Fa il suo ingresso sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella pagina riservata ai “Modelli in bozza”, il prototipo di “Redditi Pf 2017”, con relative istruzioni.
Numerose le novità normative che trovano la loro attuazione pratica nel modello. A partire dal cambio di denominazione, da “Unico” a “Redditi”, determinato dall’impossibilità, sancita a decorrere da quest’anno, di presentare la dichiarazione Iva insieme a quella dei redditi.
Redditi Pf 2017 dovrà essere presentato: dal 1° maggio al 30 giugno, se consegnato – quando possibile – a un ufficio postale; entro il 2 ottobre (la scadenza del 30 settembre cade di sabato), se vi si provvede con trasmissione telematica, direttamente o rivolgendosi a un intermediario abilitato.
Premi di risultato “stabilizzati”
La Stabilità 2016 ha messo a regime l’agevolazione per i lavoratori del settore privato che percepiscono premi di risultato di importo non superiore a 2.000 euro lordi (elevato a 2.500 euro per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro), con un tetto di accesso a 50.000 euro di redditi da lavoro dipendente nell’anno precedente. Se i premi di risultato sono percepiti in denaro, si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali pari al 10%; non c’è, invece, alcuna tassazione se i premi sono percepiti sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore.
Regime speciale per i lavoratori impatriati
Sono previsti incentivi per il trasferimento, dall’estero in Italia, di lavoratori in possesso di determinati requisiti: il loro reddito di lavoro dipendente prodotto nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 70 per cento.
Tassazione alleggerita per i terreni dei coltivatori diretti
Per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, ai fini della determinazione dei redditi dominicale e agricolo, non va più operata l’ulteriore rivalutazione che, nel 2015, si applicava nella misura del 10 per cento.
School bonus al debutto
Prima volta per il credito d’imposta, introdotto dalla legge 107/2015 (“riforma della scuola”), per le erogazioni liberali, fino a 100mila euro, effettuate a favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, finalizzate alla realizzazione di nuove strutture scolastiche, alla manutenzione e al potenziamento di quelle esistenti e al miglioramento dell’occupabilità degli studenti.
Bonus mobili per giovani coppie
Si tratta dell’incentivo a favore delle giovani coppie (in cui almeno uno dei due componenti non ha più di 35 anni), sposate o conviventi da almeno tre anni, che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale: possono detrarre il 50% delle spese sostenute, fino a un tetto massimo di 16mila euro, per l’acquisto di mobili destinati all’arredo di quell’appartamento. Il bonus va fruito in 10 quote annuali di pari importo.
Prorogate le agevolazioni “potenziate” per i lavori in casa
Anche per il 2016 il “bonus ristrutturazioni” spetta nella misura maggiorata del 50% (in luogo dell’ordinario 36%) delle spese sostenute, fino all’importo massimo di 96mila euro per unità immobiliare, anziché i 48mila euro fissati dalla norma a regime.
Il “bonus mobili”, confermato anche per il 2016, vale il 50% delle spese sostenute, fino a un massimo di 10mila euro, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio agevolati al 50%.
Confermata nella misura maggiorata del 65% anche la detrazione per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici. Da segnalare, in questo ambito, una nuova tipologia di interventi ammessi all’agevolazione: l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda e di climatizzazione delle abitazioni (“bonus domotica”).
Spese per canoni di leasing di abitazioni principali
Ancora una novità arrivata con la legge di stabilità 2016: la detrazione Irpef del 19% dell’importo dei canoni di leasing pagati in riferimento a unità immobiliari da destinare ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, spettante ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto, avevano un reddito non superiore a 55mila euro. L’importo massimo dei canoni su cui calcolare la detrazione non può essere superiore a 8mila euro, se alla data di stipula del contratto si avevano meno di 35 anni, ovvero a 4mila euro, se alla stessa data si avevano 35 o più anni. Il beneficio spetta anche sull’eventuale prezzo di riscatto pagato nel 2016 per acquistare la proprietà dell’immobile oggetto del contratto di leasing; il prezzo di riscatto agevolabile non può superare i 20mila euro, se si aveva meno di 35 anni, ovvero i 10mila euro, se si aveva 35 o più anni.
“Abitazioni energetiche”
Sconto fiscale per coloro che, nel 2016, hanno acquistato dall’impresa costruttrice un’abitazione di classe energetica A o B: possono detrarre dall’Irpef, fino a concorrenza del suo ammontare, il 50% della relativa Iva pagata, suddividendo il beneficio in 10 rate uguali.
Più tempo per inviare l’integrativa a favore e via il prospetto “Errori contabili”
Il Dl 193/2016 (collegato fiscale alla legge di bilancio 2017) ha equiparato il termine entro cui il contribuente può presentare la dichiarazione integrativa a proprio favore a quello dell’integrativa a favore dell’Amministrazione finanziaria (cioè, entro i termini per l’accertamento). Per questo motivo, nel riquadro “Tipo di dichiarazione “ del frontespizio, è stata eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore” poiché non è più necessario segnalare se si tratta di integrativa a favore o a sfavore. Inoltre, per attuare la disposizione secondo la quale nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata l’integrativa a favore va indicata l’eccedenza derivante dal minor debito o dal maggiore credito che risulta dalla integrativa stessa, nel modello è stato predisposto il nuovo quadro DI.
Poiché il nuovo termine vale anche quando si vogliono integrare annualità pregresse per le quali non sono ancora cessati i termini di decadenza per l’accertamento, è stato anche eliminato il prospetto “Errori contabili” dal quadro RS.
Costi “black list”
In seguito all’abrogazione della disciplina di indeducibilità parziale delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni con imprese residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata, dai quadri di determinazione del reddito d’impresa sono stati eliminati i righi relativi a tali voci.
“Patent box”
Si tratta del regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali, introdotto dalla Stabilità 2015 per incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Nel quadro RF, riservato alla determinazione dei redditi d’impresa, è stato inserito un campo per indicare la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione dell’istanza di ruling e la data di sottoscrizione dell’accordo, per consentire l’accesso al beneficio fin dal periodo d’imposta in cui è stata presentata la domanda.
La bozza di Redditi Pf 2017
è in Rete con tutte le novità
Si tratta dell’anteprima dei tre fascicoli necessari all’adempimento dichiarativo da parte dei contribuenti persone fisiche, con le relative istruzioni, per l’anno d’imposta 2016
