Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Attualità

Bonus da restituire, ecco i codici tributo

Le agevolazioni bocciate dalla Comunità europea riguardano le spese per le fiere all'estero e la detassazione degli investimenti realizzati nei comuni colpiti dal sisma del novembre 2002

_747.jpg

Con la risoluzione n. 43/E del 28 marzo, l'Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per restituire gli incentivi fiscali usufruiti da imprese in relazione a due categorie di benefici, cessati in virtù di decisioni comunitarie.

La prima tipologia di beneficio si riferisce al regime di aiuti in favore di imprese che hanno sostenuto spese per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 2 ottobre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
La legge 25 gennaio 2006, n. 29, contenente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2005), all'articolo 15, ha disposto che tale agevolazioni fosse interrotta(1) a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla sua data di entrata in vigore (23 febbraio 2006), non fosse ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi; in pratica, a partire dal 2005 per le imprese che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare.
Non sono state investite da tale interruzione del regime di aiuti di stato, invece, le spese sostenute dalle piccole e medie imprese sempre per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero, ma nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5, lettera b), del Regolamento (Ce) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001.

L'adempimento, che le imprese che hanno fruito del beneficio in esame nel periodo di cessazione devono porre in essere per regolarizzare la loro posizione, consiste nell'invio telematico di un'attestazione contenente gli elementi necessari per l'individuazione dell'aiuto fruito, tra cui l'ammontare delle spese sostenute sulla cui base è stata calcolata l'agevolazione, e l'importo corrispondente all'eventuale imposta sul reddito non dovuta per effetto dell'agevolazione fruita, entro novanta giorni dall'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che ne stabilisce le modalità applicative e il contenuto.
Inoltre, tali imprese sono tenute ad autoliquidare e a versare l'importo corrispondente alle imposte non pagate per effetto del regime agevolativo in relazione ai periodi d'imposta in cui tale regime è stato fruito, insieme agli interessi calcolati a norma dell'articolo 9 del regolamento Cee n. 794 del 21 aprile 2004(2), maturati dalla data in cui le imposte non versate sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo.
Per tale versamento, da effettuare con il modello F24 ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241, la risoluzione n. 43/2006 ha istituito i codici tributo "5046" per la restituzione dell'incentivo e "5047" per il versamento degli interessi dovuti.

Il secondo regime di aiuti terminato in virtù di decisione della Commissione europea è la detassazione degli investimenti in beni strumentali realizzati in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti, effettuati in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con Dpcm del 29/10/2002, 31/10/2002, 8/11/2002 e 29/11/2002 e nei quali erano state emanate ordinanze sindacali di sgombero oppure di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale.
Questo beneficio era stato disposto dall'articolo 5-sexies del decreto legge n. 282/2002, convertito dalla legge n. 27/2003, che in sostanza prorogava la "detassazione Tremonti-bis", contenuta nell'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, limitatamente ai comuni colpiti dagli eventi citati.

L'articolo 24 della legge n. 29/2006, in attuazione della decisione n. 2005/315/Ce, ha disposto l'interruzione di tale beneficio con la stessa decorrenza della cessazione sopra illustrata, cioè a partire dal 2005 per le imprese che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare, nella misura in cui gli aiuti fruiti fossero eccedenti rispetto a quelli spettanti, calcolati con esclusivo riferimento al volume degli investimenti eseguiti per effettivi danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi.
Per restituire, dunque, gli importi corrispondenti alle imposte dovute non versate in virtù dell'agevolazione indebitamente fruita, la risoluzione n. 43/2006 ha istituito i codici tributo "5048" e "5049", rispettivamente per la restituzione dell'incentivo e per il versamento degli interessi dovuti.

Anche per tale regolarizzazione è richiesto l'invio telematico di un'attestazione, le cui modalità saranno contenute in un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, che indichi il totale degli investimenti in base ai quali è stata calcolata l'agevolazione, l'ammontare degli investimenti agevolabili eseguiti a fronte di effettivi danni subiti a causa degli eventi disastrosi, al netto di eventuali importi ricevuti a titolo di risarcimento assicurativo o grazie ad altri provvedimenti e la somma delle imposte non versate in virtù dell'agevolazione indebitamente fruita.
Si precisa, infine, che sono fatti salvi gli effetti dell'agevolazione fruita in relazione a investimenti il cui valore non superi il valore netto dei danni effettivamente subiti da ciascuno dei beneficiari in dipendenza delle calamità naturali verificatesi. In tal caso, l'attestazione va inviata ugualmente, anche se l'autoliquidazione dell'imposta dovesse essere negativa.


NOTE:
1) Tale interruzione è stata disposta in attuazione della decisione C (2004) 4746 della Commissione europea del 14 dicembre 2004.

2) Se non diversamente stabilito, il tasso d'interesse da utilizzare per il recupero degli aiuti di Stato concessi in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato Ce è un tasso percentuale annuo, calcolato in base alla media dei tassi swap interbancari, fissato da ciascuno Stato membro separatamente o da due o più Stati insieme.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/bonus-restituire-ecco-codici-tributo