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Attualità

Bollo auto scaduto a dicembre
da rinnovare entro fine gennaio

Una volta definito l’importo, anche grazie al servizio di calcolo disponibile sul sito dell’Agenzia, sono diversi i canali attraverso i quali è possibile effettuare il versamento

I proprietari di mezzi di potenza superiore a 35 kw o di ciclomotori e moto devono controllare la data di validità del bollo. Chi deve rinnovarlo, ha tempo fino al 31 gennaio.
Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate è disponibile il servizio per calcolare l’importo dovuto, sia semplicemente con il numero di targa, sia con la formula completa, che prevede l’inserimento di una serie di dati: categoria del veicolo, targa, regione di residenza, mese di scadenza, anno di scadenza, mesi di validità ed eventuali codici di riduzione.
Stessa data di scadenza per il “superbollo”, l’addizionale erariale dovuta per le auto con potenza superiore a 185 kw e pari a 20 euro per ogni kilowatt che supera quella soglia. Anche per questo tributo è disponibile il servizio di calcolo online.
 
Chi deve pagare
La tassa automobilistica riguarda coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano proprietari del veicolo al pubblico registro automobilistico.
Nel caso dei veicoli con contratto di leasing, usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio, il tributo è dovuto da chi, alla scadenza del termine, risulta essere al Pra, rispettivamente, utilizzatore, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio del veicolo.
 
A ciascuno la “sua” tassa
I criteri per il calcolo fanno essenzialmente riferimento alla potenza del veicolo, tenendo anche conto delle normative comunitarie sulle emissioni inquinanti, tranne che per le autovetture e gli autoveicoli con alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a Gpl, a idrogeno.
Diverso è il discorso per gli autocarri e autoveicoli “pesanti”, che pagano in base al peso complessivo e altri elementi tecnologici peculiari della categoria.
 
Scadenze annuali
È importante controllare con attenzione le scadenze: nel caso di rinnovo del bollo, il pagamento – riferito a una annualità intera – è scaglionato in diverse date fisse nel corso dell’anno e va effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del bollo.
Invece, nel caso di acquisto di auto nuova, il primo bollo deve essere pagato entro la fine del mese di immatricolazione (ovvero di quello successivo, se il veicolo è stato immatricolato negli ultimi dieci giorni del mese), per un numero di mesi che consentano, per il rinnovo, di allinearsi a una delle scadenze previste (vedi tabella). Tuttavia, in alcune regioni, vigono regole diverse; per cui, è consigliabile verificare che l’ente territoriale non abbia cadenzato i pagamenti in modo diverso.
Veicolo Mese di scadenza Mese entro cui rinnovare
auto aprile, agosto, dicembre maggio, settembre, gennaio
moto gennaio, luglio febbraio, agosto
veicoli commerciali adibiti
al trasporto merci
gennaio, maggio, settembre febbraio, giugno, ottobre
veicoli storici dicembre gennaio
Modalità di pagamento
Diversi i modi e i luoghi per pagare la tassa di proprietà: delegazioni Aci, agenzie di pratiche auto, sportelli postali, istituti bancari (sportello bancomat o internet banking), tabaccai abilitati, Bollonet (con carta di credito).
Se si paga in ritardo, è possibile regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione della sanzione.
 
“Superbollo”
Chi è tenuto al pagamento della tassa automobilistica entro il 31 gennaio deve verificare se deve versare, entro quella stessa data, anche la relativa addizionale erariale. Il “superbollo” è dovuto per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 kw ed è pari a 20 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 185.
Benché la scadenza vada di pari passo con quella del bollo, per il pagamento bisogna seguire una modalità diversa: il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 Elide (“Versamenti con elementi identificativi”), indicando il codice tributo “3364”.
 
L’addizionale si riduce dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60%, al 30% e al 15%, e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione; tali periodi sono calcolati a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione.
L’addizionale non va pagata nei casi in cui il veicolo è esentato dalla tassa automobilistica. Sono quindi esenti, anche per il superbollo, ad esempio, i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi, come pure quelli in dotazione dei corpi armati dello Stato.
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