È oggi l’ultimo giorno a disposizione di banche, Poste italiane, assicurazioni e degli altri enti autorizzati a versare il tributo in modalità virtuale, per pagare l’acconto del 100% dell’imposta di bollo provvisoriamente liquidata per il 2022. La scadenza ordinaria del 16 aprile è slittata fino al 19 vista la concomitanza con il sabato e i seguenti due giorni festivi.
Il pagamento “virtuale”, anziché ordinario o straordinario del bollo, previsto dall’articolo 15 del Dpr n. 642/1972, deve essere autorizzato, su richiesta degli interessati, dall’Agenzia delle entrate e può essere adottato esclusivamente per determinate categorie di atti e documenti stabiliti con decreto ministeriale. Sono ad esempio esclusi i documenti informatici fiscalmente rilevanti come le fatture elettroniche.
Gli atti e documenti per i quali è stata ammessa tale modalità devono recare la dicitura, chiaramente leggibile, che indica il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione.
L’ente che ha ottenuto l’abilitazione deve presentare ogni anno, utilizzando l’apposito modello, una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno. Sulla base di tali dati, l’ufficio liquida provvisoriamente l’imposta dovuta.
Successivamente, l’interessato dovrà comunicare il numero esatto delle operazioni effettuate nell’anno precedente e l’Agenzia provvederà alla liquidazione definitiva e al riconoscimento degli importi residui a debito o a credito in occasione dell’appuntamento in cassa per la prima rata bimestrale o della successiva.
In particolare, la dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente online o tramite intermediario, entro:
- il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento per i soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 15-bis del Dpr n. 642/1972 (banche, Poste, eccetera)
- il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento per i soggetti indicati nell’articolo 15-bis del Dpr n. 642/1972.
La scadenza in arrivo per il prossimo martedì si deve alle modifiche apportate dal Dl n. 146/2021 all’articolo 15-bis richiamato. Con l’intervento legislativo è stato introdotto, nei confronti di determinati soggetti autorizzati al pagamento virtuale del bollo, l’obbligo di versare, entro il 16 aprile di ogni anno, a titolo di acconto, una somma pari al 100% dell'imposta provvisoriamente liquidata. Per esigenze di liquidità l'anticipo può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.
Sono interessati dalla nuova disciplina e, di conseguenza, dalla relativa scadenza:
- Poste italiane
- banche
- società di gestione del risparmio (Sgr)
- società capogruppo dei gruppi bancari (articolo 61 del Tub)
- società di intermediazione mobiliare (Sim)
- soggetti operanti nel settore finanziario (Titolo V del Tub), gli istituti di moneta elettronica (Titolo V-bis del Tub), gli istituti di pagamento (Titolo V-ter del Tub), e le società esercenti altre attività finanziarie (articolo 59 comma 1 lettera b) Tub)
- imprese di assicurazioni.
Per tali soggetti, inoltre, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all’ultimo giorno del mese di aprile.
Ricapitolando, banche, assicurazioni, Sim e gli altri enti coinvolti dalla novella normativa devono inviare, telematicamente, all’Agenzia delle entrate, entro il mese di febbraio di ogni anno la dichiarazione relativa agli atti soggetti al Bollo virtuale emessi nell’anno precedente. Sono tenuti, inoltre, a versare, entro il 16 aprile, un acconto pari al 100% dell’imposta provvisoriamente liquidata. L’ufficio computerà l’eventuale differenza rispetto all’imposta effettivamente dovuta a fine aprile, con il versamento della prima rata bimestrale o, se occorre, in quella successiva.
Il versamento dell’acconto deve essere effettuato tramite presentazione telematica del modello F24, direttamente oppure tramite intermediario.
In caso di utilizzo di crediti in compensazione, come nelle ipotesi previste dalla risoluzione n. 110/2019, oppure se il saldo è pari a zero, la delega di pagamento deve essere presentata esclusivamente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel. Diversamente, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle entrate, indicando il codice tributo “2506”.