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Attualità

La cartella di pagamento è al passo con i tempi

Il nuovo modello, obbligatorio per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione a partire dal prossimo 25 marzo, recepisce le modifiche introdotte dal Dl n. 262/2006

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Con provvedimento direttoriale del 13 febbraio 2007, intitolato “Modifiche al modello della cartella di pagamento”, l’Agenzia delle entrate ha aggiornato, ai sensi dell’articolo 25, secondo comma, del Dpr n. 602/73, lo schema di cartella di pagamento da notificare ai debitori, alla luce delle disposizioni normative dettate, in particolare, dall’articolo 2, comma 3, del Dl 3 ottobre 2006, n. 262 (collegato alla Finanziaria 2007), modificativo dell’articolo 17 del Dlgs n. 112/99, rubricato “Remunerazione del servizio”.

In base al citato articolo 2, comma 3, del Dl n. 262/2006, l’attività di riscossione coattiva posta in essere dall’agente della riscossione viene remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente previsto per la riscossione spontanea delle altre entrate. La stessa norma stabilisce che l’aggio spettante all’agente, sulle somme iscritte a ruolo riscosse, è fissato per decreto ministeriale, in misura non superiore al 5 per cento di quelle riportate a ruolo.
Il compenso, in particolare, è a carico del debitore, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento, mentre, per la restante parte, è a carico dell’ente creditore. Qualora il pagamento dovesse intervenire oltre il termine dei canonici 60 giorni, la misura intera dell’aggio è integralmente addossata al contribuente, che sconterà, perciò, anche l’ulteriore aggravio di costo comportante la maggiorazione del 25 per cento dell’aggio stesso.
La suddetta disposizione normativa è stata esplicitata dal decreto 17 novembre 2006 del ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha fissato l’importo dell’aggio nella misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo.

A seguito delle illustrate modifiche, si è reso indispensabile ridisegnare la cartella di pagamento.
Il provvedimento direttoriale, in sostanza, ne ha integrato la sezione “dettaglio degli addebiti”, operando una suddivisione della stessa in due riquadri, l’uno riferito ai “pagamenti effettuati entro le scadenze” indicate nelle istruzioni per il pagamento, e l’altro concernente i “pagamenti in ritardo”.
Entrambe le sezioni saranno deputate ad accogliere al loro interno, oltre all’importo iscritto a ruolo, anche le relative sanzioni e interessi, nonché l’importo dovuto a titolo di compenso di riscossione.

La novità del rinnovato modello di cartella di pagamento, come evidenziato nello stesso provvedimento, risiede fondamentalmente nell’intento di rendere il più possibile edotto il debitore sulle conseguenze derivanti da una eventuale morosità nel pagamento, evidenziando gli oneri aggiuntivi derivanti dalla sua condotta inadempiente, calcolati direttamente dall’agente.
Il conteggio dell’aggio, inoltre, è effettuato anche nell’ipotesi in cui il pagamento viene eseguito nei termini di legge.

Il nuovo modello, infine, recepisce alcune variazioni nella relata di notifica, indotte dalla modifica dell’articolo 60 del Dpr n. 600/73, operata dall’articolo 37, comma 27, lettera a), del Dl 4 luglio 2006, n. 223 (decreto Visco-Bersani), nel caso di notifica della cartella di pagamento a un soggetto terzo diverso dal debitore, ma comunque legittimato dalla legge a riceverne consegna.

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