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Attualità

Cessione credito o sconto in fattura.
Countdown per la comunicazione

Ancora poche ore anche per inviare eventuali richieste di annullamento o di sostituzione di opzioni già trasmesse nei primi quindici giorni del mese in corso

immagine generica illustrativa

Scade oggi, 15 aprile 2021, il termine per comunicare, all’Agenzia delle entrate, la scelta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, al posto dell’utilizzo diretto del Superbonus nella propria dichiarazione dei redditi, in relazione alle spese sostenute nel 2020.

La comunicazione va trasmessa in via telematica attraverso le apposite specifiche tecniche approvate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 12 ottobre 2020 (vedi articolo “Superbonus: un ritocco al modello, poi il via con le specifiche tecniche”) e aggiornate lo scorso 30  marzo (vedi articolo “Cessione credito o sconto in fattura, aggiornate le specifiche tecniche”).

Entro lo stesso termine si potranno inviare anche eventuali richieste di annullamento o di sostituzione di opzioni già trasmesse nei primi quindici giorni del mese in corso (vedi articolo “Opzione interventi edilizi, la deadline slitta al 15 aprile”).

Nuova faq sulla cessione del credito ecobonus/sismabonus parti comuni edificio con unico proprietario
Sul sito dell’Agenzia è stata oggi pubblicata una risposta relativa ad interventi antisismici o di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di un edificio composto da non più 4 unità immobiliari distintamente accatastate, possedute da un unico proprietario. In questo caso la comunicazione per la cessione del credito deve essere compilata con le stesse modalità previste per gli interventi effettuati su parti comuni condominiali.
E quindi:

  • nel frontespizio devono essere indicati
    • nel campo “Condominio Minimo”, il valore ‘2’ (condominio minimo senza amministratore di condominio)
    • nel campo “Codice fiscale dell’amministratore di condominio o del condomino incaricato”, il codice fiscale del proprietario
  • nel quadro A, nel campo “N, unità presenti nel condominio”, deve essere riportato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
  • nel quadro B vanno indicati i dati catastali di tutte le unità immobiliari che compongono l’edificio
  • nel quadro C deve essere compilata la “Sezione II - SOGGETTI BENEFICIARI”, ripetendo nelle varie righe il codice fiscale del proprietario per ciascuna delle unità immobiliari indicate nel quadro B.
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