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Attualità

In Belgio agevolazioni fiscali per le royalties da brevetti

Una nuova disposizione consente di dedurre l’80 per cento dei canoni percepiti a fronte del loro sfruttamento

Palazzo reale a BruxellesIn questo modo la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi è limitata al 20 per cento per cui l’aliquota ordinariamente prevista per la tassazione dei redditi societari, fissata al 33,99 per cento, è come se risultasse ridotta al 6,8 per cento. In Belgio è stata recentemente introdotta dal governo una nuova disposizione che permette di dedurre l’80 per cento dei canoni percepiti a fronte dello sfruttamento dei brevetti. In questo modo la base imponibile, ai fini delle imposte sui redditi, viene limitata al 20 per cento. Questo significa, in termini pratici, che l’aliquota ordinariamente prevista per la tassazione dei redditi societari, fissata al 33,99 per cento, è come se risultasse ridotta al 6,8 per cento. Tale agevolazione spetta a prescindere dal fatto che la società licenziataria sia correlata o meno ma è richiesto che i pagamenti rispettino in ogni caso il principio dell' «arm's lenght» ossia il prezzo di libero mercato che risulterebbe applicato tra soggetti non correlati. Se il compenso percepito dalla licenziataria non fosse esclusivamente un corrispettivo per lo sfruttamento di brevetti, bisognerà scorporarne la parte di competenza. Può accadere che la deduzione dalla base imponibile determini una perdita fiscale in quanto i costi potrebbero facilmente superare il 20 per cento del fatturato. In questo caso la perdita sarà riportabile agli esercizi successivi a patto che non vengano cedute la maggioranza delle partecipazioni nella società titolare del brevetto. Il riporto delle perdite è comunque ammesso se la cessione delle quote trova una giustificazione di carattere finanziario o economico.

Alcune limitazioni
Va precisato che la nuova agevolazione non trova applicazione per i brevetti sfruttati prima del 2007. Il brevetto deve inoltre essere prodotto in un centro di ricerca in Belgio o all'estero ma in ogni caso in una branch della società belga. Non è necessario che i brevetti siano nati all’interno della società che li sfrutta, essendo possibile anche acquistarli da terzi o acquisirne il diritto allo sfruttamento. È comunque essenziale che il brevetto sia ulteriormente sviluppato dalla società belga che lo gestisce. Va inoltre segnalato che esulano dall’ambito applicativo dell’agevolazione in esame i compensi percepiti per attività di ricerca e sviluppo in base ad un contratto di «cost sharing agreement».

Disposizioni antielusive
Abbiamo già avuto modo di osservare come dal reddito imponibile possano essere dedotti i costi inerenti all'attività. Più in particolare potranno essere dedotti i canoni di ammortamento dei brevetti secondo le regole ordinarie come pure i corrispettivi erogati a terzi per poter sfruttare il bene immateriale. La normativa prevede tuttavia che i compensi corrisposti rispettino il principio dell’ «arm's lenght».

Operatività delle nuove disposizioni
Le agevolazioni descritte entreranno in vigore dal prossimo mese di gennaio 2008. Si tenga presente che non è richiesta la presentazione di alcuna istanza di interpello preventivo. Il contribuente dovrà soltanto fornire alcuni dati e informazioni nella propria dichiarazione dei redditi. È evidente che il Belgio aspira con queste nuove disposizioni a porsi in concorrenza con misure analoghe introdotte in Olanda. Un altro Stato dell’Unione europea che da tempo attrae i brevetti di molte società multinazionali è costituito dall’Ungheria, dove da diversi anni i canoni attivi derivanti dallo sfruttamento di marchi e brevetti beneficiano di una deduzione forfetaria pari al 50 per cento della base imponile.

I rapporti con l'Italia
Poichè il Belgio appartiene all’Unione europea, la corresponsione di canoni dall’Italia potrebbe non scontare alcuna ritenuta alla fonte se può trovare applicazione la direttiva interessi e royalties del 2003 che esclude la ritenuta alla fonte se le transazioni avvengono tra società appartenenti allo stesso gruppo. In ogni caso, l’articolo 12 della Convenzione tra l’Italia e il Belgio prevede l’applicazione di una modesta ritenuta del 5 per cento.
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