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Attualità

Bonus digitalizzazione tour operator
in campo per nuovi investimenti

Le condizioni e i requisiti rimangono confermati, cambia l’istanza dove dovrà essere indicato l’eventuale credito d’imposta già ricevuto in seguito a una precedente richiesta del contributo

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Ancora in pista il credito d’imposta per gli interventi di digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator previsto dal Pnrr (articolo 4, Dl n. 152/2021). L’ammontare complessivo dei bonus assegnati per il 2022, infatti, è stato inferiore alle risorse stanziate e il decreto interministeriale Mit di concerto con il Mef del 10 agosto 2022, pubblicato in anteprima sul sito del ministero del Turismo e in registrazione alla Corte dei conti, riapre la chance a nuovi progetti.

In particolare, il decreto modifica il precedente del 29 dicembre 2021 attuativo della misura. I termini e le modalità di presentazione telematica delle richieste, ricordiamo, erano stati stabiliti e comunicati dal ministero del Turismo con un avviso pubblicato online il 18 febbraio 2022. La nota dava il via alle istanze dalle ore 12 del 4 marzo e fino alle ore 17 del 4 aprile (vedi articolo “Digitalizzazione agenzie di viaggio: dal 4 marzo, le istanze per il bonus”).
Ma come anticipato, una volta chiusa la finestra temporale per l’inoltro delle istanze e dopo aver constatato che la dote stanziata per il 2022 era pari a 18 milioni di euro, mentre l’ammontare dei crediti d’imposta complessivamente richiesti si fermava a 15 milioni di euro, il Mit ha ritenuto opportuno avviare una nuova procedura, modificando il decreto interministeriale del 29 dicembre 2021, e aprendo la porta ad altre domande aventi per oggetto ulteriori interventi di digitalizzazione. Confermati, contemporaneamente, i limiti e le condizioni stabilite dal Pnrr ai fini del beneficio (vedi articolo “Decreto Pnrr: bonus digitalizzazione per agenzie di viaggio e tour operator).

Ricordiamo che il tax credit è destinato agli operatori economici che esercitano le attività contraddistinte dai codici Ateco 79.1, 79.11, 79.12, ossia alle agenzie di viaggio e ai tour operator per le spese sostenute dal 7 novembre 2021 (data di entrata in vigore del “decreto Pnrr”) e fino al 31 dicembre 2024, per investimenti e attività di sviluppo digitale. Quanto ai costi ammissibili, la norma rinvia all’articolo 9, commi 2 e 2-bis, Dl n. 83/2014, istitutivo di un’analoga misura agevolativa per la digitalizzazione a favore, però, degli esercizi ricettivi.
L’incentivo è pari al 50% degli investimenti effettuati fino a tutto il 2024 entro l’importo massimo complessivo cumulato di 25mila euro e, comunque, nel rispetto del limite delle risorse stanziate che ammontano a:
- 18 milioni di euro per il 2022
- 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024
- 60 milioni per il 2025.

Il decreto del 10 agosto scorso modifica il precedente al fine di consentire la presentazione di altre domande di contribuzione aventi ad oggetto ulteriori interventi di digitalizzazione. In base alla nuova norma, ciascun soggetto può presentare una sola domanda di incentivo “in relazione al medesimo intervento di cui all’articolo 4, fermi restando i limiti e le condizioni stabilite dall’articolo 4, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233”.
La modifica, inoltre, comporta l’aggiunta di un’informazione nella richiesta del contributo, in cui dovrà essere indicata l’eventuale attribuzione di un precedente credito d’imposta ricevuto in seguito all’avviso del 18 febbraio sopra richiamato.

A causa delle rivisitazioni che hanno interessato la materia, novità anche per l’eventuale cessione del tax credit. Per la corretta applicazione della cessione dell’incentivo occorre fare riferimento alla norma agevolativa come modificata dall’articolo 28, comma 3-ter, lettera b), Dl n. 4/2022, secondo cui la somma riconosciuta è cedibile, soltanto per intero e una sola volta, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni esclusivamente a favore di banche e intermediari finanziari.

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