
La gestione di beni immateriali in Lussemburgo
Il recente caso del Belgio è sintomatico di un nuovo orientamento di diversi Paesi UE volto ad introdurre forme di tassazione agevolata sui redditi derivanti dallo sfruttamento di beni immateriali. Sempre dal 1° gennaio 2008, infatti, è stata introdotta in Lussemburgo una disciplina di particolare favore per lo sfruttamento dei beni immateriali che prevede, in sostanza, la concessione di una deduzione dell'80 per cento sulle royalties percepite a fronte della concessione di brevetti, marchi, diritti sul software, disegni e modelli. Per poter beneficiare di questo regime particolarmente appetibile, è richiesto che il bene immateriale sia acquisito o creato dopo il 31 dicembre 2007 e che l'acquisto non sia intervenuto da una parte correlata, ossia da un soggetto con il quale esiste un rapporto partecipativo del 10 per cento. Una società lussemburghese è ad esempio considerata correlata alle società italiane se esiste un rapporto partecipativo del 10 per cento tra di loro o se entrambe sono partecipate al 10 per cento da una terza società. Questa ultima previsione ha l’evidente scopo di evitare manovre elusive volte ad allocare in Lussemburgo beni immateriali già di proprietà del gruppo. La deduzione dell’80 per cento si applica sulle royalty al netto degli ammortamenti e dei costi che in genere sono direttamente imputabili al cespite. L’agevolazione, tuttavia, riguarda anche il caso della vendita del bene. Infatti è previsto che il capital gain benefici di una esenzione dell’80 per cento.
Le convenzioni con l’Italia
L’articolo 12 della Convenzione tra l’Italia ed il Belgio stabilisce, in linea col Modello Ocse, che i canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, in deroga al Modello, il paragrafo 2 stabilisce che tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente da cui essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo beneficiario dei canoni e' residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Se il soggetto belga può essere considerato l’effettivo beneficiario dei canoni, la ritenuta in uscita dall’Italia risulta alquanto modesta. Considerazioni analoghe valgono anche per il Lussemburgo, soltanto che in questo caso la ritenuta è fissata al 10 per cento. Si ricorda, infine che, sussistendone i requisiti la ritenuta può essere omessa in applicazione della direttiva interessi e canoni (2003/49) recepita in Italia a opera del decreto legislativo 143/2005.