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Attualità

La certificazione dell'addizionale comunale

Il nuovo campo 7-bis del modello accoglie l'importo dell'acconto trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, a partire da marzo

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L'articolo 1, comma 142, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), nel modificare il comma 4 dell'articolo 1 del Dlgs 28 settembre 1998, n. 360, ha introdotto la previsione di un acconto a titolo di addizionale comunale all'Irpef, dovuto al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa (ad esempio, nel 2007).
L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente (ad esempio, il 2006) le aliquote deliberate dal Comune competente.
Tali aliquote sono assunte:

  • nella misura deliberata per l'anno di riferimento (2007) qualora la pubblicazione della delibera nel sito www.finanze.gov.it del ministero dell'Economia e delle Finanze sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno
  • nella misura vigente nell'anno precedente (2006) in caso di pubblicazione successiva al 15 febbraio.

Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, elencati negli articoli 49 e 50 del Tuir, la legge prevede che l'acconto dell'addizionale dovuta sia determinato dai sostituti d'imposta (articoli 23 e 29 del Dpr n. 600/1973), e il relativo importo trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.
L'importo da trattenere deve essere indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (Cud).

Per effetto di tale previsione, nello schema di certificazione unica (Cud 2007), "Parte A dati generali", sono stati inseriti tre campi nei quali il sostituto d'imposta dovrà evidenziare il domicilio fiscale del percipiente alla data del 1° gennaio 2007: tale domicilio risulta, infatti, decisivo ai fini della individuazione del Comune competente a ricevere il versamento dell'acconto (oltre che del saldo) di addizionale comunale all'Irpef.
Si tratta di una importante differenziazione rispetto alla corrispondente disciplina prevista per l'addizionale regionale per la quale, invece, resta rilevante il domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre.
Si ricorda che gli effetti delle variazioni del domicilio fiscale, che generalmente coincide con la residenza anagrafica, decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate (articolo 50, ultimo comma, del Dpr n. 600/1973).

Nella "Parte B dati fiscali", sono stati invece inseriti i campi 7-bis (in cui va inserito l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef dovuta a titolo di acconto per il periodo d'imposta 2007 sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata) e 10-bis (in cui va indicato l'importo dell'addizionale comunale all'Irpef non trattenuto alla cessazione del rapporto di lavoro, per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Quest'ultimo importo è già compreso in quello indicato nel punto 7-bis).

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto deve prelevare in una unica soluzione non solo l'addizionale relativa all'anno 2006, indicata nel punto 7 della certificazione unica, ma anche l'addizionale relativa al periodo d'imposta 2007, il cui importo dovuto a titolo di acconto risulta indicato nel punto 7-bis della medesima certificazione (Cud 2007).

Dei redditi erogati e delle operazioni di conguaglio effettuate dovrà essere data evidenza nella certificazione attualmente vigente in assenza del nuovo schema di certificazione approvato.
Si ricorda, a tale riguardo, che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il sostituto deve rilasciare la certificazione attestante i compensi erogati entro 12 giorni dalla richiesta dell'interessato. Se la cessazione del rapporto di lavoro avviene nei primi mesi dell'anno, è molto probabile che l'addizionale effettivamente dovuta per il 2007 risulti di importo inferiore all'acconto indicato nel punto 7-bis del Cud.
Infatti:

  • l'acconto 2007 è stato determinato sui redditi complessivamente certificati per l'anno 2006
  • l'addizionale effettivamente dovuta per il 2007 è calcolata sui redditi erogati nel corso del 2007 fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

Conseguentemente, sorge il problema se i sostituti d'imposta debbano trattenere l'importo certificato nel punto 7-bis del Cud 2007 (ove superiore), ovvero l'addizionale comunale effettivamente dovuta per il 2007 sugli ammontari erogati nel medesimo anno.
Il dubbio è stato fugato dalla recente circolare n. 15/E del 16 marzo. Secondo l'Agenzia delle entrate, in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2007, compreso il caso di cessazione avvenuta nei mesi di gennaio e febbraio, è necessario effettuare il calcolo dell'addizionale effettivamente dovuta sugli ammontari erogati nell'anno.
Qualora l'ammontare dovuto a titolo di addizionale comunale sulle retribuzioni corrisposte nel 2007 sia inferiore all'acconto certificato nel campo 7-bis del Cud rilasciato per il 2006, il sostituto d'imposta provvederà al conguaglio e nelle annotazioni (codice AO) indicherà l'ammontare dell'imposta effettivamente dovuta, al netto di quella eventualmente rimborsata o non trattenuta.

