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Attualità

Cessione d'azienda, la rendita vitalizia è realizzo di plusvalenza

Parere n. 30 deliberato il 14 ottobre 2005

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La cessione d'azienda, con costituzione di rendita vitalizia, costituisce, per il cedente, realizzo della plusvalenza, pur se il corrispettivo sia rappresentato dalla costituzione del credito a una rendita vitalizia, di cui sono beneficiari i soci della società venditrice.
La plusvalenza è tassabile se compiuta con atto a titolo oneroso da cui derivi un corrispettivo superiore al costo fiscale.
Tali affermazioni debbono intendersi da viatico alla lettura del parere, che si va a commentare, con il quale il Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive cerca di dirimere i dubbi sulle possibili implicazioni elusive derivanti da una cessione di ramo d'azienda, prospettata da una società proprietaria di un'impresa artigiana che intenderebbe cessare l'attività, vendendo l'unica azienda detenuta. L'istante suppone che la realizzazione del disegno possa avvenire secondo una duplice alternativa articolazione progettuale che condurrebbe alla estinzione finale della società senza necessità di ricorso a procedure liquidatorie (non essendo titolare di altre attività o passività).

Il postulato della società interpellante si fonda sulla prefigurabilità della fattispecie come caso atipico di cessione d'azienda (o di ramo d'azienda) nel presupposto che non vi sia avviamento di cessione e che la rendita vitalizia trovi riscontro contrattuale nella volontà di cedere l'unica azienda (da parte della cedente) e nella volontà di impegnarsi finanziariamente in maniera ridotta e a lungo termine (da parte d'acquirente, terza o partecipata).
L'assunto viene circostanziato invocando la consuetudine che vuole che la cessione d'azienda presupponga la sussistenza di un contratto a titolo oneroso nel quale venga percepita, sotto forma di avviamento, una plusvalenza assimilabile alla capitalizzazione del reddito dell'azienda in cessione.
A fronte della certezza del primo degli eventi invocati (vendita del ramo) fa eco l'incertezza delle plusvalenze da cessione, essendo impossibile determinarne la quantificazione a causa della indeterminatezza della durata del contratto costitutivo di rendita vitalizia con clausola di beneficio a favore di terzi.

Il problema delle tassazione del corrispettivo imputabile all'avviamento deriverebbe, nella costruzione esegetica resa dalla società, dal diverso regime impositivo (registro e Irpef) che colpisce il valore del bene-azienda rispetto a quello che incide sul reddito poiché "in tema di imposizione diretta l'assenza della materiale percezione del valore dell'avviamento impedisce il formarsi di una plusvalenza tassabile separatamente e ciò, infatti, è confermato dalla imponibilità annua della rendita vitalizia (…) né, ai fini della quantificazione dell'avviamento potrebbe procedersi alla capitalizzazione della rendita vitalizia perché con siffatta procedura si avrebbe una doppia imposizione, prima tassando la plusvalenza e poi tassando la rendita che è assimilabile al reddito di lavoro dipendente".
La "presunta" incertezza interpretativa spinge il contribuente a indirizzare il pronunciamento da parte dell'Organo consultivo mappando la sentenza n. 1206 del 15 febbraio 1990 della Commissione tributaria centrale, sulle cui argomentazioni viene formulata la soluzione anodina sulla quale si richiede il chiarimento che forma oggetto dell'interpello.

Dal momento che la problematica sottesa al caso nasce dalla supposta persistenza della validità delle norme recate dal Dpr n. 597/73, il Comitato consultivo ha ritenuto opportuno rendere una preliminare precisazione topica.
L'articolo 54, ultimo comma, del Dpr 597/73 disponeva che le plusvalenze conseguenti alla cessione o alla liquidazione dell'azienda non confluissero nel reddito d'impresa e fossero soggette a tassazione separata applicando il principio di cassa. La citata sentenza n. 1206/1990 della Commissione tributaria centrale, affermando l'imponibilità della rendita vitalizia come reddito assimilato di lavoro dipendente, ha ritenuto non imponibile le plusvalenze derivanti da cessione d'azienda contro costituzione di una rendita vitalizia.

Il principio e il criterio d'imputazione non è sopravvissuto nell'impianto normativo introdotto dal testo unico recato dal Dpr 917/86, nel quale si afferma che la plusvalenza realizzata secondo le modalità appena descritte alimenta il reddito d'impresa ed è tassabile secondo il principio di competenza, a prescindere dal momento in cui sia percepita e rilevando solo in quello di realizzo.
In tale ottica, assume una totale irrilevanza l'indeterminatezza del contratto addotta dall'interpellante ai fini della quantificazione della base imponibile perché la durata non inferisce sulla rendita vitalizia il cui valore può comunque trovare una evidenza desumibile dalle tabelle di probabilità di sopravvivenza.

Una volta definito il problema della tassabilità della plusvalenza realizzata a seguito del contratto costitutivo di rendita, il Comitato consultivo si pronuncia sulla clausola del beneficio a favore di terzi cui viene attribuito il diritto alla percezione delle rate di rendita, sostenendo che esso costituisce una fonte ulteriore di reddito che possiede la natura di reddito di lavoro dipendente assimilato (tassabile all'atto della percezione).
Una doppia tassazione non sussiste, dunque, in concreto, perché nella fattispecie, costituita da un negozio complesso (retoricamente: la cessione d'azienda - il contratto costitutivo di rendita vitalizia con clausola di beneficio a favore di terzi) quale quella in esame, coesistono autonomamente due presupposti reddituali d'imposta.

La disamina effettuata dall'Organo consultivo si conclude con un suggerimento "didascalico".
Qualora i soci dell'interpellante intendono cessare l'attività e acquisire una rendita vitalizia senza censura di elusività "dovrebbero cedere le partecipazioni sociali oppure la società dovrebbe cedere l'azienda e distribuirne ai soci il ricavato: dall'una o dall'altra operazione deriva un capitale che i soci dell'interpellante potrebbero investire stipulando un contratto di rendita vitalizia".

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