo indeterminato" e "contributi assistenziali e previdenziali" del modello Irap 2008 "Società di capitali".



Importante è sottolineare che banche, altri enti finanziari e assicurazioni, sempre in base a quanto previsto dal comma 3, agli effetti dei versamenti in acconto dell'Irap, potranno beneficiare di tali deduzioni solo in sede di versamento della seconda o unica rata di acconto, con la conseguenza che quanto è stato pagato in più con la prima rata di acconto potrà essere recuperato con la seconda o, in alternativa, il prossimo anno, nel momento del versamento del saldo Irap.

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