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Attualità

Cessione bonus, prima l’annullamento
e poi la nuova accettazione del credito

Per evitare la sovrapposizione di due opzioni aventi per oggetto lo stesso tax credit, è necessario che la Comunicazione corretta venga inviata dopo la definitiva uscita di scena della precedente

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Una nuova comunicazione di accettazione delle cessioni di crediti o sconti relativi a bonus edilizi, secondo quanto previsto dall’articolo 121 del decreto Rilancio, può essere inviata soltanto dopo aver ricevuto notizia dell’annullamento della comunicazione errata inviata precedentemente per lo stesso credito. È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con una faq pubblicata ieri, 27 dicembre 2022 sul proprio sito.

L’annullamento dell’accettazione delle cessioni tali crediti deve essere richiesta con istanza trasmessa all’indirizzo Pec annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

L’Agenzia ricorda inoltre che:

  • nell’oggetto della richiesta di annullamento è opportuno inserire il testo: “Richiesta annullamento accettazione cessione credito Comunicazione prot. …”, da completare con il numero di protocollo della Comunicazione errata da cui derivano i crediti e il relativo progressivo, indicati nell’istanza di annullamento allegata al messaggio stesso, redatta secondo il modello allegato alla circolare n. 33/2022 del 6 ottobre 2022. Se invece, alla stessa Pec è inviata la segnalazione di un errore formale di compilazione della Comunicazione, secondo il paragrafo 5.2 della medesima circolare, nell’oggetto del messaggio è opportuno inserire il testo: “Segnalazione errore formale Comunicazione prot. …”, da completare sempre con il numero di protocollo della Comunicazione e il relativo progressivo
  • l’annullamento dell’accettazione della cessione sull’apposita piattaforma non può essere revocato e sarà necessario presentare una nuova Comunicazione
  • la nuova Comunicazione corretta deve essere inviata entro i termini ordinari previsti in base all’anno di sostenimento della spesa a cui si riferisce la detrazione, eventualmente avvalendosi della remissione in bonis (paragrafo 5.4 della circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022).
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