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Attualità

Carte prepagate, commissioni in esenzione Iva

Stesso trattamento sia per le provvigioni spettanti al soggetto che le distribuisce e ricarica sia per quelle dovute a chi emette lo strumento di pagamento, per l'attività di acquiring

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L'attività del distributore delle carte prepagate (moneta elettronica), anche nella fase della loro attivazione e ricarica, è riconducibile all'intermediazione finanziaria; pertanto, le commissioni a esso spettanti possono fruire del trattamento di esenzione dall'Iva previsto per le mediazioni delle operazioni finanziarie (articolo 10, n. 9), Dpr 633/72). Stesso trattamento fiscale (articolo 10, n. 1), Dpr 633/1972) è riservato all'aggio corrisposto dall'esercizio commerciale al soggetto che emette le carte prepagate, svolgendo quest'ultimo un servizio da riferire ai pagamenti degli acquisti effettuati dal portatore della moneta elettronica.
E' quanto ha precisato l'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 354/E del 6 dicembre.

Le carte prepagate: le attività di issuing e acquiring
Le carte prepagate, costituenti la cosiddetta moneta elettronica, rappresentano uno strumento per regolare elettronicamente le transazioni commerciali, in alternativa ai mezzi ordinari di pagamento (contanti, accrediti e addebiti bancari). Le stesse, infatti, contengono un valore monetario rappresentato da un importo memorizzato, dal soggetto emittente, su un dispositivo elettronico, corrispondente ai fondi ricevuti dal titolare. Le carte potranno, poi, essere accettate quale strumento di pagamento (anche attraverso i canali telematici) dai circuiti internazionali e dagli esercizi commerciali convenzionati.
Alla distribuzione sul mercato, alle relative attivazione e ricarica, provvedono soggetti terzi rispetto all'emittente, operazioni per le quali viene loro riconosciuta una commissione da imputare alla attività di issuing delle carte prepagate. Spetta altresì al soggetto emittente di tali strumenti finanziari un aggio per lo svolgimento dell'attività di acquiring, consistente nel mettere a disposizione degli esercizi commerciali la struttura telematica, a mezzo della quale questi ultimi ricevono il pagamento elettronico delle vendite effettuate a favore dei titolari delle carte prepagate.

Le problematiche fiscali poste nell'interpello
L'istante faceva presente che emetteva, dietro autorizzazione, una carta prepagata alla cui distribuzione, attivazione e ricarica, provvedeva un soggetto terzo, sulla base di un mandato con rappresentanza (attività di issuing, i cui effetti giuridici, stante l'esistenza del mandato, si riverberano direttamente in capo al mandante). A tal riguardo, veniva chiesto all'agenzia delle Entrate se le provvigioni, corrisposte ai rivenditori di tali mezzi di pagamento, anche nella fase della ricarica e attivazione, potessero ricondursi sotto il profilo fiscale a un mandato, le cui provvigioni sarebbero state esenti da Iva, in forza della riconducibilità di tale rapporto alle figure giuridiche cui spetta l'esenzione dall'imposta quando hanno a oggetto operazioni finanziarie (punto 9) dell'articolo 10 del Dpr 633/1972).
Il soggetto emittente della carta prepagata percepiva dagli esercizi commerciali una provvigione per l'attività di acquiring, riguardante l'esecuzione dei pagamenti e degli incassi relativi alle transazioni commerciali eseguite nei punti aderenti al circuito, presso il quale veniva accettato lo strumento finanziario in esame.
Per tale attività si chiedeva se tali provvigioni potessero rientrare nell'ambito delle operazioni finanziarie esenti da Iva (punto 1), articolo 10 del decreto Iva), in considerazione dello svolgimento di un'attività, da parte dell'emittente, che si presentava come propedeutica all'esecuzione di pagamenti, accredito e addebiti curati da un partner bancario.

Le argomentazioni della risoluzione. L'attività di issuing
La risoluzione ha ricordato preliminarmente che, stante l'interpretazione della Corte di giustizia (cfr sentenza 5/6/1997, causa C- 2/95, cui si è uniformata la prassi in materia), un'operazione finanziaria può ritenersi, ai fini Iva, realizzata anche da un soggetto "non bancario", quando questi incide sulle posizioni giuridiche dei soggetti coinvolti da tale operazione, assumendone piena responsabilità. Stante tale definizione, le operazioni di distribuzione, attivazione e ricarica delle carte prepagate, in quanto sottendono accrediti e addebiti, hanno natura finanziaria. Con riferimento all'attività di issuing si è reso, pertanto, necessario verificare se il rapporto giuridico, avente a oggetto lo svolgimento di tali servizi (di natura finanziaria) da parte dei distributori, per conto dell'emittente, fosse riconducibile alle tipologie contrattuali di intermediazione ("mandato mediazione intermediazione") delle operazioni finanziarie, per le quali è prevista l'esenzione dall'Iva.

A tal proposito l'agenzia delle Entrate, richiamando un precedente documento di prassi (risoluzione 77/1998), ha affermato che "l'intermediazione non costituisce una figura negoziale specifica"; nell'ambito della stessa possono ricondursi "tutte le ipotesi contrattuali che comportano, comunque, una interposizione nella circolazione dei beni e servizi", ivi compresi anche altri schemi negoziali diversi da quelli tipici del mandato o mediazione.
Rientrano così nell'ambito dell'intermediazione, cui fa riferimento la normativa Iva sull'esenzione, anche quegli accordi contrattuali in cui l'incaricato provvede, per conto del committente e sulla base di specifiche istruzioni, a porre in essere gli adempimenti necessari alla concreta esecuzione dell'operazione esente.
Per l'Amministrazione, quindi, l'attività di issuing, per la quale l'esercente provvede a incassare per conto del soggetto emittente gli importi di denaro caricati sulla carta (consentendo in tal modo al possessore di fruire dei servizi a essa connessi), è riconducibile alla tipologia dei rapporti contrattuali sopra menzionati e, di conseguenza, le provvigioni riguardanti tali servizi finanziari possono fruire dell'esenzione dall'Iva.

Le argomentazioni della risoluzione. L'attività di acquiring
Con riferimento a tale attività, è stato evidenziato che i servizi resi dal soggetto emittente la carta prepagata, consentendo trasferimenti di fondi tra i soggetti interessati dalle operazioni economiche sottostanti, generano per gli stessi (titolari della carta ed esercenti convenzionati) esposizioni finanziarie a credito o a debito, produttive degli effetti propri delle operazioni "finanziarie"; ciò, benché sotto il profilo operativo detti servizi non incidano direttamente nella sfera giuridica ed economica degli esercenti commerciali facenti parte del circuito convenzionato, presentandosi come propedeutici agli accrediti curati dai partner bancari.

L'emissione della carta prepagata presenta indubbi aspetti "finanziari" quando si ha riguardo alla costituzione del rapporto di provvista, consistente nel versamento preventivo di fondi, effettuato nei confronti della stessa impresa emittente, e destinato da questa a essere trasformato in moneta elettronica al fine di essere utilizzato, appunto, come mezzo di pagamento. Stanti in ogni caso gli aspetti di carattere "finanziario" dei servizi resi dall'emittente in ordine all'attività di acquiring, l'agenzia delle Entrate ha ritenuto che le commissioni a lui dovute a tale titolo siano da considerarsi come relative a operazioni finanziarie, potendo, di conseguenza, scontare il relativo trattamento di esenzione dall'Iva (articolo 10, n. 1), Dpr 633/1972).

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