Al via le istanze per il credito d’imposta per i costi di consulenza sostenuti nel 2021 per la quotazione sui mercati regolamentati della Ue delle Pmi, introdotto dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi 89-92 della legge n. 205/2017), regolato dal decreto del 23 aprile 2018 del ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, che ha definito le modalità e i criteri di concessione, ed esteso al 31 dicembre 2021 dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 230 della legge n. 178/2020), vedi articolo “Bonus quotazione Pmi, dalla proroga le nuove scadenze per le domande”.
Le domande relative ai costi sostenuti entro il 31 dicembre 2021 possono essere presentate da oggi, 1° ottobre 2021, al 31 marzo 2022 e devono essere inviate telematicamente all’indirizzo email Dgpiipmi.div05@pec.mise.gov.it. La richiesta, in sintesi, deve contenere:
- gli elementi identificativi della società
- l’ammontare dei costi agevolabili sostenuti
- la delibera di ammissione alla quotazione
- il credito d’imposta richiesto
- la dichiarazione sostituiva con i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia (articolo 85, Dlgs n. 159/2011).
Entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione della richiesta, il ministero dello Sviluppo Economico, verificati requisiti e costi, determina sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l'ammontare complessivo dei crediti richiesti, la percentuale massima del credito d'imposta e comunica alle Pmi il riconoscimento o il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo effettivamente spettante.
L’agevolazione, finalizzata a favorire la crescita anche in termini organizzativi e gestionali delle Pmi, prevede che le piccole e medie imprese che intendono quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo possano fruire di un credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di 500mila euro.
Lo sconto non concorre alla formazione del reddito, nè della base imponibile dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.
Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione, esclusivamente in compensazione nel modello F24 (articolo 17 del Dlgs n. 241/1997), tramite i servizi telematici dell’Agenzia.
Sono ammissibili al tax credit i costi relativi alle seguenti attività di consulenza:
a) attività sostenute in vista dell'inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l'implementazione e l'adeguamento del sistema di controllo di gestione, l'assistenza dell'impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento
b) attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l'idoneità della società all'ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato
c) attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione
d) attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, inclusa la due diligence finanziaria
e) attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione
f) attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell'offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell'impresa
g) attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l'investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.
Sono agevolabili i costi direttamente connessi allo svolgimento di tali attività prestate da consulenti esterni, persone fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici, al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.
Bonus consulenza su quotazione Pmi,
le istanze da oggi al 31 marzo 2022
L’agevolazione, prorogata dall’ultima legge di bilancio a tutto il 2021, è volta a rafforzare la patrimonializzazione e a favorire la crescita anche organizzativa e gestionale delle piccole e medie imprese
