Il credito d'imposta può essere richiesto da:
- soggetti esercenti attività commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e attività di somministrazione di alimenti e bevande, rientranti nella definizione di piccole e medie imprese di cui al decreto del ministro delle Attività produttive del 18 aprile 2005
- soggetti esercenti, esclusivamente o prevalentemente, attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa ai sensi della legge 1293/1957 e del relativo regolamento di esecuzione (Dpr 1074/1958).
Per le piccole e medie imprese commerciali, il credito d'imposta spetta in misura pari all'80% delle spese sostenute e, comunque, per un importo non superiore, nel triennio, a 3mila euro.
Per gli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, l'agevolazione spetta, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, in misura pari all'80% delle spese sostenute e, comunque, entro il limite massimo di 1.000 euro.
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (articolo 17 del Dlgs 241/1997).
I decreti del ministero dell'Economia e delle Finanze 6 febbraio 2008, emanati in attuazione delle citate disposizioni, disciplinano le modalità di riconoscimento delle agevolazioni.
Per poter accedere al credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare apposita istanza all'agenzia delle Entrate. L'esame delle istanze avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione; l'Agenzia si impegna a comunicare, telematicamente, ai richiedenti, nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, l'esito positivo o negativo della medesima. L'avvenuto esaurimento dei fondi sarà reso noto con apposito provvedimento che verrà pubblicato sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
Le istanze rifiutate per esaurimento delle risorse finanziaria acquisiscono titolo preferenziale per l'attribuzione del credito d'imposta negli anni successivi. In tal caso, non sarà necessario ripresentare le istanze, poiché quest'ultime parteciperanno automaticamente all'assegnazione dei fondi stanziati per il secondo e terzo anno.
Qualora l'ammontare del credito, inerente le spese sostenute nell'anno, superi il limite di 1.000 euro previsto per i rivenditori di generi di monopolio, questi sono tenuti a presentare, per la parte eccedente, un'ulteriore istanza nell'anno successivo, in quanto la richiesta di credito superiore al limite massimo annuale non costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione dei fondi disponibili per gli anni successivi.
Esempio:
SPESE SOSTENUTE ANNO 2008 |
ISTANZA ANNO 2008 |
CREDITO D'IMPOSTA 80% |
LIMITE MASSIMO ANNUALE | PARTE ECCEDENTE |
ISTANZA ANNO 2009 |
2.000,00 | 2.000,00 | 1.600,00 | 1.000,00 | 600,00 | 600,00 |
Il modello IMS
L'Agenzia richiede ai soggetti interessati l'indicazione, all'interno della sezione I del modello, dei dati identificativi delle spese agevolabili. In particolare, va indicata la tipologia di spesa, utilizzando il:
- codice 1, per gli interventi riguardanti impianti e attrezzature di sicurezza, inclusa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza
- codice 2, per gli strumenti di pagamento con moneta elettronica
- codice 3, per entrambe le tipologie,
Nella sezione II va indicato il luogo di esercizio dell'attività ove sono stati effettuati gli interventi agevolabili. In particolare, devono essere riportati comune, sigla della provincia, Cap, codice catastale del comune, indirizzo.
Infine, nella sezione III, gli esercenti, esclusivamente o prevalentemente, attività di rivendita di generi di monopolio indicheranno gli estremi identificativi della concessione amministrativa.
Modalità e termini di presentazione dell'istanza
Il modello IMS dovrà essere presentato, per le istanze relative al 2008, a partire dalle 10 del 28 aprile 2008, esclusivamente in via telematica, utilizzando il software "CREDITOSICUREZZA", che sarà reso disponibile, gratuitamente, sul sito www.agenziaentrate.gov.it. a partire dal 15 aprile.