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Attualità

Bonus gasolio, terzo trimestre 2019:
ottobre è il mese della dichiarazione

La maggiore accisa può essere restituita in denaro oppure in forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite il modello di pagamento F24, indicando il codice tributo 6740

gasolio

Gli autotrasportatori con accesso all’agevolazione, di cui all’articolo 24-ter del Testo unico n. 504/1995, hanno tempo fino al prossimo 31 ottobre per inviare le dichiarazioni necessarie per ottenere il rimborso dei maggiori oneri sostenuti, a causa degli aumenti dell’accisa sul gasolio, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2019. Sul sito internet delle Dogane è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa del relativo modulo. A comunicarlo la stessa Agenzia con una nota dello scorso 26 settembre.

Canale telematico tramite Edi, ma va bene anche il cartaceo
Se in possesso della relativa abilitazione, la dichiarazione che attesta i consumi effettuati nel trimestre interessato può essere trasmessa con modalità informatica attraverso il servizio telematico dell’Agenzia delle dogane (Edi).

Gli esercenti "agevolati" che preferiscono il modulo cartaceo devono riprodurre il contenuto della dichiarazione su supporto informatico (Cd-rom, Dvd, pen drive Usb) e consegnarlo insieme alla dichiarazione cartacea.
Gli uffici competenti alla recezione del documento sono:

  • per le imprese nazionali l’ufficio delle Dogane competente territorialmente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, in caso di più sedi, alla sede legale o alla principale tra le sedi operative
  • per le imprese comunitarie obbligate a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, l’ufficio delle Dogane competente rispetto alla sede di rappresentanza nel nostro Paese
  • per le imprese comunitarie che non devono presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, unico referente l’ufficio delle Dogane di Roma 1.

A quanto ammonta il quantum rimborsabile e come riceverlo
Fatti i conti, l’Agenzia delle dogane comunica agli interessati che la quota rimborsabile per i consumi effettuati nel terzo trimestre 2019, è pari a 214,18 euro per mille litri di prodotto.
La somma può essere restituita in denaro oppure in forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite il modello di pagamento F24, indicando il codice tributo 6740 (istituito con la risoluzione 39/2015). La scelta va fatta direttamente nella dichiarazione che attesta i consumi. Il credito, si ricorda, non è sottoposto ai limiti previsti dall’articolo 1, comma 53 della legge n. 244/2007 e, quindi, può essere compensato anche se l’importo complessivo annuo delle agevolazioni riconosciute alle imprese, indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi supera il limite di 250mila euro.
Per non perdere il contributo gli operatori devono conservare le fatture di acquisto dei carburanti per comprovare la spesa sostenuta.

Nulla di nuovo per i beneficiari
Confermate le categorie di contribuenti e le tipologie di attività che danno accesso al bonus.
In pratica, possono usufruire dello sconto gli autotrasportatori di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, le imprese e gli enti pubblici che effettuano servizi di trasporto locale o di competenza statale, anche a fune, e le imprese che svolgono attività di autoservizi in ambito comunitario.
Dal 1° gennaio 2016, ricordiamo, sono esclusi dall’agevolazione fiscale i mezzi di categoria euro 2 o inferiore.

Recupero dei crediti non compensati nel trimestre precedente
I crediti relativi ai consumi del secondo trimestre 2019 (aprile-giugno) possono essere compensati fino al 31 dicembre 2020. Da tale data e fino al 30 giugno 2021, potrà essere presentata istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione.

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