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Attualità

Cena di rappresentanza con sconto ridotto

Parere n. 16 del 16 maggio 2006

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Le spese connesse, nell’ambito dell’organizzazione di una fiera internazionale dedicata al macchinario agricolo, alla realizzazione di un cocktail di benvenuto e di una cena conclusiva dell’evento, nonché quelle sopportate al fine di garantire la presenza di esponenti del mondo politico, economico, universitario e di rappresentanti della stampa e degli istituti operanti nel settore agricolo non sono inquadrabili tra le spese ordinarie di esercizio interamente deducibili dal reddito, ma tra quelle di rappresentanza e, come tali, soggette alla relativa disciplina.
In tal senso il Comitato consultivo massimizza la qualificazione fiscale delle spese connesse allo svolgimento di una importante manifestazione fieristica, la cui organizzazione costituisce l'oggetto sociale della propria attività.

Come doviziosamente esposto nella narrativa del parere che si commenta, l'istante concretizza i propri fini statutari, che prevedono la fornitura di servizi in Italia e all'estero, attraverso fiere, esposizioni e convegni di studio, profondendo particolare impegno in una edizione fieristica di rilevanza internazionale, i cui incassi derivano dall'acquisto di spazi espositivi da parte dei produttori di macchine agricole e dall'acquisto dei biglietti di ingresso da parte dei visitatori.
L'importanza crescente dell'evento comporta l'esigenza di ampliare la partecipazione degli espositori (poiché a una maggiore richiesta di questi ultimi segue la possibilità dell'ampliamento della superficie offerta nonché un aumento del prezzo di vendita degli spazi medesimi) e la necessità di acquisire un numero sempre crescente di visitatori (al fine di incrementare i ricavi derivanti dai biglietti d'ingresso).

Da quanto premesso, è inerziale dedurre che la visibilità nel contesto fiera costituisce un ineludibile presupposto per l'appetibilità degli spazi espositivi, che la società persegue attraverso una molteplicità di attività concorrenziali all'accreditamento del "prodotto fiera" esplicitamente essenzializzate nel parere.
Vi si legge, infatti, che l'istante:

  1. organizza un cocktail di benvenuto e una cena, rispettivamente al momento di apertura e chiusura della manifestazione
  2. assicura la partecipazione all’evento di personalità politiche ed economiche delle nazioni in cui è maggiormente avvertita la necessità di uno sviluppo della meccanizzazione agricola
  3. garantisce la presenza di giornalisti italiani ed esteri
  4. assicura la partecipazione di rappresentanti dei più importanti istituti, nazionali ed esteri, operanti nel settore agricolo
  5. istituisce un’apposita commissione tecnica composta da professori universitari di meccanica agraria al fine di promuovere un dibattito in merito alle novità tecniche delle macchine agricole
  6. organizza un pubblico forum cui intervengono professori universitari, ricercatori, industriali nazionali ed esteri, volto a rendere note le linee guida del probabile sviluppo della meccanizzazione agricola, sopportando integralmente i costi sottesi a tali attività.

Adducendo che le spese appena esposte afferiscono ad attività - peraltro ricomprese, come detto, nel proprio oggetto sociale - direttamente ed immediatamente correlate ai ricavi, in quanto finalizzate a conferire appetibilità al "prodotto fiera" che, pertanto, costituisce l'oggetto di commercializzazione, l'interpellante ne auspica, subordinando tale soluzione interpretativa alla valutazione del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, la qualificazione come ordinari costi di produzione, stante la immediata e diretta correlazione con i ricavi, e si appella, a conforto della propria tesi, alla prassi amministrativa che individua la precipua caratteristica delle spese di rappresentanza nella loro "gratuità" ovvero nella mancanza di un corrispettivo da parte dei destinatari ovvero di un obbligo di "dare" o "facere" a carico degli stessi per sostenere che i costi sopportati costituiscono non una particolare utilità o beneficio a favore di determinati soggetti, bensì una particolare utilità e beneficio a vantaggio della fiera, ossia del prodotto che la società realizza e vende.