Si riporta il seguente esempio:

Cud 2007 (redditi 2006) campo 7-bis
100
addizionale effettivamente dovuta per il 2007
70
addizionale in acconto già trattenuta alla data della cessazione
20
addizionale da trattenere (70-20)
50
addizionale da non trattenere (100-70)
30
Cud 2007, annotazioni: AO "Addizionale comunale trattenuta per il 2007"
70


Il dato dell'addizionale comunale effettivamente trattenuta (a titolo d'acconto) per il periodo d'imposta 2007 riveste particolare importanza nel caso in cui il lavoratore cessato inizi un nuovo rapporto di lavoro nel corso dell'anno, richiedendo all'attuale datore di tener conto, nell'effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, anche dei redditi erogati e certificati dal precedente sostituto.
L'importo indicato nelle annotazioni della prima certificazione dovrà, infatti, essere utilizzato a scomputo nel calcolo dell'addizionale da trattenere a saldo.
E' peraltro possibile che l'ammontare dovuto a titolo di addizionale comunale sulle retribuzioni corrisposte nel 2007 sia superiore all'acconto certificato nel punto 7-bis del Cud rilasciato per il periodo d'imposta 2006.

In tal caso, il sostituto d'imposta, effettuato il conguaglio, indicherà nel punto 7 l'ammontare dell'addizionale comunale trattenuta a saldo sulla base del reddito effettivamente erogato.

Si riporta il seguente esempio:

Cud 2007 (redditi 2006) campo 7-bis
100
addizionale effettivamente dovuta per il 2007
130
addizionale in acconto già trattenuta alla data della cessazione
20
addizionale residua da trattenere a titolo d'acconto (codice tributo 3860)
80
addizionale da trattenere a titolo di saldo (codice tributo 3816)
30
Cud 2007 (redditi 2007), campo 7 30
30


Si rammenta che, per i lavoratori cessati, la base imponibile sulla quale il sostituto deve calcolare l'addizionale definitiva dovuta per il 2007 coincide con la base imponibile Irpef (somma dei redditi certificati nei punti 1 e 2 della certificazione), essendo le deduzioni per oneri di famiglia sostituite dalle detrazioni per carichi di famiglia.

Per le modalità di versamento con F24, la risoluzione n. 20/E del 6/2/2007 ha precisato che i codici tributo attualmente disponibili possono essere utilizzati per il solo versamento della addizionale comunale a saldo e, a tal fine, sono stati così ridenominati:
  • codice tributo 3816 - "Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta. Saldo"
  • codice tributo 3818 - "Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto - mod. 730. Saldo"

Per il versamento del previsto acconto dell'imposta, tramite modello F24, dovranno, invece, esser utilizzati i seguenti codici tributo:

  • codice tributo 3860 - "Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto"
  • codice tributo 3862 - "Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto - mod. 730. Acconto"

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo dovranno essere esposti esclusivamente nella sezione "Ici ed altri tributi locali", indicando nella colonna "Codice ente/ Codice Comune" il codice territoriale riportato nella tabella "T1 - Codice degli enti locali", pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it
Nel campo "anno di riferimento", deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, espresso nella forma AAAA.

La risoluzione precisa che i codici tributo 3816 e 3818 possono essere utilizzati sia per esporre importi a debito versati, che importi a credito compensati, mentre i codici tributo 3860 e 3862, essendo relativi a versamenti in acconto, possono essere utilizzati esclusivamente in corrispondenza della colonna importi a debito versati.

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