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Attualità

Le black list si adeguano
ai criteri della Stabilità 2015

Quella sulla indeducibilità dei costi premia le giurisdizioni che consentono un adeguato scambio di informazioni e mantiene “solo” 46 Paesi. Nuove regole pure per le controllate estere

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Il ministro dell’economia e delle Finanze ha firmato due decreti (in attesa di essere pubblicati in Gazzetta), che ridisegnano le black list sulla “indeducibilità dei costi” e sulle controlled foreign companies, dando attuazione alle disposizioni introdotte dall’ultima legge di stabilità, volte a favorire l’attività economica e commerciale transfrontaliera delle imprese.
A renderlo noto, un comunicato stampa del Mef.
 
Le tre black list
Attualmente sono tre le liste di Paesi in cui esiste un regime fiscale privilegiato la cui caratteristica essenziale consiste nell’avere un livello di tassazione basso o addirittura nullo: black list persone fisiche, black list Cfc, black list indeducibilità componenti negativi di reddito.
La prima individua gli Stati e i territori con regime fiscale privilegiato per le persone fisiche, allo scopo di contrastare il fittizio trasferimento all’estero, per finalità tributarie, di residenti in Italia (articolo 2, comma 2-bis, del Tuir).
La seconda, contenuta nel decreto ministeriale 21 novembre 2001, riguarda l’applicazione della disciplina contenuta nell’articolo 167 del Tuir in materia di imprese estere partecipate, situate in Stati con livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia e dove non è previsto un adeguato scambio di informazioni.
La terza, contenuta nel decreto ministeriale del 23 gennaio 2002, individua gli Stati o territori nell’ambito dei quali opera la normativa sull’indeducibilità dei costi che derivano dalle transazioni con operatori residenti (articolo 110, comma 10, Tuir).
I decreti firmati ieri dal ministro intervengono sulla seconda e terza lista.
 
Black list “indeducibilità dei costi”
In base alla Stabilità 2015 (articolo 1, comma 678, legge 190/2014), l’unico criterio rilevante che impedisce di uscire dalla lista è la mancanza di un adeguato scambio di informazioni con l’Italia (è stato pertanto eliminato il criterio relativo al livello adeguato di tassazione).
In applicazione di tale principio, restano nel nuovo elenco 46 tra Paesi e giurisdizioni, mentre escono dalla “lista nera” 21 territori: Alderney (Isole del Canale), Anguilla, ex Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Costarica, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia, Mauritius, Montserrat, Singapore. Con questi, infatti, è in vigore un accordo bilaterale o multilaterale che consente lo scambio di informazioni in materia fiscale.
 
Black list “Controlled foreign companies”
Le novità, come anticipato, riguardano anche la lista sulle controllate, anch’essa rimodulata in base ai nuovi principi normativi (articolo 1, comma 680, legge 190/2014). L’elaborazione della black list, ai fini della disciplina sulle Cfc, si basa sui criteri dello scambio di informazioni e dell’adeguato livello di tassazione delle imprese controllate estere (articolo 167 del Tuir). In base alle disposizioni introdotte dalla Stabilità 2015, una tassazione non inferiore al 50% di quella italiana può essere considerata adeguata. Tale modifica consente a Filippine, Malesia e Singapore di uscir fuori dalla black list Cfc.
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, conclude il comunicato del Mef, sarà definito l’elenco dei regimi fiscali speciali con un livello di tassazione inferiore al 50% di quello italiano, anche se applicati da un Paese con regime di tassazione generale non inferiore al 50% di quello italiano.
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