
Alcune limitazioni
Va precisato che la nuova agevolazione non trova applicazione per i brevetti sfruttati prima del 2007. Il brevetto deve inoltre essere prodotto in un centro di ricerca in Belgio o all'estero ma in ogni caso in una branch della società belga. Non è necessario che i brevetti siano nati all’interno della società che li sfrutta, essendo possibile anche acquistarli da terzi o acquisirne il diritto allo sfruttamento. È comunque essenziale che il brevetto sia ulteriormente sviluppato dalla società belga che lo gestisce. Va inoltre segnalato che esulano dall’ambito applicativo dell’agevolazione in esame i compensi percepiti per attività di ricerca e sviluppo in base ad un contratto di «cost sharing agreement».
Disposizioni antielusive
Abbiamo già avuto modo di osservare come dal reddito imponibile possano essere dedotti i costi inerenti all'attività. Più in particolare potranno essere dedotti i canoni di ammortamento dei brevetti secondo le regole ordinarie come pure i corrispettivi erogati a terzi per poter sfruttare il bene immateriale. La normativa prevede tuttavia che i compensi corrisposti rispettino il principio dell’ «arm's lenght».
Operatività delle nuove disposizioni
Le agevolazioni descritte entreranno in vigore dal prossimo mese di gennaio 2008. Si tenga presente che non è richiesta la presentazione di alcuna istanza di interpello preventivo. Il contribuente dovrà soltanto fornire alcuni dati e informazioni nella propria dichiarazione dei redditi. È evidente che il Belgio aspira con queste nuove disposizioni a porsi in concorrenza con misure analoghe introdotte in Olanda. Un altro Stato dell’Unione europea che da tempo attrae i brevetti di molte società multinazionali è costituito dall’Ungheria, dove da diversi anni i canoni attivi derivanti dallo sfruttamento di marchi e brevetti beneficiano di una deduzione forfetaria pari al 50 per cento della base imponile.
I rapporti con l'Italia
Poichè il Belgio appartiene all’Unione europea, la corresponsione di canoni dall’Italia potrebbe non scontare alcuna ritenuta alla fonte se può trovare applicazione la direttiva interessi e royalties del 2003 che esclude la ritenuta alla fonte se le transazioni avvengono tra società appartenenti allo stesso gruppo. In ogni caso, l’articolo 12 della Convenzione tra l’Italia e il Belgio prevede l’applicazione di una modesta ritenuta del 5 per cento.