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Attualità

Censura per la scissione parziale finalizzata a conseguire indebiti vantaggi fiscali

Parere n. 31 deliberato il 4 ottobre 2006

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Una scissione parziale non proporzionale, che determini la ripartizione fra due beneficiarie - delle quali sono soci, separatamente, i soci della società scindenda - della quasi totalità degli immobili di quest'ultima, senza che siano rappresentati obiettivi vantaggi economici derivanti per la gestione degli immobili dalla loro ripartizione fra le due beneficiarie, né vantaggi per la società scindenda conseguenti alla riduzione del suo patrimonio immobiliare e senza che risulti comprovata l'asserita "specializzazione" di ognuna delle due beneficiarie nella gestione di immobili rispondenti alla destinazione d'uso di quelli che le verrebbero attribuiti attraverso la scissione, appare non sorretta da valide ragioni economiche e rivolta all'aggiramento di norme tributarie, con indebito risparmio d'imposta, in quanto destinata a surrogare una cessione di beni fra società o una loro ripartizione fra soci e, quindi, operazioni negoziali che, più congrue sul piano giuridico rispetto alle finalità concretamente perseguite, risulterebbero, tuttavia, fiscalmente più onerose, facendo emergere basi imponibili.

Con il parere in commento (n. 31 del 4 ottobre 2006), il Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, investito relativamente a un'operazione di scissione parziale non proporzionale, nel decretarne la elusività, torna su un tema ricorrente: la necessaria rappresentazione delle esigenze di riorganizzazione aziendale deve formare oggetto non solo della esposizione descrittiva di cui il contribuente è onerato nell'attivazione della procedura d'interpello antielusivo, ma deve trovare oggettivo riscontro nei dati documentali esibiti.

Nel caso in rassegna, tale fattore costituisce l'elemento di criticità prevalente che il Comitato, in linea con le proprie soluzioni interpretative, ha reputato non sanabile mediante la procedura d'integrazione istruttoria, perchè le esigenze strategiche che ispirano un'operazione straordinaria, imprescindibili per la valutazione, devono esistere al momento della presentazione della richiesta. Se, poi, esse sono accompagnate da una palese violazione delle norme tributarie, è apodittico che la pronuncia debba essere di segno negativo.
Vediamo cosa si legge nell'istanza.

La società istante ha come oggetto sociale l'acquisto, la vendita, la costruzione, la riparazione e la gestione di beni immobili nonché lo svolgimento di attività edili, ed è proprietaria di numerosi immobili aventi varia destinazione, i quali vengono concessi in locazione, fatti oggetto di opere di manutenzione e ristrutturazione, nonché alienati.

Il capitale sociale è equamente suddiviso tra due nuclei familiari distinti. I soci della società istante detengono, inoltre, quote di partecipazione in altre due società e avrebbero intenzione di effettuare una ristrutturazione del patrimonio immobiliare della società per mantenere, a conclusione dell'operazione, la gestione del solo immobile di maggior valore e separare gli altri immobili che, per caratteristiche e ubicazione, costituiscono due distinti rami d'azienda.
Al fine di separare l'attività imprenditoriale relativa a tali cespiti, intendono procedere a una scissione parziale non proporzionale che comporterebbe l'attribuzione di tutti gli immobili, adibiti a negozio, e un piccolo ufficio a una Snc, e il trasferimento di due immobili adibiti a magazzino, tre immobili a uso ufficio e tre box auto a una Srl.

La società chiede, dunque, conferma della legittimità fiscale dell'operazione, evidenziando che essa trova le sue valide ragioni economiche nel consentire ai soci di soddisfare il proprio interesse economico a gestire in autonomia l'attività d'impresa relativamente ai due distinti gruppi di beni immobili interessati dalla scissione.
La descritta operazione di scissione parziale non proporzionale perseguirebbe, dunque, l'obiettivo di garantire loro la conduzione autonoma e separata dell'attività d'impresa, con riferimento ai cespiti per i quali ne è possibile la gestione indipendente. Viene, inoltre, precisato che, in esito alla prospettata operazione di scissione, tutte le società interessate continuerebbero a svolgere la propria attività d'impresa.

Un'operazione di scissione fonda la propria liceità come risposta fisiologica alle vicissitudini dell'assetto produttivo nel caso di inidoneità dello stesso rispetto alle esigenze di contesto.
In tal caso, essa non è guardata con favore dal legislatore fiscale che ne riconosce la piena neutralità e dal legislatore dell'articolo 37-bis del Dpr n. 600/73 che, ravvisandone la valida ragione economica e l'assenza di violazione di norme tributarie, la assolve dal marchio di elusività. Un diverso atteggiamento valutativo si tradurrebbe nella negazione delle possibilità di rilancio dell'impresa che richieda una razionalizzazione qualitativa e quantitativa delle strutture organizzative in essa presenti.

La duttilità del negozio a utilizzo strumentale alla realizzazione di finalità elusive ne impone, tuttavia, l'ascrizione tra le fattispecie a elevato potenziale elusivo, elencate nel terzo comma del detto articolo 37-bis e, come tali, oggetto dell'interpello previsto dall'articolo 21 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991.
L'attivazione della procedura dettata dall'interpello antielusivo affida al Comitato consultivo il compito di verificare che il disegno complessivo coerente con lo scopo economico perseguito sia riconducibile a una causa lecita, ossia a concrete motivazioni economiche produttive.

Nella fattispecie, pur non essendovi anomalie nei conti né dal punto di vista civilistico né da quello fiscale, la non sottacibile criticità, rappresentata dalla mancata esposizione delle valide ragioni economiche che motiverebbero la realizzazione del progetto, corrobora il convincimento che quest'ultimo sia funzionale alle esigenze dei soci piuttosto che alle reali esigenze strategiche della società. Manca, infatti, la dimostrazione di una effettiva motivazione economico-gestionale di natura produttiva o organizzativa che possa giustificare una dismissione del patrimonio della scissa a favore delle beneficiarie e appare pretestuosa la mera volontà di gestire autonomamente le frazioni di patrimonio immobiliare traslate alle beneficiarie in conseguenza dell'operazione.
Tale considerazione induce a concludere che la scissione sia concretamente finalizzata alla redistribuzione del patrimonio tra i soci, strumentalizzando indebitamente il regime di neutralità di cui è dotata. In tale ottica, assume una valenza assolutamente marginale la dichiarata volontà di non procedere a un successivo trasferimento delle partecipazioni delle beneficiarie o dei singoli immobili presenti nel loro patrimonio, mentre assume una decisa evidenza l'intenzione mal celata di voler frazionare il patrimonio attraverso una distinta imputazione ai due nuclei familiari senza emersione di plusvalenze fiscalmente rilevanti.

L'operazione è, quindi, censurabile perché priva di valide ragioni economiche e finalizzata al conseguimento di vantaggi fiscali indebiti rinvenibili nel mancato assoggettamento a tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione degli immobili alle società beneficiarie.

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