Il parere mappa, richiamando le pronunce notevoli in materia, le tesi attraverso le quali si è venuto consolidando l'orientamento giurisprudenziale del Comitato consultivo, che continua a svolgere una funzione essenziale di indirizzo interpretativo per gli operatori del settore.
Confermando, dunque, l'assioma che non sussiste alcuna preclusione logica alla cognizione e, conseguentemente, alla qualificazione di spese pur non ascrivibili, in un’ottica meramente sistematica, alla formulazione letterale contenuta nell'articolo 21 della legge n. 413/91 (introduttiva di questa particolare tipologia di interpello), ma concretamente sostenute in una prospettiva di vantaggio economico (ricavi), il Comitato ribadisce i criteri parametrici ai quali è opportuno ispirarsi per la qualificazione fiscale dei costi.

In particolare, va verificato che vi sia una corrispondenza biunivoca tra il costo e il ricavo allo stesso afferente per escludere la sussumibilità a titolo di spesa gestionale di cui al comma 5 dell'articolo 109 del Tuir, per poi procedere a individuare i caratteri fisiologici di ciascun titolo di spesa nella prospettiva del funzionalismo che ne giustifica il sostenimento.

La scelta di taluni indici di individuazione dei costi che potessero colmare le lacune definitorie presenti nell'articolo 108, comma 2, del Tuir, che prevede come discrimine tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza solo una diversa misura di deducibilità, ha suggerito al Comitato di elaborare alcune note di qualificazione, che altro non sono se non le caratteristiche sedimentate nel concreto sulla natura delle spese, e che vengono essenzializzate nel parere.

Vi si legge, infatti, che sono spese di pubblicità e propaganda le spese che possono determinare un incremento delle vendite, acquisendo nuova clientela, o possono incrementare le vendite alla clientela preesistente.
Le spese di rappresentanza sono, invece, sostenute dall'impresa al fine di offrire ai clienti, attuali e potenziali, un'immagine positiva di se stessa e della propria attività, in termini di floridezza ed efficienza (pareri del Comitato consultivo n. 18/2000, n. 4/2002 e, segnatamente, la risoluzione ministeriale n. 137/2000, in cui si afferma che esse sono caratterizzate dalla "gratuità" ovvero dalla mancanza di corrispettivo da parte dei destinatari di una determinata prestazione, dovendosi contrastare possibili abusi nell'utilizzo di oneri talora privi di un sicuro collegamento con l'attività d'impresa), comportando una particolare utilità o un particolare beneficio a favore di determinati soggetti, senza diretta connessione con la promozione delle vendite.

In ossequio all’orientamento consolidato, dunque, il Comitato ritiene che le spese relative alla cerimonia di inaugurazione e a quella conclusiva della fiera siano da qualificare di rappresentanza e non direttamente attinenti alla produzione dei ricavi, mancando quel legame specifico e diretto con la produzione dei ricavi stessi.
Le spese in questione si caratterizzano, essenzialmente, per il fatto di essere sostenute al fine di creare, mantenere e accrescere il prestigio della società e di migliorarne l'immagine, non essendo dimostrata alcuna relazione diretta con la complessiva attività da cui dovrebbero scaturire - così come sostenuto dall'istante - i relativi ricavi.

Analogamente, le spese afferenti i viaggi e soggiorni degli operatori esteri sono da considerare di rappresentanza, non apparendo direttamente inerenti alla produzione del reddito, in quanto i partecipanti agli eventi non sembrano essere i potenziali clienti degli spazi fieristici venduti e cioè i destinatari finali dell'attività della società istante e dai quali deriva la produzione dei ricavi caratteristici, ma soggetti che sono tenuti comunque a partecipare all'evento in virtù della carica che ricoprono.

I costi connessi allo svolgimento di viaggi e soggiorni destinati agli operatori nazionali sono, anch’essi, di rappresentanza per le ragioni appena esposte: anche in questo caso, infatti, i soggetti che partecipano alla manifestazione fieristica sono "istituzionalmente" chiamati a partecipare alla stessa in virtù della professione esercitata o carica ricoperta.

Le spese relative, infine, all’organizzazione del forum rientrano tra le spese di rappresentanza in considerazione della indiretta correlazione tra l'oggetto dell'attività della società istante e i soggetti partecipanti agli stessi (i professori universitari, ricercatori, risultano comunque essere estranei al core business della società): tali incontri sembrano, infatti, avere come scopo finale quello di dare un'immagine dell'azienda in termini di "floridezza ed efficienza" in maniera quindi del tutto "autocelebrativa" e la loro caratteristica principale rimane comunque la gratuità, ossia la mancanza di un corrispettivo o di una specifica controprestazione da parte dei destinatari.

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