Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Attualità

Catania: emergenza chiusa in via agevolata

I chiarimenti sulla norma della Finanziaria che consente di definire entro il prossimo 30 giugno la posizione fiscale e contributiva dei soggetti interessati dagli eventi calamitosi dell’ottobre 2002

Thumbnail

Il comma 1011 dell’unico articolo della legge Finanziaria per il 2007 consente ai soggetti interessati dagli eventi calamitosi che si sono verificati il 29 ottobre 2002 nei comuni della provincia di Catania, di definire in via agevolata entro il 30 giugno 2007 la propria posizione fiscale e contributiva. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 20/E del 12 aprile, ha fornito chiarimenti al riguardo, individuando l’ambito soggettivo di applicazione della disposizione, nonché le modalità e i termini di regolarizzazione.
Il beneficio si è reso necessario per rimettere in termini tutti i soggetti interessati dal sisma dell’ottobre 2002 che, una volta cessato il periodo di sospensione, non hanno tempestivamente adempiuto alle obbligazioni tributarie e contributive. Ciò in ragione delle incertezze sia nell’an che nel quantum generate a seguito delle varie proroghe di sospensione e di ripresa dei versamenti che si sono susseguite nel tempo.

Ambito soggettivo
Per espressa previsione normativa, la definizione in commento si applica ai soggetti che, alla data del 29 ottobre 2002, erano residenti, avevano la sede legale o operativa nei comuni individuati dall’ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442: Belpasso, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Nicolosi, Ragalna, Acireale, Milo, Piedimonte Etneo, Santa Venerina, Zafferana Etnea, Giarre, Sant’Alfio e Acicatena.
Possono accedere alla definizione, pertanto, anche i contribuenti che, nell’ottobre 2002, erano residenti, avevano la sede legale o operativa nei comuni di Giarre, Sant’Alfio e Acicatena, non contemplati nei provvedimenti di sospensione e di ripresa degli obblighi tributari (la sospensione degli obblighi tributari, nonché l’elenco dei comuni beneficiari della sospensione, sono stati previsti con decreto ministeriale del 14/11/2002), ma interessati dallo stato di emergenza (lo stato di emergenza è stato disposto con Dpcm 29/10/2002 e successivi provvedimenti di proroga; da ultimo, il Dpcm 27/12/2006 ha prorogato lo stato di emergenza al 31/12/2007) e dalla sospensione e ripresa degli obblighi contributivi.

Nell’individuare i soggetti interessati, l’Amministrazione ha effettuato una precisa distinzione con riguardo ai rapporti intercorsi tra il sostituto d’imposta e il sostituito. In particolare, sono stati individuati i seguenti casi:

  1. il sostituto d’imposta, durante il periodo di sospensione degli obblighi tributari, ha effettuato le ritenute ma non le ha versate all’erario: il soggetto tenuto al versamento è il sostituto d’imposta
  2. il sostituto d’imposta non ha effettuato le ritenute e non ha eseguito il correlato versamento, per esplicita richiesta del sostituito che era residente in uno dei comuni colpiti dal sisma (disposizione prevista dall’articolo 1, comma 3, del Dm 14/11/2002): il soggetto tenuto al versamento è il sostituito. Se il sostituto ha provveduto erroneamente a effettuare e a versare le ritenute sospese, dovrà comunicare ai soggetti che hanno subito la ritenuta, nonché all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente per territorio, l’ammontare delle ritenute trattenute e versate, nonché quelle ancora da versare.

Regolarizzazione
I soggetti sopra individuati possono regolarizzare la propria posizione effettuando, entro il 30 giugno 2007, gli adempimenti tributari relativi ai periodi di imposta sospesi (la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari ha operato dal 29/10/2002 al 15/12/2005).
Entro lo stesso termine possono sanare gli eventuali omessi versamenti dei tributi sospesi "corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione" (il Dm 17/05/2005 aveva previsto, oltre alla proroga della sospensione al 15/12/2005, i termini e le modalità di ripresa della riscossione degli obblighi tributari sospesi: gli adempimenti tributari dovevano essere eseguiti entro il mese di gennaio 2006, i versamenti tributari dovevano essere effettuati entro il 16/12/2005 in un’unica soluzione o, a decorrere da tale data e senza aggravio di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione mensile pari al massimo a 304 rate).

Per illustrare meglio il meccanismo di tale definizione agevolata si supponga, a titolo esemplificativo, che un contribuente con un debito di imposta sospeso pari a 12mila euro, abbia optato, alla scadenza del periodo di sospensione, per il pagamento in 30 rate mensili, ma non abbia versato la prima rata, scaduta il 16 dicembre 2005 e ammontante a 400 euro.
Entro il 30 giugno 2007 potrà regolarizzare la propria posizione versando il 50 per cento della rata omessa, pari quindi a 200 euro. Le rate successive al 30 giugno 2007 dovranno essere versate alle rispettive scadenze per un importo diminuito sempre del 50 per cento. Ne consegue che il contribuente dovrà versare entro il 16 luglio 2007 la ventesima rata per un valore dimezzato ammontante a 200 euro e così via dicendo per le restanti rate.

I contribuenti che vorranno definire la propria posizione dovranno, altresì, compilare entro la stessa data del 30 giugno 2007 un’apposita dichiarazione, conforme al modello allegato alla circolare n. 20/E. In particolare, dovranno riportare, per ciascun periodo di imposta, l’ammontare dei tributi sospesi e i rispettivi codici tributo ordinari, le modalità di pagamento prescelte (rateali o in un’unica soluzione), il numero e l’importo complessivo delle rate, il numero e l’importo delle rate versate, nonché l’importo ancora da versare diminuito al 50 per cento.

Infine, l’ultimo periodo del comma 1011 della legge finanziaria per il 2007 dispone che i contribuenti possono accedere all’istituto del ravvedimento di cui all’articolo 13 del Dlgs 472/1997, per il ritardato versamento dei tributi oggetto di definizione, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali.
La circolare n. 20/E chiarisce al riguardo che l’istituto del ravvedimento operoso si rende applicabile per tutte le rate, a eccezione di quella in scadenza il 30 giugno 2007, che è comunque dovuta in quanto comprova la volontà di aderire alla definizione agevolata.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/catania-emergenza-chiusa-via-agevolata