Sul sito del ministero del Turismo è online il decreto che dà il via alla fruizione del credito d’imposta destinato alle imprese che gestiscono strutture ricettive turistico-alberghiere, le quali, dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021, hanno sostenuto spese per il miglioramento delle stesse, e hanno presentato istanza per accedervi (vedi articolo “Bonus riqualificazione alberghi, istanze al Turismo dal 13 giugno”). Nell’allegato al provvedimento l’elenco delle 598 strutture ricettive beneficiarie, con l’ammontare del credito spettante a ciascuna di esse.
In proposito, ricordiamo brevemente che si tratta dell’agevolazione introdotta, per gli anni 2014-2016, dall’articolo 10 del Dl n. 83/2014, reiterata, per il biennio 2017-2018, dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 232/2016 e riproposta con qualche modifica dal Dl “Agosto” (articolo 79), consistente in un credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere esistenti al 1° gennaio 2012, individuate dall’articolo 2 del decreto interministeriale del 17 marzo 2022.
Lo sconto fiscale è commisurato al 65% delle spese sostenute nei due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019; quindi, per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, si tratta del 2020 e del 2021. È utilizzabile soltanto in compensazione, tramite F24, pertanto, il decreto annuncia che a breve l’Agenzia delle entrate, con risoluzione, istituirà l’apposito codice tributo da indicare nel modello.
Il beneficio in questione spetta per le spese sostenute entro il 6 novembre 2021 – per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, eliminazione delle barriere architettoniche, incremento dell’efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, acquisto di mobili e componenti d’arredo, e inoltre, per i soli stabilimenti termali, per la realizzazione di piscine e l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali – in quanto, poi, è stato sostituito da un nuovo credito d’imposta previsto dall’articolo 1 del Pnrr (vedi articolo “Decreto Pnrr: bonus e contributi per le imprese del settore turistico”).