Promossi anche l’adeguamento del rigo IS32 (sezione VII del quadro IS) alla necessità, per le regioni con deficit sanitario, di ricalcolare al rialzo (+ 0,15% delle aliquote Irap) l’acconto per il periodo d’imposta 2010 e il frontespizio “sfrondato” della sezione relativa all’indicazione del “domicilio per la notificazione degli atti”. L’informazione è stata, di fatto, resa inutile dalla disposizione contenuta nell’articolo 38, comma 4, del Dl 78/2010, con la quale è stato introdotto l’obbligo per il contribuente di avvisare l’ufficio delle Entrate competente, con un’apposita comunicazione, della propria scelta.
Detto questo, resta solo da ricordare che la dichiarazione Irap 2011 va presentata, esclusivamente on line, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, da persone fisiche, società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e dalle società e associazioni a esse equiparate. Per i soggetti Ires e le Amministrazioni pubbliche, invece, il termine è fissato nell’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.