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Attualità

Canone tv: è ora di affrettarsi
per non perdere l’esonero over 75

Il reddito complessivo comprende anche quello del coniuge. L’esenzione è relativa alla televisione dell’abitazione di residenza anche se si hanno più apparecchi nella stessa casa

Con l’innalzamento del tetto di reddito fino a 8mila euro, sono aumentati i telespettatori, con 75 anni o più, esentati dal pagamento del canone tv per il 2018.
Per non perdere l’opportunità, i cittadini interessati devono, entro il 30 aprile, presentare una dichiarazione sostitutiva con la quale attestano di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per fruire dell’agevolazione. Il modello è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.
 
Un po’ di storia: l’introduzione dell’agevolazione
La legge finanziaria 2008 ha previsto, a partire dall’anno 2008, l’abolizione del pagamento del canone tv per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni in possesso di determinati requisiti (articolo 1, comma 132, legge 244/2007).
 
La legge di stabilità 2016
Successivamente, la legge di stabilità 2016 (alla quale si deve anche l’introduzione del meccanismo di riscossione del canone mediante addebito sulla bolletta elettrica) ha previsto che, per gli anni dal 2016 al 2018, una parte delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone tv (rispetto all’importo indicato nel bilancio di previsione 2016) può essere destinata, con decreto Mef, all’ampliamento, fino a 8mila euro, della soglia reddituale fissata per usufruire dell’esonero (articolo 1, commi da 152 a 161, legge 208/2015).
 
Il decreto 16 febbraio 2018
Pertanto, il Dm dello scorso 16 febbraio ha stabilito che, per il 2018, viene ampliata fino a 8mila euro la soglia reddituale prevista per l’esenzione dal pagamento del canone tv a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni (vedi “Esonero canone tv per 75enni: limite di reddito a 8mila euro”).
 
Il provvedimento 4 aprile 2018
L’ultimo tassello dei presupposti che consentono concretamente la fruizione dell’agevolazione è arrivato con il provvedimento 4 aprile 2018 del direttore dell’Agenzia delle entrate, con il quale sono state approvate modulistica e istruzioni aggiornate in base ai nuovi criteri.
Il provvedimento ha approvato anche il nuovo modulo (e relative istruzioni) per richiedere il rimborso dell’abbonamento già eventualmente versato, nel quale è stata inglobata anche la dichiarazione sostitutiva. (vedi “Esonero dal canone tv ai 75enni: i modelli per sostitutiva e rimborso”).
 
I requisiti
Le condizioni di esenzione, ricordiamo, sono:
  • aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone (attualmente il 31 gennaio e 31 luglio di ciascun anno) – ATTENZIONE, si ha diritto all’esenzione per l’intero 2018 se si sono compiuti 75 anni tra il 1° agosto 2017 e il 31 gennaio 2018; invece, se il compimento del 75° anno di età è avvenuto o avviene tra il 1° febbraio e il 31 luglio 2018, si ha diritto all’esenzione solo per il secondo semestre 2018
  • non convivere con altre persone titolari di un reddito proprio, diverse dal coniuge o dal soggetto unito civilmente
  • possedere un reddito annuo che, insieme a quello del proprio coniuge (o del soggetto unito civilmente) non sia complessivamente superiore, per le richieste di esenzione relative al 2018, a 8mila euro (si ricorda che per le istanze di esonero relative agli anni fino al 2017, il limite di reddito è di 6.713,98 euro)
  • la televisione deve essere ubicata nell’abitazione di residenza (l’agevolazione spetta anche in caso di più apparecchi nella stessa casa, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio tv si trovi in luogo diverso da quello di residenza).  
Le opzioni di presentazione
Tornando alla scadenza del 30 aprile, i 75enni in possesso dei requisiti per non pagare l’abbonamento tv possono inviare la dichiarazione sostitutiva tramite posta raccomandata, senza busta, allegando la copia di un documento valido di riconoscimento, all’indirizzo: Agenzia delle entrate, Direzione provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. In tal caso, il timbro postale fa fede per la data di spedizione.
 
In alternativa, la dichiarazione può essere inviata, firmata digitalmente, con messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.
 
Altra chance, è la consegna del modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

Cittadini che versano il canone attraverso le fatture dell’energia elettrica
L’Agenzia delle entrate avverte che, considerati i tempi tecnici per l’acquisizione e la lavorazione delle dichiarazioni sostitutive, per le richieste di esonero inviate entro il 15 del mese, l’addebito in bolletta cesserà già dal mese successivo, mentre per quelle presentate nella seconda metà del mese, il prelievo in bolletta sarà interrotto dal secondo mese successivo all’invio.
 
Nel modulo, la fotografia anagrafica e reddituale
La dichiarazione sostitutiva contiene le informazioni anagrafiche di chi chiede l’esenzione e dell’eventuale coniuge o della persona a lui unita civilmente, e l’anno per cui si chiede di beneficiare dell’agevolazione.
Inoltre, va dichiarato che il reddito percepito nell’anno precedente a quello per cui si chiede l’esenzione (nel nostro caso il 2018 e, quindi, il reddito di riferimento è il 2017) rientra nei limiti stabiliti dalla norma.
 
Dal calcolo del limite reddituale rimangono fuori:
  • i redditi esenti da Irpef (come, ad esempio, le pensioni di guerra, le rendite Inail, le pensioni di invalidità civile)
  • i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni
  • il reddito della casa di abitazione principale e le relative pertinenze
  • i redditi soggetti a tassazione separata. 
In assenza di cambiamenti rilevanti ai fini dell’agevolazione, la dichiarazione sostitutiva è valida anche per le annualità successive. Se invece vengono a mancare i presupposti dichiarati precedentemente, l’interessato deve indicare la variazione nell’apposito spazio del modello e l’anno in cui ciò si è verificato. Le rate di canone scadute saranno recuperate nella prima bolletta utile successiva alla presentazione della dichiarazione di variazione. Chi non ha utenze elettriche dovrà effettuare il versamento con il modello F24.
 
Informazioni
L’Agenzia delle entrate, per facilitare i cittadini interessati, ha predisposto una pratica e agevole infografica, che sintetizza in poche parole come fruire dell’agevolazione.
Inoltre, ulteriori informazioni sul canone tv si possono trovare nella pagina dedicata del sito dell’Agenzia, oltre che su www.canone.rai.it
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