Caro gasolio: definiti gli importi
da rendere agli autotrasportatori
Gli interessati devono predisporre una dichiarazione ad hoc da presentare all’ufficio doganale territorialmente competente, entro il 30 giugno 2012
In merito a queste ultime, nella nota si legge che le somme possono essere restituite in denaro o, se ne ricorrono le condizioni, utilizzate mediante compensazione in F24, indicando nel modello il codice tributo 6740, il quale identifica appunto il “Credito d'imposta – agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori”. Tutto ciò non avviene automaticamente, gli interessati, infatti, sono tenuti alla predisposizione di una dichiarazione ad hoc da presentare all’ufficio delle Dogane territorialmente competente, attenendosi alle disposizioni regolamentari contenute nel Dpr 277/2000.
Tornando all’ipotesi di compensazione di tali crediti, nel documento viene inoltre rammentato il limite di 250mila euro fissato dalla Finanziaria 2008 (comma 53, articolo 1, legge 244/2007) come importo massimo annuale da poter utilizzare. A chi dovesse sforare tale limite la norma richiamata offre la chance di compensare comunque le eccedenze, ma a partire dal terzo anno successivo in cui le stesse si sono generate (quelle maturate nel 2011 potranno essere compensate dal 2014).
Resta, poi, l’altra via, cioè chiederne il rimborso in denaro. Se così dovesse accadere, l’autotrasportatore titolare del credito dovrà presentare un’apposita domanda alla struttura delle Dogane competente, entro il 30 giugno 2013.
Le misure del rimborso
L’entità delle restituzioni riconoscibili varia in relazione al periodo di vigenza delle diverse aliquote d’accisa. E così, l’ammontare del rimborso sarà diverso a seconda del periodo dell’anno in cui sono avvenuti i consumi. Si va dai 19,78609 euro, per mille litri di gasolio, fino al 5 aprile 2011, ai 189,98609 euro (sempre per mille litri di prodotto), nel periodo che va dal 7 al 31 dicembre scorso.