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Attualità

Belgio e Lussemburgo, cambiamenti per i beni immateriali

Alcune novità nella normativa prevedono forme di tassazione agevolata sui redditi che derivano dal loro sfruttamento
In Belgio introdotta una tassazione sostituiva del 15 per cento sul reddito generato dalla concessione o dalla cessione di diritti d’autore mentre in Lussemburgo è prevista la concessione di una deduzione dell'80 per cento su alcune tipologie di royalties. Una recente legge del 16 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio, ha introdotto in Belgio una tassazione sostituiva del 15 per cento sul reddito generato dalla concessione o dalla cessione di diritti d’autore. La nuova tassazione sostitutiva trova applicazione sia per i privati sia per i soggetti che conseguono tali tipologie di reddito in modo professionale. Nel secondo caso, tuttavia, la tassazione sostitutiva opera solamente se il compenso non supera i 37.500 euro, altrimenti si deve applicare la tassazione ordinaria che per le società di capitali si attesta sul 33,99 per cento mentre per le persone fisiche ci sono le aliquote progressive per scaglioni di imposta. Inoltre, è prevista una deduzione forfetaria del 50 per cento sul reddito fino ai 10mila euro e una deduzione del 25 per cento sul reddito compreso tra i 10mila e i 20mila euro. Le nuove disposizioni troveranno applicazione retroattiva dal 1° gennaio 2008. L’agevolazione comporta una sensibile riduzione del carico imponibile, tuttavia la soglia massima dei 37.500 euro esclude l’implementazione di architetture fiscali volte a ridurre artificiosamente il carico fiscale. Ipotizzando, per fare un esempio, un compenso pari a 30.000 euro, la tassazione verrà operata nel seguente modo: compenso = 30.000, deduzione fino a 10.000 euro = 5.000 euro, deduzione fino 20.000 euro = 2.500, base imponibile = 22.500, tassazione sostituiva = 3.375 (15%)

La gestione di beni immateriali in Lussemburgo
Il recente caso del Belgio è sintomatico di un nuovo orientamento di diversi Paesi UE volto ad introdurre forme di tassazione agevolata sui redditi derivanti dallo sfruttamento di beni immateriali. Sempre dal 1° gennaio 2008, infatti, è stata introdotta in Lussemburgo una disciplina di particolare favore per lo sfruttamento dei beni immateriali che prevede, in sostanza, la concessione di una deduzione dell'80 per cento sulle royalties percepite a fronte della concessione di brevetti, marchi, diritti sul software, disegni e modelli. Per poter beneficiare di questo regime particolarmente appetibile, è richiesto che il  bene immateriale sia acquisito o creato dopo il 31 dicembre 2007 e che l'acquisto non sia intervenuto da una parte correlata, ossia da un soggetto con il quale esiste un rapporto partecipativo del 10 per cento. Una società lussemburghese è ad esempio considerata correlata alle società italiane se esiste un rapporto partecipativo del 10 per cento tra di loro o se entrambe sono partecipate al 10 per cento da una terza società. Questa ultima previsione ha l’evidente scopo di evitare manovre elusive volte ad allocare in Lussemburgo beni immateriali già di proprietà del gruppo. La deduzione dell’80 per cento si applica sulle royalty al netto degli ammortamenti e dei costi che in genere sono direttamente imputabili al cespite. L’agevolazione, tuttavia, riguarda anche il caso della vendita del bene. Infatti è previsto che il capital gain benefici di una esenzione dell’80 per cento.

Le convenzioni con l’Italia
L’articolo 12 della Convenzione tra l’Italia ed il Belgio stabilisce, in linea col Modello Ocse, che i canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, in deroga al Modello, il paragrafo 2 stabilisce che tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente da cui essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo beneficiario dei canoni e' residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Se il soggetto belga può essere considerato l’effettivo beneficiario dei canoni, la ritenuta in uscita dall’Italia risulta alquanto modesta. Considerazioni analoghe valgono anche per il Lussemburgo, soltanto che in questo caso la ritenuta è fissata al 10 per cento. Si ricorda, infine che, sussistendone i requisiti la ritenuta può essere omessa in applicazione della direttiva interessi e canoni (2003/49) recepita in Italia a opera del decreto legislativo 143/2005.
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