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Attualità

Il caldo si "acquista" con Iva ridotta

Aliquota al 10 per cento per le forniture da "teleriscaldamento" e "contratto servizio energia"

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Il disegno di legge Finanziaria 2007, appena varato, reca, all'articolo 27, la sostituzione del numero 122) della tabella A, parte III, allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, che al momento prevede l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 10 per cento alle prestazioni di servizi relative alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico.
In particolare, in questa nuova formulazione del citato numero 122), viene esplicitato il riferimento al concetto di teleriscaldamento, i servizi concernenti il quale sono già assoggettati all'aliquota del 10 per cento in base alla normativa vigente, e, allo stesso tempo, ricomprese nella previsione agevolativa le prestazioni oggetto dei contratti servizio energia e le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, sempre che l'energia venga erogata per uso domestico; inoltre, l'aliquota agevolata viene estesa anche alle forniture di apparecchiature e materiali relativi alla erogazione di energia termica per usi domestici.

Relativamente al primo punto, ai sensi del citato articolo 27, sono assoggettate all'aliquota del 10 per cento le "prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento...".
Nell'attuale testo del numero 122) si utilizza, invece, l'espressione "calore-energia", introdotta contestualmente alla disposizione agevolativa dall'articolo 8-bis della legge 22 ottobre 1980, n. 891, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 31 ottobre 1980, n. 693.

Come si desume dalla circolare del 30/10/1981, n. 31, del ministero delle Finanze, per "calore-energia" s'intende il calore ottenuto in genere recuperando l'energia termica da centrali termoelettriche e distribuito, sotto forma di vapore o acqua surriscaldata, alle utenze civili, commerciali e industriali attraverso apposite reti urbane.
Da tale descrizione è evidente che il concetto di fornitura di calore-energia coincide esattamente con quello di fornitura effettuata attraverso la tecnologia del teleriscaldamento.
La modifica normativa è volta, quindi, a rendere immediatamente percepibile il campo di applicazione dell'agevolazione, desumibile fino a ora esclusivamente in via interpretativa.

Per quanto attiene, invece, l'estensione dell'aliquota del 10 per cento alle prestazioni oggetto dei contratti servizio energia, è necessario innanzitutto qualificare questo tipo di contratto.
Il contratto di servizio energia è stato individuato dal Dpr del 26 agosto 1993, n. 412, che, all'articolo 1, lettera p), lo definisce come "l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia".

Nella pratica comune, tuttavia, le prestazioni di servizi oggetto di tale contratto sono già assoggettate all'aliquota agevolata.
Il ministero delle Finanze, infatti, con risoluzione del 20/8/1998, n. 103, ha ricondotto le prestazioni dedotte nei contratti servizio energia nell'ambito dell'attuale 122) della tabella A, parte III, del Dpr 633 del 1972, a condizione sempre che le forniture siano destinate a uso domestico.
Con questa innovazione normativa non si fa altro, dunque, che dare una cornice legislativa a una prassi consolidata già da diverso tempo.

Tra l'altro, è lo stesso ministero delle Finanze che, in mancanza di un atto che definisse in modo organico le caratteristiche del "contratto servizio energia", è intervenuto con circolare (la n. 273 del 23/11/1998), individuando i criteri minimali che qualificano tale tipo di contratto, sulla base delle disposizioni contenute nel citato Dpr n. 412 del 1993 (regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10) e nella legge 5 marzo 1990, n. 46.

Degli elementi qualificativi citati ricordiamo, tra gli altri:

  • assunzione di responsabilità da parte dell'impresa che fornisce le prestazioni dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici
  • acquisto e gestione a cura dell'impresa dei combustibili che alimentano il processo per la produzione del fluido termovettore, necessario all'erogazione del calore energia termica agli edifici
  • previsione obbligatoria della diagnosi energetica del sistema edificio-impianto, a seguito della presa in carico, a cura dell'impresa
  • valore economico della tariffa commisurato a parametri oggettivi, quali quelli relativi al combustibile impiegato e alle risultanze della diagnosi energetica effettuata sul sistema edificio-impianto
  • indicazione nel contratto degli interventi che attraverso l'introduzione di tecnologie conformi alle disposizioni della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e del Dpr n. 412 del 1993, permettono l'uso delle fonti di energia rinnovabili o assimilate
  • obbligo di annotazione degli interventi effettuati sul libretto di centrale.

In mancanza di questi requisiti, non è applicabile alle forniture in questione l'aliquota del 10 per cento.

Inoltre, nella nuova formulazione del numero 122), l'applicazione dell'aliquota ridotta è stata estesa anche alle forniture di energia ottenuta attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili o di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, prescindendo quindi, in questo caso, sia dall'esistenza di particolari reti di trasmissione del calore che dalla tipologia contrattuale alla base della fornitura.
Quest'ultima agevolazione deve essere letta in relazione alla necessità di mettere in pratica i più recenti indirizzi europei e nazionali nel campo energetico, volti alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, e di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti fissati a livello internazionale.

Infine, è opportuno sottolineare che, come già accennato, sia nella disciplina tuttora vigente che in quella contenuta nel disegno di legge finanziaria 2007, è possibile usufruire dell'agevolazione in parola solo nel caso in cui la fornitura di energia avvenga per usi domestici.
Per "uso domestico", così come precisato dal ministero delle Finanze nella circolare del 7/4/1999, n. 82, s'intende l'utilizzo dell'energia termica da parte di soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese o di arti e professioni.
Si avrà, quindi, "uso domestico" esclusivamente nel caso in cui il calore viene impiegato nella propria abitazione, a carattere familiare o collettivo (includendo, quindi, tra le altre, caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi), divenendo determinante ai fini dell'assoggettamento all'aliquota ridotta il requisito della residenzialità.

Nella stessa circolare, inoltre, si precisa che, qualora nell'ambiente di destinazione della fornitura di energia vi siano locali a uso residenziale e locali utilizzati invece per l'effettuazione di operazioni rilevanti ai fini Iva, e non sia possibile distinguere, per la mancanza di distinti contatori, la parte impiegata nell'uso domestico da quella erogata per uso non residenziale, si applica l'aliquota ordinaria, in virtù del principio di ordine generale in base al quale la legge speciale deroga a quella generale soltanto quando siano individuati i presupposti per la sua applicazione.

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