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Attualità

Capital duty e tassazione, chiesto l’intervento della Corte Ue

I giudici comunitari sono stati chiamati a pronunciarsi in merito a operazioni gestite da un servizio di compensazione

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In particolare il giudice a quo si è rivolto al supremo organo comunitario per conoscere se la riscossione da parte di uno Stato membro (il Regno Unito) di un’imposta dell’1,5 per cento sul trasferimento o l’emissione a favore di un servizio di compensazione contrasti con l'attuale normativa Ue. La Corte di Giustizia è stata chiamata a pronunciarsi in merito a un trasferimento e ad una emissione di azioni, nel caso in cui le operazioni in questione siano gestite da un servizio di compensazione. Nel mirino la compatibilità di un sistema di tassazione che preveda un’imposta con aliquota pari all’1,5 per cento rispetto all’impianto sistematico della capital duty (articoli 10 e 11 della direttiva n. 69/335/Cee, ora trasfusi nell’articolo 5 della direttiva 2008/7/CE del 12 febbraio 2008, in seguito alla riscrittura delle disposizioni della medesima direttiva n 69/335/Cee).

L’oggetto della controversia
La fattispecie all’esame dell’autorità giudiziaria inglese coinvolge una società costituita e con sede nel Regno Unito (società A), che lancia un’offerta per l’acquisto delle azioni di una società quotata in Borsa, costituita e con sede in Francia (società B). La contropartita di tale offerta è costituita da emittende azioni della società A sulla Borsa francese. In capo agli azionisti della società B è prevista la facoltà di optare per le azioni della società A con diverse modalità: a) sotto forma cartacea; b) sotto forma non cartacea, tramite un sistema di pagamento vigente nel Regno Unito; c) sotto forma non cartacea tramite un servizio di compensazione vigente in Francia.

La normativa britannica
Con riferimento alla materia in questione, la normativa del Regno Unito, prevede che in caso di emissione di azioni, sia sotto forma cartacea che non cartacea, l’emissione delle azioni non sia soggetta a imposta, salvo corresponsione, per ogni cessione successiva delle predette azioni, di un’imposta, con aliquota pari allo 0,5 per cento del prezzo della cessione. Tuttavia, nel caso di attività svolta da parte di servizi di compensazione che si caratterizza nella detenzione di titoli e gestione di operazioni su tali titoli, e segnatamente in caso di cessione o emissione di azioni in forma non cartacea nei confronti di un soggetto che eserciti un servizio di compensazione, la stessa imposta è corrisposta nella misura dell’1,5 per cento del prezzo di emissione o di cessione, prevista rispettivamente per i casi di emissione, o di trasferimento delle azioni a titolo oneroso, non applicandosi altra imposta per i successivi trasferimenti di azioni, posti in essere nell’ambito del servizio di compensazione. Tuttavia è previsto, in capo agli operatori di un servizio di compensazione, la facoltà di optare, previa apposita autorizzazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, per un sistema in base al quale, non si applica alcuna imposta per il trasferimento o l’emissione di azioni nei confronti del servizio di compensazione mentre ogni successiva cessione di azioni sconta l’imposta con aliquota dello 0,5 per cento del prezzo di cessione. Inoltre, la normativa vigente per la Borsa valori francese, prescrive che tutte le azioni emesse sul territorio francese siano detenute, sotto forma non cartacea, tramite un unico servizio di compensazione con sede sul territorio francese, il cui operatore non abbia esercitato la predetta opzione con aliquota dello 0,5 per cento.

Il sistema di tassazione
In particolar modo, si rileva che, con riferimento alle azioni della società inglese offerte in contropartita agli azionisti francesi, tramite il sistema di compensazione francese, è possibile percepire i dividendi in azioni, emesse dall’operatore francese, piuttosto che in denaro. Tali azioni sono state assoggettate all’imposta nella misura dell’1,5 per cento, considerato che la normativa inglese esenta dalla stessa le emissioni di azioni a titolo di scambio detenute nell’ambito di un regime di servizio di compensazione, e limita di fatto il beneficio di tale esenzione alle sole ipotesi in cui le relative azioni siano emesse da società del Regno Unito.

La questione pregiudiziale
Il giudice a quo si è rivolto alla Corte di Giustizia con l’intento di conoscere se la riscossione da parte di uno Stato membro (nella fattispecie in esame il Regno Unito) di un’imposta dell’1,5 per cento sul trasferimento o l’emissione a favore di un servizio di compensazione contrasti con gli articoli 10 e 11 della direttiva n 69/335/CEE (ora trasfusi nell’articolo 5 della direttiva 2008/7/CE del 12 febbraio 2008, in seguito alla riscrittura delle disposizioni della medesima direttiva n 69/335/CEE ). Le citate disposizioni normative prevedono una seria di operazioni per le quali non è ammessa alcuna forma di imposizione indiretta: le stesse includono "la creazione, l’emissione, l’ammissione in Borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di azioni, quote sociali o titoli della stessa natura, nonché di certificati di tali titoli, quale che sia il loro emittente" . Viceversa, ai sensi dell’articolo 12 della direttiva n. 69/335 (ora trasfuso nell’articolo 6 della direttiva 2008/7/CE del 12 febbraio 2008), in deroga ai predetti articoli 10 e 11 è possibile applicare, tra le altre "imposte sui trasferimenti di valori mobiliari, riscosse forfettariamente o meno"

Incompatibilità e compatibilità con la normativa
Ue Le argomentazioni sostanzialmente favorevoli a riscontrare un contrasto tra la fattispecie oggetto di controversia e la normativa comunitaria sono fondate sulle seguenti considerazioni: la tassazione posta in essere sarebbe lesiva delle libertà fondamentali previste dai trattati comunitari, segnatamente sotto il profilo della libera circolazione di capitali; la fattispecie è riconducibile alle ipotesi disciplinate dagli articoli 10 e 11 della predetta direttiva, atteso che l’emissione di azioni e la loro quotazione in borsa costituiscono il fatto costitutivo dell’imposta. In senso contrario, e quindi in favore della compatibilità dell’operazione prospettata, con l’impianto normativo comunitario, si potrebbe viceversa argomentare che: il sistema di tassazione all’1,5 per cento potrebbe essere vantaggioso rispetto ad uno che contempli la specifica tassazione di qualsivoglia futura operazione di cessione di azioni; la legittimità della tassazione in questione sarebbe confermata in ragione della natura opzionale del regime con aliquota allo 0,50 per cento, che confermerebbe la non obbligatorietà della tassazione all’1,5 per cento; la medesima operazione potrebbe rientrare nell’ambito applicativo del citato articolo 12 (ora articolo 6) della direttiva.
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